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Occlusione intestinale e linee guida non rispettate, medici condannati per omicidio colposo

Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 10 aprile 2026, n. 13274

La Quarta Sezione Penale ribadisce che l’approccio conservativo nelle patologie occlusive richiede vigilanza attiva, reidratazione adeguata e tempestivo trasferimento in struttura idonea. Esclusa l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p. in assenza del rispetto integrale delle linee guida.

Con la sentenza depositata il 10 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di tre medici condannati per omicidio colposo in relazione al decesso di una paziente ottantatreenne affetta da occlusione intestinale meccanica da briglia aderenziale.

Il fatto

La vicenda trae origine dal ricovero di una donna presso un Ospedale emiliano nella serata dell’8 settembre 2017, dopo due accessi al Pronto Soccorso nei giorni precedenti con diagnosi di subocclusione intestinale. Nei turni successivi, tre sanitari si avvicendarono nella gestione della paziente mantenendo un approccio conservativo, senza tuttavia procedere ad adeguata reidratazione, posizionamento di sondino nasogastrico né tempestiva richiesta di valutazione chirurgica. Il trasferimento presso struttura ospedaliera di livello superiore avvenne solo dopo otto ore dalla comparsa dei primi episodi di vomito fecaloide, quando ormai le condizioni cliniche erano irreversibili. La paziente decedeva alle ore 23:10 del 9 settembre 2017.

Le censure difensive

I ricorrenti hanno articolato molteplici motivi di doglianza. In particolare, hanno sostenuto la correttezza del proprio operato alla luce delle Linee Guida Bologna 2013 sul trattamento delle aderenze intestinali, che consentirebbero un approccio attendista fino a 72 ore. Hanno inoltre invocato l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 590-sexies, comma 2, c.p., qualificando la propria condotta come imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni comunque rispettate. Ulteriori censure hanno riguardato l’asserita violazione del contraddittorio tecnico-scientifico, l’erronea configurazione della cooperazione colposa, il difetto di accertamento individualizzato del nesso causale e la disparità di trattamento rispetto alla coimputata separatamente giudicata e assolta.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, confermando integralmente le statuizioni di merito.

Sul mancato rispetto delle linee guida

Il Collegio ha precisato che le linee guida in materia di occlusione intestinale non si limitano a consentire l’attesa, ma prescrivono specifiche condotte da osservare durante il periodo di osservazione: stabilizzazione mediante reidratazione, posizionamento di sondino nasogastrico, esecuzione di esami strumentali di approfondimento e vigile monitoraggio delle condizioni cliniche con predisposizione del tempestivo trasferimento ove necessario. L’omissione di tali presidi integra violazione — e non rispetto — delle raccomandazioni, con conseguente inapplicabilità dell’esimente prevista dall’art. 590-sexies c.p..

La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite Mariotti (n. 8770/2018), secondo cui la non punibilità opera solo qualora le linee guida siano state effettivamente rispettate e risultino adeguate al caso concreto: la mera adesione formale non è sufficiente quando la situazione clinica imponga una personalizzazione del trattamento.

Sulla valutazione del sapere scientifico

È stata rigettata la censura relativa all‘asserita adesione acritica alle conclusioni peritali. La Suprema Corte ha osservato che entrambi i giudici di merito si sono correttamente relazionati con l’intero sapere scientifico introdotto nel processo, dando conto delle ragioni per cui hanno ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni dei periti d’ufficio rispetto a quelle dei consulenti di parte. Tale operazione valutativa, adeguatamente motivata, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Sulla successione di garanti e il nesso causale

Con riferimento alla posizione del sanitario subentrato nel turno pomeridiano, la Corte ha chiarito che il giudizio controfattuale deve essere condotto con riguardo a tutte le condotte doverose omesse, non limitandosi alla sola reidratazione ma estendendosi alla mancata richiesta di consulenza chirurgica e al ritardato trasferimento presso struttura adeguata. È stato ribadito che, in caso di successione di garanti, ciascuno risponde per il proprio segmento di intervento, ma permane il dovere di rilevare e correggere errori evidenti commessi dai predecessori.

La sentenza ha altresì escluso che il riferimento peritale alle ore 15-16 quale “punto di non ritorno” potesse escludere la responsabilità del terzo sanitario, evidenziando che la presa in carico della paziente era avvenuta alle ore 14 e che per le successive otto ore non era stata intrapresa alcuna iniziativa terapeutica nonostante il progressivo aggravamento clinico.

Sulla disparità di trattamento

Quanto all’assoluzione della coimputata giudicata separatamente con rito abbreviato, la Corte ha osservato che la diversità di esito processuale trova giustificazione nella differente ampiezza del compendio probatorio esaminato e nel diverso momento dell’intervento sanitario, intervenuto in fase clinica meno avanzata.

Principi di diritto

La pronuncia ribadisce consolidati orientamenti in tema di responsabilità medica: l’approccio conservativo nelle patologie occlusive intestinali è legittimo solo se accompagnato dalle misure di supporto e monitoraggio prescritte dalle linee guida; la causa di non punibilità ex art. 590-sexies c.p. presuppone il rispetto effettivo e integrale delle raccomandazioni, non la mera scelta di un indirizzo terapeutico astrattamente contemplato; in caso di pluralità di garanti che si succedono nel tempo, l’accertamento causale deve essere individualizzato ma non può prescindere dalla valutazione dell’intero decorso clinico; il principio di affidamento non opera quando il sanitario subentrante disponga di elementi che evidenzino l’inadeguatezza della gestione pregressa.

Avv. Sabrina Caporale

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