Trib. Verona, sent. n. 135 del 23/01/2026
Il Tribunale di Verona ha chiarito che quando il decesso del paziente è causato da una responsabilità sanitaria, il coniuge economicamente dipendente può ottenere il risarcimento del lucro cessante, ossia della perdita del contributo economico che il defunto avrebbe continuato a garantire alla famiglia. Il danno patrimonialedeve essere provato e quantificato sulla base delle concrete condizioni di vita del nucleo familiare.
I fatti di causa
La vicenda traeva origine dal decesso di un paziente, avvenuto a seguito di una malpractice medica ritenuta imputabile alla struttura sanitaria e ai sanitari coinvolti.
Il coniuge, insieme ad altri familiari, adiva le vie legali domandando il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo non patrimoniale, per la perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo patrimoniale, sostenendo di aver perso il contributo economico che il defunto garantiva al nucleo familiare.
Il riconoscimento del risarcimento
Il giudice, dopo aver esaminato gli elementi probatori e accertato il nesso di causalità tra la condotta colposa e il decesso, riconosceva il diritto della moglie al risarcimento del lucro cessante, escludendo invece il ristoro del danno patrimoniale in favore degli altri familiari, in quanto non era stata provata una concreta dipendenza economica dal defunto.
Nello specifico, il Tribunale riconosceva un risarcimento di circa 254.000 euro alla moglie del defunto, escludendo invece figli e nipoti.
L’importanza della prova nel danno patrimoniale
La sentenza sottolinea anche come il riconoscimento del lucro cessante non sia automatico. Il giudice è tenuto a verificare, mediante le prove offerte dalle parti, quale fosse il reddito della vittima, quale quota fosse destinata al mantenimento della famiglia e per quanto tempo tale contribuzione sarebbe ragionevolmente proseguita.
Per tale ragione, nel caso de quo, il Tribunale limitava il risarcimento al danno già maturato fino alla data della decisione, ritenendo che il paziente, per ragioni anagrafiche, non avrebbe continuato a lavorare oltre una determinata età.
Si tratta di un approccio che conferma come la liquidazione del danno patrimoniale debba essere fondata su criteri concreti, piuttosto che su valutazioni meramente astratte.
La pronuncia valorizza il principio dell’integrale risarcimento
La decisione rappresenta un’importante applicazione del principio dell’integrale risarcimento del danno. Difatti, il Tribunale ha riconosciuto che la responsabilità sanitaria può produrre conseguenze non soltanto sul piano personale ed emotivo dei familiari, bensì anche sotto il profilo economico.
La pronuncia ricorda che il risarcimento deve coprire tutte le conseguenze direttamente riconducibili all’illecito, purché adeguatamente dimostrate, offrendo in tal modo un importante orientamento per le future controversie in materia di malpractice medica e tutela dei familiari della vittima.
Avv. Giusy Sgrò
