Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 4337 del 26 febbraio 2026
La Cassazione conferma: la mancanza di cartelle cliniche complete rende impossibile provare la colpa medica. Nel caso di un minore nato con atresia esofagea, l’assenza della documentazione ha impedito di accertare eventuali errori clinici e determinare un risarcimento.
Il caso: un calvario clinico senza “traccia” documentale
La vicenda trae origine da un grave caso di malasanità ipotizzata: un minore, nato con atresia esofagea, subisce diversi interventi presso un Policlinico universitario, per poi essere trasferito d’urgenza in altro Ospedale specializzato in condizioni gravissime, riportando postumi permanenti.
Il cuore del contenzioso risiede nella mancanza delle cartelle cliniche relative alla nascita e ai primi interventi. Senza questi documenti, la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) non è stata in grado di stabilire se i medici avessero operato correttamente o se vi fosse un nesso di causalità tra l’operato dei sanitari messinesi e le lesioni finali.
L’onere della prova e il nesso causale
Il ricorrente lamentava la mancata rinnovazione della CTU e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito un principio ferreo: la CTU non è un mezzo di ricerca della prova a disposizione delle parti per sopperire a carenze istruttorie, ma uno strumento del giudice per valutare fatti già provati.
In assenza della cartella clinica — e laddove la sua mancanza non sia stata specificamente contestata come imputabile a colpa della struttura in termini di prova contraria — il “vuoto” documentale si traduce nell’impossibilità di applicare il principio del “più probabile che non”.
Inammissibilità e “Doppia Conforme”
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni tecniche:
- Riesame del merito: il ricorrente ha tentato di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
- Doppia conforme: essendo la sentenza d’appello speculare a quella di primo grado nel rigetto, il sindacato sulla motivazione è estremamente limitato (art. 348-ter c.p.c.).
- Mancanza di specificità: il ricorrente non ha censurato adeguatamente i passaggi della sentenza d’appello che spiegavano le ragioni dell’indisponibilità delle cartelle.
Sanzioni per il ricorso inammissibile: l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.
Un aspetto di particolare interesse pratico per i legali è la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Poiché il giudizio è stato definito in modo conforme alla “proposta accelerata” del relatore (ex art. 380-bis c.p.c.), e il ricorrente ha insistito nella decisione nonostante l’evidente inammissibilità, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 in favore di ciascuna controparte; e una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: il monito della Corte
L’ordinanza della Cassazione funge da monito sia sulla necessità di un’istruttoria documentale impeccabile in sede di merito, sia sui rischi economici legati a ricorsi in Cassazione privi di vizi di legittimità chiaramente individuati. Se la “storia clinica” è incompleta e non si riesce a provare l’errore, il danno resta privo di ristoro.
Avv. Sabrina Caporale
