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Negligenza del medico, ma manca nesso causale: niente risaricimento agli eredi


Tribunale Venezia – sentenza 30 dicembre 2025, n. 6252

Il Tribunale di Venezia ribadisce un principio cardine della responsabilità sanitaria: l’errore medico, per quanto censurabile, non dà diritto al risarcimento se non è provata l’efficacia causale rispetto al danno lamentato. Nel caso di specie, le spese di CTU vengono poste a carico della struttura sanitaria proprio in virtù della condotta imperita del medico.

Con la sentenza emessa nell’ambito del procedimento, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della responsabilità medica e del nesso di causalità. La pronuncia affronta il caso di una diagnosi superficiale che, pur qualificata come negligente, non ha alterato in modo apprezzabile il decorso e le sofferenze di un paziente affetto da una grave patologia oncologica allo stadio terminale.

Il fatto e le pretese degli attori

La vicenda trae origine dal percorso clinico di un paziente recatosi dal medico curante per una tumefazione all’inguine destro. Indirizzato a uno specialista in chirurgia generale, il paziente veniva sottoposto all’incisione e al drenaggio della lesione.

I familiari, agendo iure hereditatis e iure proprio, hanno citato in giudizio la struttura sanitaria lamentando che l’intervento chirurgico fosse stato eseguito in modo frettoloso, senza i necessari approfondimenti diagnostici preliminari e senza procedere all’esame istologico del materiale prelevato. Nello specifico, gli attori non hanno imputato ai sanitari il decesso del congiunto (risultato affetto da un melanoma maligno al IV stadio con metastasi diffuse), bensì i danni legati all’aggravamento delle sofferenze fisiche e psicologiche.

Secondo la prospettazione attorea, la condotta del chirurgo avrebbe causato: un’infezione della ferita mai rimarginata; una radicale perdita di autonomia del paziente e il mancato o ritardato accesso alle adeguate cure oncologiche e palliative.

L’accertamento peritale e il nodo del nesso causale

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), la quale ha delineato un quadro clinico e giuridico bifasico.

Da un lato, l’elaborato peritale ha confermato la negligenza e l’imperizia del chirurgo. L’approccio diagnostico-terapeutico è stato definito “del tutto inadeguato e censurabile”: l’intervento avrebbe dovuto essere completato con un’adeguata escissione tessutale e con il relativo esame istologico, passaggio fondamentale che è stato del tutto omesso.

Dall’altro lato, tuttavia, il CTU ha tranciato il nesso di causalità tra tale errore e i danni lamentati:

L’infezione: L’ipotesi che la mancata guarigione e l’infezione fossero derivate direttamente dall’incisione non è stata riscontrata. La documentazione clinica ha dimostrato che il quadro microbiologico del paziente era mutato nel tempo in modo non riconducibile all’atto operatorio e che, in sede di successiva biopsia, non vi erano segni di infezione tali da impedire una sutura cutanea.

Le sofferenze e le cure palliative: Il perito ha chiarito che il ritardo diagnostico non ha inciso sulla prognosi di sopravvivenza. Inoltre, l’elevato grado di sofferenza patito dal paziente è da considerarsi fisiologico rispetto all’evoluzione del melanoma metastatico. Non vi è prova che un tempestivo accesso a terapie palliative (come una radioterapia locale) avrebbe ridotto in modo statisticamente e clinicamente apprezzabile il dolore di un paziente già gravato da metastasi diffuse a livello polmonare, epatico, osseo e cerebrale.

La decisione: rigetto e compensazione delle spese

Applicando il principio del più probabile che non, il Tribunale ha statuito che le risultanze istruttorie non consentono di affermare che le sofferenze del paziente siano state aggravate in modo rilevante dall’errore medico. Di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata per difetto di prova sul nesso eziologico.

Tuttavia, il Giudice ha adottato una decisione peculiare e significativa in merito al governo delle spese. Pur essendo la struttura sanitaria risultata vincitrice nel merito, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha posto le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.

La motivazione di tale statuizione risiede proprio nella condotta del medico: l’inadeguatezza professionale e la negligenza valutativa del sanitario hanno oggettivamente ingenerato negli eredi un “comprensibile senso di frustrazione” e una legittima incertezza sulla sussistenza di una responsabilità perseguibile, giustificando così l’instaurazione del giudizio e derogando al rigido principio della soccombenza.

Avv. Sabrina Caporale

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