Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13393
La Corte di Cassazione ribadisce che la mancanza di presidi medici non fonda una responsabilità autonoma dell’ospedale qualora, in base al giudizio controfattuale, il loro utilizzo non avrebbe comunque impedito il decesso del paziente a causa della natura repentina e irreversibile della patologia (nella specie, un’embolia da liquido amniotico).
A distanza di oltre 35 anni da un tragico evento letale verificatosi in sala parto, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13393 depositata il 20 maggio 2025 (R.G. n. 2115/2024), decisa nell’udienza del 3 marzo 2025, ha posto la parola fine a una complessa vicenda di responsabilità sanitaria.
La pronuncia offre importanti spunti in tema di accertamento del nesso causale e di responsabilità autonoma della struttura sanitaria per presunte carenze strumentali e organizzative.
Il fatto e il lungo iter processuale
La vicenda trae origine dal decesso di una giovane gestante, ricoverata d’urgenza per una prematura rottura della placenta al settimo mese di gravidanza. Sottoposta a un parto cesareo gemellare in anestesia totale, la paziente aveva subito un’improvvisa ipossia cerebrale seguita da due arresti cardiaci, sprofondando in un coma irreversibile culminato nel decesso.
Dopo che i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per malpractice a carico del ginecologo e dell’anestesista (statuizione passata in giudicato), la Suprema Corte, con una precedente ordinanza (n. 2061/2018), aveva cassato con rinvio la pronuncia d’appello. Il motivo del rinvio imponeva di valutare un profilo fino a quel momento omesso: la responsabilità autonoma dell’ente ospedaliero per l’assenza in sala parto di strumenti di monitoraggio, quali il saturimetro o l’emogasometro, che avrebbero in ipotesi potuto segnalare tempestivamente il calo di ossigenazione. Occorre peraltro precisare che, a conclusione dei primi tre gradi di giudizio, era già passata in giudicato anche la responsabilità della Gestione Liquidatoria per il decesso delle due gemelline, con relativa quantificazione del risarcimento: il giudizio proseguiva dunque unicamente in relazione alla morte della partoriente.
L’accertamento nel giudizio di rinvio
In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Bari ha disposto una nuova Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). L’indagine peritale ha accertato che l’ipossia fatale era stata causata, secondo il criterio del “più probabile che non”, da una gravissima e repentina embolia polmonare gassosa o da liquido amniotico.
Trattandosi di una complicanza catastrofica che colpisce direttamente l’apparato cardiovascolare (provocando shock cardiogeno) e non primariamente quello respiratorio, la CTU ha concluso che la presenza di un saturimetro non avrebbe consentito una diagnosi precoce. Di conseguenza, l’utilizzo di tali apparecchiature non avrebbe evitato il tragico epilogo. Sulla base di tali esiti, la Corte d’Appello ha respinto la domanda risarcitoria contro l’ospedale.
La decisione della Cassazione: limiti al sindacato di legittimità
I congiunti della vittima hanno impugnato la sentenza di rinvio, lamentando un vizio di motivazione e criticando aspramente le conclusioni del perito d’ufficio, reo a loro dire di aver invertito il rapporto eziologico tra ipossia e crisi cardiaca.
Va preliminarmente segnalato che la Cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso della Gestione Liquidatoria per tardività, sollevata dai ricorrenti: la notifica e il deposito del controricorso erano avvenuti entro i termini di legge, calcolati dalla data di scadenza del deposito del ricorso principale ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.
Nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, fissando due principi cardine:
Illogicità insussistente. La sentenza d’appello ha colmato la lacuna indicata dalla precedente pronuncia di legittimità con una motivazione logica e congrua. I giudici hanno chiarito come l’ipossia fosse secondaria allo shock cardiologico derivante dall’embolia, spezzando così il nesso causale tra la condotta omissiva della struttura (assenza degli strumenti) e l’evento morte. La motivazione non è apparente perché dà conto della sequenza causale e supera il vaglio richiesto da Cass. SU n. 8053/2014, non sussistendo alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Inammissibilità delle censure alla CTU. Le critiche mosse alle valutazioni scientifiche del Consulente d’Ufficio non possono trovare ingresso in Cassazione se la decisione del giudice di merito è sorretta da un percorso logico-argomentativo coerente. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice esaurisce il proprio obbligo motivazionale indicando le fonti del suo convincimento e non è tenuto a confutare ogni singola allegazione dei periti di parte se queste risultano incompatibili con la tesi accolta (cfr. Cass. n. 33742/2022, Cass. n. 10747/2019, Cass. n. 1815/2015). Le critiche alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, ma la motivazione che non ne abbia tenuto conto non è in sé censurabile, rientrando nella discrezionalità valutativa del giudice ex art. 116 c.p.c. (Cass. SU n. 5624/2022; Cass. n. 20829/2018).
La Cassazione ha inoltre rilevato un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato, per la parte rilevante, le critiche mosse in sede di CTU dai periti di parte alle quali non sarebbero state date congrue risposte dal CTU, così impedendo alla Corte di individuare la regola di diritto violata nella valutazione della consulenza (cfr. Cass. SU n. 34469/2019).
Il rigetto del ricorso incidentale
La pronuncia si segnala anche per il rigetto di un ricorso incidentale proposto dall’anestesista. Il medico, che in forza di una sentenza di primo grado poi riformata aveva versato 200.000 euro ai familiari, chiedeva che l’ordine di restituzione (finora rimasto inadempiuto dai danneggiati) fosse esteso in via solidale alla Gestione Liquidatoria dell’USL, quale condebitrice solidale.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale pretesa per difetto di autosufficienza e novità della domanda: da un lato la richiesta restitutoria nei confronti dell’ente risultava prima facie nuova rispetto al giudicato già formatosi sui soggetti tenuti alla restituzione (i soli familiari, non anche la USL); dall’altro il ricorrente non aveva specificato in quali esatti termini procedurali avesse tempestivamente formulato tale richiesta estensiva nei precedenti gradi di giudizio, così ponendosi al di fuori dei limiti oggettivi del giudicato. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti dell’oggetto del processo, ma non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi (Cass. n. 1259/2024; Cass. n. 457/2025).
Visto l’esito altalenante dei vari gradi di giudizio e la complessità tecnica della controversia, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
Avv. Sabrina Caporale
