Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7716
La Terza Sezione Civile cassa la sentenza che aveva decurtato del 70% il ristoro ai familiari applicando in modo meccanico la percentuale di perdita di chance accertata per la paziente
Con l’ordinanza depositata il 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un nodo cruciale della liquidazione del danno da perdita parentale: il rapporto tra la perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria e il danno da perdita del rapporto parentale spettante iure proprio ai congiunti.
La pronuncia censura l’operazione compiuta dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva ridotto proporzionalmente il risarcimento ai familiari in misura corrispondente alla percentuale di chance perduta dalla paziente deceduta, senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito né valorizzare i parametri previsti dalle tabelle di riferimento.
Il caso
Una donna affetta da neoplasia viene sottoposta a interventi chirurgici presso un ospedale partenopeo. I sanitari omettono di predisporre esami diagnostici adeguati, ritardando significativamente l’individuazione del tumore. La consulenza tecnica preventiva accerta una perdita di chance di sopravvivenza pari al 30-40%.
La paziente decede. Il marito e i due figli minori agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance (iure hereditatis) e del danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio), oltre al danno biologico psichico e al danno morale.
Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e liquida, tra l’altro, 292.454 euro a ciascun congiunto per la perdita del rapporto parentale, applicando le tabelle di Roma.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, riduce drasticamente tale importo a 91.202 euro pro capite. Il ragionamento: poiché la CTU aveva quantificato nel 30% la probabilità che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito un esito diverso, il danno parentale andava decurtato del 70%.
La censura della Cassazione
I ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 1226 c.c. e delle tabelle romane, denunciando un errore nell’individuazione del soggetto danneggiato e della fonte del pregiudizio.
La Corte accoglie il motivo. Il vizio risiede nella sovrapposizione indebita tra due voci di danno ontologicamente distinte: la perdita di chance attiene alla vittima primaria e alla sua prospettiva — incerta ma seria — di guarigione o di maggiore sopravvivenza; il danno da perdita del rapporto parentale attiene ai congiunti e consiste nella definitiva privazione della relazione affettiva, familiare e quotidiana con il defunto.
“Il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale (…) va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti”.
I principi ribaditi
1. La perdita anticipata della vita non è danno risarcibile iure hereditatis
La Cassazione conferma l’orientamento consolidato (Cass. 26851/2023, 35998/2023, 25271/2025): la morte anticipata non costituisce un danno risarcibile per chi la subisce — e dunque trasmissibile agli eredi — ma può rilevare come parametro per la liquidazione equitativa del danno parentale spettante ai congiunti.
2. Il danno parentale ha una componente prevalente di lutto e dolore interiore
A differenza del danno biologico, nel quale l’incidenza incrementale del pregiudizio cresce con la durata della menomazione, nel danno da perdita parentale la componente emotiva raggiunge la massima intensità subito dopo l’evento, per poi stabilizzarsi. Ciò rende inadeguata una liquidazione meramente proporzionale alla durata residua della vita della vittima.
3. Il sistema a punti delle tabelle romane è il riferimento per la liquidazione
Richiamando le pronunce nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, nonché la n. 11689 del 2022, la Corte ribadisce che il danno parentale va liquidato secondo un sistema tabellare a punti che consideri: età della vittima primaria; età del superstite; grado di parentela; convivenza; qualità e intensità della relazione affettiva perduta
Tali parametri — oggi recepiti anche dal Tribunale di Milano — garantiscono uniformità di giudizio e adeguata personalizzazione del ristoro.
4. La percentuale di chance non può operare come coefficiente di abbattimento automatico
Il punto centrale della decisione: la Corte d’Appello ha errato nel decurtare meccanicamente il danno parentale in proporzione alla percentuale di chance perduta, senza spiegare come tale operazione si coordinasse con i cinque parametri tabellari.
“La Corte d’appello ha omesso di indicare il procedimento logico-giuridico attraverso cui è pervenuta a decurtare il quantum risarcitorio in proporzione alla percentuale accertata di sopravvivenza della vittima rispetto ai cinque parametri previsti dal criterio tabellare prescelto, non rendendo percepibile il percorso seguito di quantificazione e liquidazione dell’accertato danno”.
L’abbattimento proporzionale, in altri termini, non può sostituire la valutazione equitativa, che deve essere motivata, trasparente e verificabile alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità e integralità del risarcimento.
La decisione
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riliquidare il danno da perdita parentale esplicitando i parametri e gli elementi di calcolo utilizzati.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti censuravano l’omesso esame di fatti decisivi.
L’ordinanza offre un chiarimento metodologico di rilievo pratico per la liquidazione del danno non patrimoniale nei casi di responsabilità sanitaria con esito letale: la chance è un bene autonomo della vittima, non un coefficiente di riduzione del danno parentale dei congiunti; la durata residua presunta della vita può incidere sulla quantificazione del danno parentale, ma solo come uno dei parametri del sistema tabellare, non come moltiplicatore isolato; la motivazione della liquidazione equitativa deve rendere trasparente il percorso seguito, pena la cassazione per violazione dell’art. 1226 c.c.
Per i giudici di merito, il messaggio è chiaro: applicare le tabelle non significa inserire numeri in una formula, ma argomentare come ciascun parametro abbia inciso sulla determinazione finale del quantum. La proporzionalità matematica, da sola, non integra valutazione equitativa.
Avv. Sabrina Caporale
