Tribunale Benevento – sentenza 31 luglio 2026, n. 1164
Il Tribunale di Benevento distingue la perdita di chance dall’accertata anticipazione dell’exitus e liquida oltre 45 mila euro agli eredi e 65.183 euro a ciascun figlio
In caso di omessa o ritardata diagnosi oncologica, quando il giudizio tecnico consente di affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta sanitaria ha anticipato la morte della paziente, il danno risarcibile non è quello da perdita di chance di sopravvivenza. Si configura invece un danno da perdita anticipata della vita, liquidabile agli eredi sotto forma di danno biologico differenziale per il periodo effettivamente vissuto in condizioni peggiori.
È quanto affermato dal Tribunale di Benevento, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 1164 del 31 luglio 2026, nel procedimento R.G. n. 2262/2022. Tribunale di Benevento, Prima Sezione civile, sentenza n. 1164 del 31 luglio 2026
La decisione ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per il ritardo nella refertazione e nella comunicazione dell’esame istologico, nonché per la mancata attivazione tempestiva del percorso oncologico. La struttura è stata condannata a pagare 45.885 euro a titolo di danno iure hereditatis e 65.183 euro per ciascuno dei tre figli a titolo di danno iure proprio.
La diagnosi arrivata dopo 43 giorni
La paziente era stata sottoposta il 15 gennaio 2020 a un intervento ginecologico presso la struttura sanitaria convenuta. L’esame istologico post-operatorio era stato refertato soltanto il 27 febbraio 2020, a 43 giorni dall’intervento, e il relativo esito neoplastico era stato comunicato durante il controllo del 2 marzo 2020, senza l’indicazione di un tempestivo percorso oncologico.
Nei mesi successivi, nonostante i sintomi riferiti dalla paziente, tra cui dolori pelvici e perdite ematiche, non era stata riconosciuta la recidiva della malattia. In occasione del controllo del settembre 2020 erano stati prescritti farmaci e integratori, mentre la paziente sarebbe stata indirizzata verso un percorso specialistico soltanto dopo l’accesso dell’8 ottobre 2020 presso un’altra struttura.
La recidiva di leiomiosarcoma veniva diagnosticata nell’ottobre 2020. La paziente decedeva il 15 novembre 2021.
La consulenza tecnica d’ufficio aveva ravvisato profili di negligenza e imperizia nella gestione del caso. Secondo i consulenti, un’informazione adeguata sull’esito istologico e l’avvio tempestivo dell’iter oncologico avrebbero consentito una vita più lunga e una migliore qualità della vita, con una probabilità di sopravvivenza a cinque anni indicata nella misura del 50%.
La responsabilità della struttura sanitaria
Il Tribunale ha ricondotto la responsabilità della struttura al contratto di spedalità e agli obblighi assunti nei confronti della paziente. La struttura risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e dell’art. 7 della legge n. 24/2017, dell’operato colposo dei sanitari di cui si avvale, salvo che dimostri che la condotta sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto estranea all’ordinaria organizzazione del servizio. Art. 7 legge n. 24/2017
La sentenza ricorda inoltre che la limitazione prevista dall’art. 2236 c.c. per i problemi tecnici di speciale difficoltà riguarda la perizia e non esclude la responsabilità per negligenza o imprudenza. Nel caso concreto, i ritardi nella refertazione, nella comunicazione dell’esito e nell’invio della paziente a un oncologo non erano stati ricondotti a una prestazione di particolare difficoltà.
Gli attori avevano agito sia iure hereditatis sia iure proprio. La prima domanda, proposta in qualità di eredi, aveva natura contrattuale, perché riguardava il credito risarcitorio già maturato nella sfera giuridica della paziente in forza del contratto di spedalità. La seconda, relativa alla perdita del rapporto parentale, aveva invece natura extracontrattuale, poiché riguardava il pregiudizio direttamente subito dai figli nella propria sfera giuridica.
Perdita anticipata della vita, non perdita di chance
Il passaggio centrale della sentenza riguarda la qualificazione del danno subito dalla paziente.
