Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 27 giugno 2026, n. 22085
La Corte censura la sentenza della Corte d’Appello di Napoli: trascrivere le doglianze e la CTU non basta senza un effettivo vaglio critico
La motivazione della sentenza d’appello è apparente quando si limita a riportare ampi stralci degli atti di parte e della consulenza tecnica d’ufficio, senza spiegare le ragioni per cui le specifiche censure formulate dall’appellante devono essere respinte.
Lo ha ribadito la Terza Sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2026, n. 22085, accogliendo il ricorso proposto dalla sanitaria e dalla società coinvolte in una controversia per responsabilità medica relativa a un intervento estetico di laserlipolisi. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione.
L’intervento e il decesso
Il 17 febbraio 2016 un paziente si era sottoposto a un intervento estetico di laserlipolisi presso una società riconducibile alla dottoressa che aveva eseguito la prestazione, versando 1.000 euro.
Dopo l’intervento, il paziente era stato ricoverato il 24 febbraio presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli e successivamente trasferito al Policlinico di Padova, dove era deceduto il 14 marzo 2016.
I familiari — i figli, la moglie e la madre del paziente — avevano convenuto in giudizio la sanitaria e la società, chiedendo la restituzione del compenso pagato e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia in proprio sia nella qualità di eredi.
Il Tribunale di Napoli, dopo avere disposto una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda e condannato le convenute al pagamento di diverse somme risarcitorie, oltre interessi e spese processuali. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 466/2025, aveva confermato la decisione di primo grado.
Il ricorso per cassazione
Le convenute avevano proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il primo riguardava, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione e la motivazione apparente della sentenza d’appello. Il secondo censurava la ricostruzione del nesso causale tra la prestazione sanitaria e il decesso, oltre alla valutazione delle prove e alla motivazione resa dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati nei limiti relativi al vizio di motivazione apparente. La Corte ha invece precisato che la censura di semplice “insufficienza“ della motivazione non è più proponibile nei termini in cui era stata formulata, alla luce dell’attuale disciplina dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione ridotta a trascrizioni
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello di Napoli aveva adottato una tecnica motivazionale inidonea a rendere comprensibile il percorso seguito.
La sentenza d’appello aveva trascritto integralmente il secondo motivo d’impugnazione, dalle pagine 9 a 25, per poi liquidarlo in sole nove righe, definendolo in parte privo di valenza censoria e generico e, in parte, infondato.
La Corte territoriale aveva quindi riportato, dalle pagine 25 a 35, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio e le risposte fornite dai consulenti ai rilievi delle parti. In conclusione, con ulteriori sei righe, aveva ritenuto soddisfacenti i chiarimenti forniti dai CTU.
Per la Cassazione, tuttavia, alla trascrizione delle doglianze e delle risultanze peritali non aveva fatto seguito un effettivo confronto argomentativo. Mancava, in particolare, l’indicazione delle ragioni per cui le critiche delle appellanti dovessero essere considerate prive di valenza censoria, generiche o infondate.
Trascrivere non significa motivare
La Corte ha ribadito che la trascrizione di atti processuali e relazioni tecniche non è di per sé illegittima. Essa, però, non può sostituire l’illustrazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
La motivazione è apparente quando il provvedimento non consente di comprendere quali elementi siano stati effettivamente valutati e per quali ragioni il giudice abbia disatteso le contestazioni della parte. Non è sufficiente affiancare le censure difensive alle conclusioni del consulente e poi dichiarare, in termini generici, che queste ultime sono condivisibili.
Il giudice d’appello deve invece spiegare il rapporto tra le critiche formulate, le risultanze della CTU e la decisione adottata. In particolare, quando le censure riguardano il nesso causale, la motivazione deve rendere percepibile il ragionamento attraverso cui il giudice ritiene dimostrata o esclusa la relazione tra la condotta sanitaria e l’evento dannoso.
Il merito dovrà essere riesaminato
La Cassazione non ha deciso che la responsabilità sanitaria fosse insussistente e non ha neppure accertato, in via definitiva, la sussistenza del nesso causale tra l’intervento e il decesso.
Il vizio riscontrato riguarda la motivazione della sentenza d’appello. La causa dovrà quindi essere nuovamente esaminata dalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà confrontarsi in modo effettivo con le censure delle convenute, con la relazione peritale e con le risposte ai rilievi tecnici.
Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Terza Sezione civile ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione ai vizi riscontrati e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Sabrina Caporale
