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Direttore sanitario ASL, il trattamento economico va parametrato alla posizione apicale


Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 1 settembre 2026, n. 24910

Con la sentenza n. 24910 del 2026, depositata il 1° settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una ASL capitolina, confermando il diritto dell’ex direttore sanitario ASL al trattamento economico parametrato alla posizione apicale della dirigenza medica esistente nell’azienda.

La Corte ha chiarito l’interpretazione dell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319/2001. La disposizione prevede un limite minimo, collegato al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica o amministrativa, e un limite massimo ordinariamente individuato nell’80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.

Secondo la Cassazione, il limite minimo deve essere comunque rispettato. Se il trattamento della posizione apicale di riferimento supera l’80 per cento del trattamento base del direttore generale, la soglia massima non può essere utilizzata per comprimere il minimo garantito.

La pronuncia riguarda direttamente il trattamento del direttore sanitario. La medesima struttura normativa opera, per il direttore amministrativo, con riferimento alla posizione apicale della dirigenza amministrativa.

Il caso esaminato

La controversia era stata promossa da P.P., che aveva ricoperto l’incarico di direttore sanitario della ASL in questione, dall’11 settembre 2008 al 22 febbraio 2009 e dal 25 marzo 2009 al 17 aprile 2013.

Il dirigente aveva lamentato di avere percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta, sostenendo che l’azienda non avesse rispettato il cosiddetto limite minimo garantito. A suo avviso, il trattamento avrebbe dovuto essere parametrato a quello della posizione apicale della dirigenza medica, individuata nel direttore di dipartimento.

La domanda, pari a euro 124.273,97 oltre accessori, era stata accolta dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Roma. L’ASL aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia il parametro del direttore di dipartimento sia la prevalenza del limite

minimo sull’80 per cento del trattamento del direttore generale.

Il rapporto tra limite minimo e soglia dell’80 per cento

L’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502/1995 stabilisce che al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, rispettivamente, per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

La stessa disposizione prevede che la Regione definisca il trattamento tenendo conto del compenso attribuito al direttore generale e delle posizioni presenti nelle strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. Stabilisce inoltre che i trattamenti economici annui, salvo il limite minimo del primo periodo, non possano essere fissati in misura superiore all’80 per cento del trattamento base del direttore generale.

La locuzione “salvo il limite minimo di cui al primo periodo” ha, secondo la Corte, una funzione determinante. Il d.P.C.M. pone due limiti, uno minimo e uno massimo, ma attribuisce rilievo prevalente al primo: il trattamento del direttore sanitario non può essere determinato al di sotto della posizione apicale di riferimento, anche quando ciò comporti il superamento della soglia dell’80 per cento.

Il principio non significa che il limite dell’80 per cento sia privo di efficacia in ogni situazione. Esso opera come limite massimo ordinario, ma non può prevalere sul minimo inderogabile quando i due parametri risultino incompatibili.

La ratio è collegata all’equilibrio dell’organizzazione aziendale. Non sarebbe coerente che il direttore sanitario, titolare della responsabilità generale del settore sanitario, percepisse un trattamento inferiore a quello riconosciuto a un dirigente cui siano affidate responsabilità più circoscritte, ma di maggiore rilievo retributivo in ragione dell’incarico ricoperto.

Il parametro del direttore di dipartimento

La seconda questione riguardava l’individuazione della posizione apicale cui rapportare il trattamento minimo del direttore sanitario.

La Corte ha distinto due situazioni organizzative.

Quando l’azienda sanitaria è strutturata secondo il modello dipartimentale, la posizione apicale della dirigenza medica è quella del direttore di dipartimento. L’organizzazione dipartimentale costituisce, ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 502/1992, il modello ordinario di gestione operativa delle attività delle aziende sanitarie.

Il direttore di dipartimento è nominato tra i dirigenti titolari della direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento e conserva la titolarità della struttura complessa di appartenenza. Al tempo stesso, l’incarico comporta responsabilità ulteriori in materia clinico-organizzativa e gestionale, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle risorse dipartimentali.

La Corte ha precisato che il direttore di dipartimento non è, per ciò solo, sovraordinato gerarchicamente ai dirigenti delle strutture complesse aggregate. Tuttavia, le responsabilità aggiuntive e le funzioni di coordinamento gli attribuiscono una maggiore valenza rispetto alla posizione del dirigente di struttura complessa, rendendolo un prius inter pares ai fini del parametro retributivo previsto dal d.P.C.M.

Il riferimento al direttore di dipartimento non è però automatico in ogni azienda sanitaria. Se l’azienda non risulta strutturata secondo il modulo dipartimentale, il trattamento del direttore sanitario deve essere determinato in relazione a quello del dirigente di struttura complessa che, nella specifica realtà organizzativa, costituisce la posizione apicale.

Nel caso deciso, il direttore di dipartimento rappresentava una posizione concretamente esistente nell’ASL, individuata nel Dipartimento di prevenzione. La Corte d’appello aveva inoltre accertato che tale individuazione non era stata contestata.

Il rilievo delle indennità dipartimentali

La sentenza richiama le specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva per l’incarico dipartimentale come elementi che riflettono la maggiore valenza della posizione.

L’ASL aveva sostenuto che, nel raffronto retributivo, dovessero essere escluse alcune voci accessorie, tra cui l’indennità di direzione e il trattamento economico collegato all’incarico dipartimentale. La Cassazione, tuttavia, non ha esaminato tale questione nel merito.

Il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva già ritenuto inammissibile il motivo di gravame e il ricorso per cassazione non aveva correttamente denunciato l’eventuale errore processuale, né aveva assolto agli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiesti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.

Non è quindi corretto affermare che la sentenza abbia stabilito, in termini generali, che tutte le indennità correlate all’incarico dipartimentale debbano necessariamente essere incluse nel raffronto. Nel caso concreto, i giudici di merito le avevano considerate e la relativa censura dell’ASL non è stata esaminata per ragioni processuali.

Il principio affermato dalla Corte

La sentenza n. 24910/2026, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 28302/2024), può essere sintetizzata nei seguenti termini: 1. il trattamento economico minimo del direttore sanitario deve essere parametrato alla posizione apicale della dirigenza medica della specifica azienda; 2. nelle aziende organizzate secondo il modello dipartimentale, tale posizione è costituita dal direttore di dipartimento; 3. nelle aziende prive di una struttura dipartimentale, il parametro è il dirigente di struttura complessa che rappresenta la posizione apicale nella concreta realtà aziendale; 4. il limite minimo previsto dall’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502/1995 prevale sul limite massimo dell’80 per cento quando il rispetto di quest’ultimo comporterebbe la violazione del minimo garantito; 5. la sentenza non ha deciso nel merito la questione relativa al computo delle singole indennità, poiché la censura dell’ASL è stata dichiarata inammissibile.

Esito del giudizio

La Corte ha rigettato il ricorso dell’ASL e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 7.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15 per cento.

La pronuncia conferma quindi il diritto del direttore sanitario al trattamento minimo parametrato alla posizione apicale effettivamente esistente nell’azienda, senza che il limite dell’80 per cento del trattamento base del direttore generale possa comprimere tale soglia quando il parametro retributivo di riferimento risulti superiore.

Il principio deve essere applicato tenendo conto della concreta organizzazione dell’azienda sanitaria e senza trasformare il direttore di dipartimento nel parametro universale per ogni realtà organizzativa.

Avv. Sabrina Caporale

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