Corte di Cassazione, III civile, sentenza 7 aprile 2026, n. 8630
La Corte Suprema riconosce alla Tabella Unica Nazionale il ruolo di parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno biologico, indipendentemente dalla data del fatto illecito
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza depositata il 7 aprile 2026, ha risolto una delle questioni più dibattute nella prassi risarcitoria degli ultimi mesi: l’applicabilità della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Il quesito del Tribunale di Milano
La vicenda trae origine da un sinistro stradale del febbraio 2021, con lesioni macropermanenti (35% di invalidità). Il Tribunale di Milano, chiamato a liquidare il danno, si è trovato di fronte a un bivio: applicare le consolidate Tabelle milanesi (edizione 2024) oppure la nuova Tabella Unica Nazionale, introdotta con D.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.
L’art. 5 del decreto, infatti, limita espressamente l’efficacia della Tabella ai sinistri successivi a quella data. Di qui il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con cui il giudice milanese ha chiesto alla Suprema Corte di chiarire se tale limite temporale sia invalicabile o se, al contrario, la Tabella Unica Nazionale possa comunque orientare la liquidazione equitativa anche per fatti anteriori.
La soluzione della Cassazione: applicazione indiretta tramite l’equità
La Corte ha respinto sia la tesi dell’applicazione diretta e retroattiva della Tabella Unica Nazionale (preclusa dal dato normativo), sia quella dell’estensione analogica (non sussistendo lacune da colmare). Ha tuttavia individuato una terza via, fondata sulla natura ontologicamente equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale.
Il ragionamento muove dagli artt. 1226 e 2056 c.c.: in assenza di una disciplina cogente, il giudice determina il quantum secondo equità.
Le Tabelle milanesi hanno storicamente svolto la funzione di parametro orientativo di tale giudizio, garantendo uniformità e prevedibilità. Ora, però, esiste un parametro di fonte normativa — la Tabella Unica Nazionale — che offre le medesime garanzie metodologiche (sistema a punto variabile, progressività del risarcimento in funzione dell’invalidità, decrescenza in funzione dell’età) con l’ulteriore pregio della derivazione legislativa.
Ne consegue che la Tabella Unica Nazionale può legittimamente essere assunta come parametro privilegiato della valutazione equitativa, anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e persino per illeciti estranei all’ambito della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria.
Il vincolo motivazionale
La sentenza precisa che l’adozione della Tabella Unica Nazionale non esonera il giudice dall’obbligo di motivare. Anzi, qualora intenda discostarsene — ad esempio per applicare le Tabelle milanesi — dovrà fornire una motivazione puntuale, che dia conto delle circostanze peculiari del caso concreto tali da giustificare lo scostamento. L’onere argomentativo sarà tanto più rigoroso quanto più la fattispecie rientri nell’ambito oggettivo tipico della Tabella Unica Nazionale (sinistri stradali e responsabilità medica).
Effetti sui giudizi pendenti
La Corte ha inoltre delineato le ricadute processuali:
- Primo grado: a partire dal 5 marzo 2025, la Tabella Unica Nazionale è parametro utilizzabile per qualsiasi liquidazione, indipendentemente dalla data del sinistro.
- Appello: se l’impugnazione ha censurato solo il quantum o le modalità applicative delle Tabelle milanesi (senza contestarne la scelta come criterio), sulla questione si forma giudicato interno e la Tabella Unica Nazionale non può essere invocata. Diversamente, ove sia stata impugnata la stessa idoneità della tabella pretoria a integrare l’equità, il giudice d’appello potrà (e dovrà) considerare la Tabella Unica Nazionale
- Cassazione: analoghi principi valgono per il giudizio di legittimità, con il limite che l’invocazione della Tabella Unica Nazionale è ammissibile solo se non richiede accertamenti di fatto.
Il principio di diritto
La Corte ha così enunciato il principio:
“La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene — eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ — solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla Tabella Unica Nazionale”.
Considerazioni conclusive
Con questa pronuncia la Cassazione compie un’operazione di sistema: traghetta la Tabella Unica Nazionale dal perimetro della sua efficacia diretta a quello, più ampio, dei criteri equitativi di riferimento. Il risultato è una progressiva uniformazione dei parametri liquidatori su scala nazionale, nel segno della parità di trattamento tra danneggiati.
Resta da verificare come i giudici di merito recepiranno l’indicazione e, soprattutto, con quale rigore applicheranno l’onere motivazionale richiesto per discostarsi dalla Tabella normativa. È ragionevole attendersi, nel breve periodo, un allineamento generalizzato ai valori della Tabella Unica Nazionale, con conseguente ridimensionamento del ruolo delle Tabelle milanesi — che pure, per oltre un decennio, hanno rappresentato il punto di riferimento indiscusso nella liquidazione del danno alla persona.
Avv. Sabrina Caporale
