Corte d’Appello Venezia – sentenza 31 luglio 2026, n. 1665
La Corte d’Appello di Venezia esclude la responsabilità della struttura: intervento indicato, tecnica conforme e nessuna condotta alternativa idonea a evitare l’evento.
La sola verificazione di una complicanza grave, anche con esito letale, non dimostra di per sé la colpa dei sanitari. Occorre verificare se l’evento fosse evitabile attraverso una condotta diversa, conforme alle regole dell’arte e concretamente praticabile nel caso specifico.
È il principio applicato dalla Corte d’Appello di Venezia, Sezione Quarta Civile, con la sentenza pubblicata il 31 luglio 2026, n. 1665, che ha rigettato l’appello proposto dai familiari di un paziente deceduto dopo le gravi complicanze di una procedura di neuroradiologia interventistica.
La Corte ha ritenuto che l’intervento fosse indicato in ragione della gravità della patologia, che la tecnica utilizzata fosse conforme allo stato dell’arte e che le complicanze non fossero evitabili, nel contesto concreto, neppure con l’adozione della massima diligenza professionale. Gli appellanti, inoltre, non avevano individuato una condotta alternativa che, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe evitato la migrazione del materiale embolizzante, la perforazione vascolare, l’ischemia cerebrale e il successivo esito infausto.
L’intervento e la sequenza delle complicanze
La vicenda riguardava un paziente sottoposto, l’11 luglio 2017, a un intervento di embolizzazione endovascolare per il trattamento di una fistola arterovenosa durale di tipo IV di Cognard.
Nel corso della procedura si verificava una dispersione intravasale di materiale embolizzante nell’arteria cerebrale media e nella carotide interna destra. I sanitari intervenivano con manovre urgenti di trombo-aspirazione e recupero del materiale. Durante tali manovre si verificava la perforazione e la lacerazione dell’arteria, con stravaso ematico e successiva ischemia cerebrale.
Il paziente riportava gravissimi deficit neurologici, rimaneva allettato e decedeva il 28 novembre 2018, dopo una lunga vicenda clinica e riabilitativa. I familiari agivano contro la struttura sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni fatti valere sia iure hereditatis, per la posizione trasmessa dal paziente agli eredi, sia iure proprio, per la perdita del rapporto parentale e per ulteriori pregiudizi patrimoniali.
Secondo gli appellanti, l’evento sarebbe stato determinato da errori nell’esecuzione della procedura, dalla mancata esecuzione di un controllo angiografico intermedio e dall’uso del materiale acrilico per fronteggiare la lacerazione vascolare. Veniva inoltre contestata l’incompletezza della documentazione clinica, con particolare riferimento all’assenza di alcune immagini angiografiche e all’omessa indicazione della specifica formulazione del materiale embolizzante utilizzato.
La CTU: indicazione corretta e complicanze non evitabili
La Corte ha condiviso le conclusioni della consulenza tecnica preventiva svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. I consulenti avevano ritenuto pienamente giustificata l’indicazione al trattamento endovascolare, considerata la gravità e la tipologia della fistola, associata a un elevato rischio naturale di emorragia e mortalità.
Anche la tecnica utilizzata era stata valutata come conforme allo stato dell’arte. Le manovre successive alla dispersione del materiale embolizzante erano state ritenute necessarie e doverose per fronteggiare l’emergenza.
La perforazione dell’arteria cerebrale media era stata ricondotta allo stato di fragilità dei vasi del paziente, caratterizzato da arteriopatia, alterazioni ateromasiche e fragilità parietale. La situazione era ulteriormente aggravata dalle plurime patologie pregresse e dallo stato di anticoagulazione o scoagulazione presente durante la procedura.
La CTU aveva inoltre ritenuto plausibile e giustificato, in presenza di un’emorragia subaracnoidea importante e inarrestabile, il ricorso a materiale acrilico per tentare di arrestare il sanguinamento. La Corte ha quindi escluso che l’evento potesse essere ricondotto a una condotta sanitaria colposa, sottolineando che le complicanze, pur note e astrattamente prevedibili, non risultavano concretamente evitabili nel particolare contesto clinico.
La nozione medica di “complicanza”, tuttavia, non esclude automaticamente la responsabilità. Il giudice deve verificare se l’evento fosse evitabile mediante una condotta diligente e se le tecniche adottate per fronteggiarlo fossero adeguate. Nel caso esaminato, la CTU aveva escluso entrambi i presupposti della responsabilità: non era stata individuata una condotta difforme dalle buone pratiche cliniche né una condotta alternativa concretamente idonea a modificare l’esito.
Il nesso causale e la prova della condotta alternativa
La Corte ha ricordato che, nel giudizio di responsabilità sanitaria, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento lesivo secondo il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”.
La valutazione non si risolve in un confronto meramente statistico, ma richiede di comparare le diverse spiegazioni dell’evento alla luce dei riscontri disponibili, della coerenza logica e delle caratteristiche del caso concreto. La struttura, nell’ambito della responsabilità contrattuale, è chiamata a dimostrare la causa non imputabile una volta che sia stato provato il nesso tra la condotta sanitaria e il danno.
