Corte di Cassazione, III civile, sentenza 24 dicembre 2025, n. 34085
La Suprema Corte interviene in materia di responsabilità medico-chirurgica, chiarendo le conseguenze processuali derivanti dalla mancata osservanza dell’art. 15 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). Se la Consulenza Tecnica d’Ufficio non è affidata congiuntamente a un medico legale e a uno specialista della disciplina, l’atto è affetto da nullità assoluta e rilevabile d’ufficio, trattandosi di un requisito formale posto a presidio di un interesse pubblicistico.
Il caso
La vicenda processuale trae origine dall’azione risarcitoria promossa dagli eredi di una paziente, deceduta a seguito di un presunto contagio da infezione nosocomiale contratto durante la degenza presso due strutture sanitarie lombarde.
Sia in primo grado che in appello, le domande risarcitorie relative al decesso della congiunta venivano respinte. I giudici di merito, basandosi sulle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), avevano infatti escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra il decesso e il comportamento dei sanitari. Tuttavia, la perizia dirimente era stata affidata a un collegio di specialisti nel quale non figurava alcun medico legale, nonostante le eccezioni sollevate dalla difesa degli attori.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale assenza non inficiasse la validità dell’elaborato peritale. Gli eredi hanno pertanto proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 15 della Legge 24/2017.
Il quadro normativo: la “collegialità qualificata”
L’art. 15, comma 1, della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) stabilisce in modo inequivocabile che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria debba affidare l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento.
Si tratta di un precetto volto a garantire la cosiddetta “collegialità qualificata”. Il legislatore ha ritenuto indispensabile il costante confronto tra il portatore del sapere strettamente medico-legale (fondamentale per la corretta disamina del nesso di causa e la valutazione del danno) e il clinico specialista della materia trattata (indispensabile per valutare l’aderenza della condotta alle leges artis).
La norma, tuttavia, non esplicita direttamente quale sia la sanzione processuale in caso di inosservanza di tale composizione.
La decisione della Suprema Corte: una nullità insanabile
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso degli eredi, ha colmato questo vuoto interpretativo, ribaltando l’assunto dei giudici di merito secondo cui il giudice (in veste di peritus peritorum) potrebbe valutare sufficiente l’apporto di soli specialisti.
Gli Ermellini hanno evidenziato che la prescrizione della Gelli-Bianco non lascia margini di discrezionalità: l’obbligo di nominare un collegio peritale con competenze miste rappresenta una valutazione predeterminata e inderogabile del legislatore.
Applicando i principi generali del codice di rito (art. 156, co. 2, c.p.c.), la Corte ha stabilito che la composizione del collegio così delineata costituisce un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo stabilito dal legislatore.
Di conseguenza, la mancata nomina del medico legale genera la nullità dell’atto di nomina e del successivo elaborato peritale. Non trattandosi di una nullità “relativa” (che per giurisprudenza costante in materia di CTU si sana se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito), ma di un vizio posto a presidio di una specifica esigenza di carattere pubblicistico, essa sfugge alla mera disponibilità delle parti. La nullità in esame è pertanto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il principio di diritto
La Cassazione ha pertanto cassato la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, dettando il seguente, fondamentale, principio di diritto:
“La violazione dell’art. 15, co. 1, della Legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede che «nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento», determina la nullità dell’atto di nomina dell’ausiliario (o degli ausiliari) e della conseguente consulenza tecnica, in quanto privi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c. La nullità in esame, in quanto posta a presidio di un interesse di carattere pubblicistico, deve ritenersi rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo“.
Avv. Sabrina Caporale
