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Referti medici, il controllo spetta al medico: non è delegabile agli infermieri


Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 11 dicembre 2025, n. 39828

La Quarta Sezione Penale della Cassazione interviene sui confini della cooperazione tra personale medico e infermieristico. Il controllo dei referti medici degli accertamenti clinici spetta esclusivamente al medico e non può essere delegato, in via di prassi, agli infermieri. Annullata l’assoluzione dei sanitari che non avevano visionato l’antibiogramma salvavita perché “non stampato” dalla caposala, sebbene fosse già disponibile sulla rete informatica dell’ospedale.

Il caso

La tragica vicenda processuale ha ad oggetto il decesso di una gestante alla diciassettesima settimana, ricoverata per una minaccia di aborto in una gravidanza gemellare (insorta tramite fecondazione assistita). A causa della protrusione del sacco amniotico, la paziente presentava un altissimo rischio infettivo.

Nonostante l’esecuzione di un tampone vaginale, che evidenziava la presenza del pericoloso batterio Pseudomonas Aeruginosa, i medici di turno nei giorni successivi non presero visione del referto e mantennero una terapia antibiotica inefficace contro quello specifico patogeno. La donna andò incontro a corioamnionite, sepsi e, infine, a un fatale shock settico che condusse prima alla morte dei feti e poi al decesso della paziente stessa.

In primo grado, il Tribunale aveva condannato i medici per omicidio colposo. La Corte d’Appello di Catania, tuttavia, aveva ribaltato la pronuncia assolvendoli. Secondo i giudici di secondo grado, pur essendo il referto già caricato e visibile sul sistema informatico dell’ospedale, i medici non potevano ritenersi in colpa: per prassi interna, spettava agli infermieri stampare i referti e allegarli alla cartella clinica. Poiché la stampa non era avvenuta, il referto non era stato visionato. I congiunti della vittima hanno pertanto proposto ricorso in Cassazione.

La delega delle funzioni e il ruolo degli infermieri

La Suprema Corte ha censurato duramente il ragionamento della Corte d’Appello, tracciando una linea netta sulle responsabilità all’interno dei reparti ospedalieri.

Gli Ermellini hanno chiarito che, sebbene il personale infermieristico sia investito della salvaguardia della salute del paziente, il suo ruolo resta di natura ausiliaria e di supporto, orientato al corretto adempimento delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche. L’esame tecnico-professionale delle condizioni cliniche, che include il controllo dei referti volti a orientare le scelte di cura, è una competenza esclusiva del medico e non è delegabile.

Il medico titolare della funzione di diagnosi ha il preciso dovere di accertarsi dell’esito degli esami prescritti. Tollerare una prassi di reparto per cui il medico attende passivamente che l’infermiere stampi il referto (utilizzando peraltro le password dei medici stessi per accedere al sistema), disinteressandosi di consultare direttamente il terminale a fronte di una paziente ad altissimo rischio infettivo, integra una chiara condotta negligente.

I vizi sulla prova scientifica e sul nesso causale

La Cassazione ha rilevato ulteriori, gravi vizi motivazionali nella sentenza d’appello. Da un lato, la Corte territoriale era caduta in una palese contraddizione: pur avendo accertato tramite perizia informatica che il referto fosse online e fruibile fin dalle 6:40 del mattino, lo aveva ritenuto “non disponibile” sulla base delle sole testimonianze degli infermieri che non lo avevano stampato.

Dall’altro lato, i giudici di merito avevano errato nell’escludere il nesso causale (cioè l’efficacia salvifica che avrebbe avuto il tempestivo cambio di antibiotico) affidandosi esclusivamente a dati statistici astratti e percentuali di mortalità generali, ignorando del tutto le evidenze del caso concreto (come la giovane età della paziente e l’assenza di patologie pregresse), in palese violazione dei criteri del giudizio controfattuale dettati dalle sentenze Franzese ed Espenhahn.

Il principio di diritto

Accogliendo il ricorso della parte civile, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per grado, formulando la seguente massima:

“In tema di colpa professionale, compete al medico l’esame delle condizioni cliniche del paziente ricoverato e preso in carico, inclusa la verifica della disponibilità di referti relativi agli accertamenti clinico-diagnostici svolti, funzionali a orientare le scelte di intervento e di cura, trattandosi di attività non delegabili al personale infermieristico, al quale spettano compiti di natura meramente ausiliaria”.

Avv. Sabrina Caporale

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