Nel caso deciso dalla Corte veneziana, il collegamento materiale tra la procedura e la sequenza degli eventi non era in discussione. La questione decisiva era diversa: occorreva stabilire se le complicanze fossero riconducibili a una condotta colposa e se una diversa condotta, conforme alle regole dell’arte, avrebbe potuto evitarle con probabilità prevalente.
Secondo la Corte, gli appellanti si erano limitati a prospettare la possibilità teorica di condotte diverse, senza dimostrarne l’efficacia causale concreta. In particolare, non era stato provato che: un controllo angiografico intermedio avrebbe impedito la migrazione del materiale embolizzante; un diverso materiale o una diversa formulazione avrebbero evitato la complicanza; una diversa gestione dell’emergenza avrebbe impedito la perforazione dell’arteria; una condotta alternativa avrebbe evitato l’ischemia cerebrale e l’esito finale.
La CTU aveva osservato che un controllo angiografico sulla carotide interna avrebbe probabilmente consentito di rilevare prima un’eventuale embolizzazione indesiderata e forse di limitare il danno. Tuttavia, la stessa consulenza aveva precisato che tale controllo non costituiva una prassi universalmente adottata e che l’omissione non era difforme dalle buone regole della pratica clinica. La formulazione probabilistica utilizzata dai consulenti, inoltre, non raggiungeva la soglia del “più probabile che non”.
L’incompletezza della cartella clinica non comporta automaticamente responsabilità
Particolare rilievo assume il tema della documentazione sanitaria. Gli appellanti avevano lamentato l’assenza di alcune sequenze angiografiche e la mancata indicazione della specifica tipologia di materiale embolizzante utilizzato.
La Corte ha ricordato che l’incompletezza della cartella clinica può assumere rilievo presuntivo quando renda impossibile accertare il nesso eziologico e sia comunque stata dedotta e provata una condotta sanitaria astrattamente idonea a provocare il danno. La lacuna documentale, invece, non determina automaticamente una presunzione di responsabilità né sostituisce la prova della condotta colposa.
Nel caso concreto, le immagini mancanti avrebbero consentito di valutare con maggiore precisione l’entità della perforazione e dell’emorragia subaracnoidea. Tuttavia, secondo la Corte, la documentazione disponibile e la CTU avevano comunque permesso di ricostruire la sequenza degli eventi in modo completo, coerente e adeguatamente motivato.
I consulenti avevano potuto accertare la necessità dei tentativi di recupero del materiale embolizzante, la gravità presumibile dell’emorragia e la ragionevolezza dell’intervento di embolizzazione del vaso lacerato. Non era quindi emerso che la disponibilità delle immagini mancanti avrebbe condotto a una diversa ricostruzione causale o alla prova di una condotta colposa.
La Corte ha inoltre escluso che la mancanza della documentazione potesse essere interpretata, in assenza di riscontri oggettivi, come occultamento volontario della prova.
Il ruolo della CTU e il rigetto dell’appello
La decisione attribuisce rilievo alla consulenza tecnica preventiva, ritenuta completa, coerente e adeguatamente motivata. Il giudice di merito può aderire alle conclusioni della CTU quando esse offrano una ricostruzione tecnica convincente e tengano conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Nel caso in esame, le contestazioni degli appellanti sono state considerate una contrapposizione valutativa non suffragata da elementi tecnici idonei a superare le conclusioni peritali. Non vi erano quindi ragioni per rinnovare la consulenza o disporre ulteriori chiarimenti.
La Corte ha anche rilevato che la questione del consenso informato con riferimento allo specifico rischio legato alla fragilità vascolare era stata introdotta tardivamente dagli appellanti e non poteva essere esaminata in appello.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che l’intervento fosse stato correttamente indicato ed eseguito, che le manovre di emergenza fossero necessarie e che la perforazione vascolare fosse riconducibile alla fragilità dei vasi e alle condizioni patologiche del paziente. Non è stata invece dimostrata una condotta sanitaria colposa causalmente efficiente.
Il dispositivo e le spese
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale di Verona.
Gli appellanti sono stati condannati, in solido, a rifondere alla struttura sanitaria le spese del grado di appello, liquidate in 8.470 euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto per l’appello.
La pronuncia conferma così che, in materia di responsabilità sanitaria, la verificazione dell’evento dannoso e la sua gravità non sono sufficienti per ottenere il risarcimento. È necessario dimostrare, sulla base delle prove disponibili, che una condotta sanitaria colposa abbia inciso causalmente sull’esito e che una diversa condotta, concretamente praticabile, avrebbe evitato il danno con probabilità prevalente. Nel caso esaminato, tale prova non è stata raggiunta, mentre la CTU ha ricondotto l’esito alla complessità della procedura e alla marcata fragilità vascolare del paziente.
La responsabilità della struttura sanitaria per le condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria è disciplinata dall’art. 7 della legge n. 24/2017 (art. 7 legge n. 24/2017). La stessa legge prevede il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite quale condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria (art. 8 legge n. 24/2017).
Avv. Sabrina Caporale
