Complicazioni-durante- intervento

Intervento con infezione in corso, responsabilità del chirurgo per mancata verifica


Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 10 aprile 2026, n. 13304

In caso di intervento con infezione, il chirurgo è tenuto a verificare le condizioni cliniche del paziente prima di procedere. La mancata valutazione di segnali evidenti di infezione e il mancato rinvio dell’operazione possono integrare responsabilità penale per le conseguenze dannose.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 10 aprile 2026, è tornata a delineare i confini della responsabilità dell’operatore sanitario e l’ambito di applicazione del principio di affidamento nel lavoro di équipe. Il caso riguarda il decesso di un paziente per shock settico a seguito di un intervento di adenomectomia, eseguito nonostante indici clinici preoperatori (leucocitosi neutrofila) chiaramente indicativi di un’infezione in corso.

Il fatto e l’iter processuale

Il chirurgo urologo era stato condannato nei primi due gradi di merito per omicidio colposo. L’addebito riguardava la negligenza e l’imperizia nel non aver disposto un’urinocoltura e nel non aver differito l’intervento — programmato in regime di elezione — al fine di impostare una terapia antibiotica mirata.

La difesa ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, il difetto del nesso di causalità (secondo la teoria della mera “riduzione del rischio”) e la violazione del principio di affidamento, sostenendo che la valutazione di idoneità all’intervento fosse spettata all’anestesista durante la visita preoperatoria.

Il nesso causale tra probabilità statistica e logica

Uno dei punti nodali della sentenza risiede nella distinzione tra probabilità statistica e alta probabilità logica (canone Franzese). La Suprema Corte ha chiarito che l’impiego di espressioni come “riduzione del rischio” nelle sentenze di merito non inficia il giudizio se il ragionamento complessivo dimostra che la condotta doverosa (il differimento e la terapia mirata) avrebbe impedito l’evento con un alto grado di credibilità razionale.

Nel caso di specie, la natura elettiva (e non urgente) della chirurgia rendeva esigibile il differimento. La Corte ha ribadito che, laddove il patogeno sia isolabile e trattabile, la bonifica del focolaio infettivo pre-intervento rappresenta l’azione doverosa idonea a interrompere il decorso causale verso la sepsi.

Il limite del principio di affidamento

La pronuncia è particolarmente significativa laddove rigetta la tesi del “frazionamento delle responsabilità”. La difesa sosteneva che il chirurgo, intervenuto solo in sala operatoria, dovesse poter confidare sulla corretta valutazione preoperatoria effettuata dall’anestesista e dai medici di reparto.

La Cassazione ha invece statuito che:

La posizione di garanzia del chirurgo è ampia e non si limita all’esecuzione tecnica dell’atto operatorio.

La decisione di operare è una valutazione sintetica finale che spetta al chirurgo operatore, il quale deve verificare la sicurezza del paziente sulla base di tutta la documentazione disponibile (inclusi referti ematochimici già presenti in cartella).

L’errore non settoriale: Se i segni di un’infezione sono evidenti e rilevabili con le comuni conoscenze della scienza medica, il chirurgo non può invocare l’affidamento sull’operato altrui, poiché l’omissione cade su un elemento macroscopico che condiziona l’intera strategia chirurgica.

Verso un rigore maggiore nella chirurgia elettiva

La pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la responsabilità del chirurgo non si esaurisce nel “taglio”, ma ricomprende il controllo critico dei presupposti clinici dell’intervento. La violazione delle linee guida europee (nel caso specifico quelle del 2016 sulla gestione delle infezioni urinarie) funge da parametro tecnico per escludere la causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p., configurando una colpa che travalica l’alveo della mera imperizia lieve per sfociare in una negligenza nel governo del rischio clinico.

Avv. Sabrina Caporale

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