La perdita di chance di sopravvivenza presuppone un’incertezza eventistica non superabile: non è possibile stabilire se, in assenza dell’errore, il paziente sarebbe vissuto più a lungo, né in quale misura. In questa ipotesi il danno consiste nella perdita di una concreta e apprezzabile possibilità favorevole.
Diversa è la situazione in cui, sulla base delle risultanze tecniche, il giudice possa affermare che la condotta sanitaria abbia causato l’anticipazione della morte. In tale caso l’incertezza riguarda il risultato clinico, ma non impedisce di accertare il nesso causale secondo il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza. Il danno è quindi quello da perdita anticipata della vita, non quello da perdita di chance. Tribunale di Benevento, sentenza n. 1164 del 31 luglio 2026
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la stima tecnica della probabilità di sopravvivenza e il complessivo quadro clinico consentissero di ricondurre alla condotta colposa il peggioramento dell’aspettativa di vita e della qualità della sopravvivenza.
Il danno biologico differenziale: 399 giorni
Il danno iure hereditatis è stato liquidato come danno biologico differenziale, riferito al peggioramento delle condizioni di salute e alla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dalla paziente.
Il periodo considerato va dal 12 ottobre 2020, data dell’esame diagnostico che aveva evidenziato la recidiva, al 15 novembre 2021, giorno del decesso: complessivamente 399 giorni.
Applicando le Tabelle di Milano 2024 e il valore massimo di 115 euro per ciascun giorno di invalidità temporanea, il Tribunale ha liquidato 45.885 euro agli eredi.
È stato invece negato il danno morale terminale, non essendo stata allegata e provata una lucida consapevolezza della paziente circa l’imminenza della propria morte.
Il danno parentale dei figli e la patologia pregressa
I tre figli avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio. Il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano 2024 a punti variabili, considerando l’età della madre e dei figli, la convivenza, il numero dei superstiti e la qualità e intensità del rapporto affettivo.
I valori tabellari teorici erano pari a 351.990 euro per ciascuno dei primi due figli e a 391.100 euro per il terzo. Tali importi non sono stati tuttavia riconosciuti integralmente.
Il giudice ha considerato, da un lato, la probabilità del 50% di sopravvivenza a cinque anni in caso di diagnosi e trattamento tempestivi e, dall’altro, la gravità della patologia naturale, che avrebbe comunque condotto alla morte della paziente entro un arco temporale limitato, individuato in un massimo di cinque anni.
La riduzione non è stata applicata come una sanzione né come una conseguenza automatica della patologia pregressa. Si è trattato di una valutazione equitativa delle conseguenze risarcibili, secondo il principio per cui la causa naturale non elimina il nesso causale materiale tra condotta sanitaria ed evento, ma può incidere sulla delimitazione delle conseguenze dannose imputabili ai fini della liquidazione.
In assenza di elementi idonei a differenziare la posizione dei tre figli quanto alla qualità e all’intensità del rapporto affettivo, il Tribunale ha liquidato a ciascuno 65.183 euro. Il danno parentale complessivo è quindi pari a 195.549 euro.
Sulle somme spettano gli interessi compensativi secondo i criteri indicati nella sentenza e, dalla liquidazione sino al saldo, gli interessi legali.
La decisione
Il Tribunale di Benevento ha condannato la struttura sanitaria al pagamento: di 45.885 euro complessivi a titolo di danno iure hereditatis; di 65.183 euro in favore di ciascuno dei tre figli a titolo di danno iure proprio; degli interessi compensativi e legali secondo i criteri indicati nel dispositivo; di 12.000 euro per spese di lite, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA; delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, poste definitivamente a carico della struttura.
La sentenza offre così una distinzione netta tra la perdita di chance, legata all’incertezza sull’evento finale, e la perdita anticipata della vita, riconoscibile quando il giudizio causale consenta di affermare che l’errore sanitario ha ridotto la durata della vita e peggiorato il periodo di sopravvivenza effettivamente trascorso.
Avv. Sabrina Caporale
