Bimbo muore dopo 20 ricoveri senza diagnosi, nessun risarcimento ai genitori

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14640

Il drammatico caso di un bambino di 3 anni e 8 mesi, deceduto dopo oltre 20 ricoveri senza diagnosi completa, termina con l’esclusione della responsabilità degli ospedali e il rigetto del risarcimento ai genitori, confermando che il ritardo diagnostico non ha avuto nesso causale con la morte.

I fatti

Al piccolo viene diagnosticata dai sanitari dell’ASST soltanto il 2 dicembre 2010, dopo una serie di ricoveri senza approfondimenti clinici ed esami strumentali, la malformazione anatomica renale denominata “rene a ferro di cavallo. A seguito di ciò il bambino viene trasferito presso la Nefrologia e Dialisi Pediatrica del Policlinico di Milano, centro di riferimento per le patologie dell’apparato urinario nell’infanzia, dove fu seguito per circa tre anni sino al febbraio 2014. Presso il predetto Policlinico il piccolo viene sottoposto a più di 20 ricoveri senza diagnosi e senza che venisse effettuata un’indagine approfondita sulla sua insufficienza renale. Il 7 giugno 2013 il bambino viene sottoposto presso il Policlinico al trapianto del rene, con esito negativo e necessario espianto dopo pochi giorni; soltanto nel febbraio 2014, dopo che venne riscontrata a carico del fratello minore una “nefrolitiasi ossalica”, il bambino viene sottoposto a dosaggio di ossalati plasmatici e, quindi, viene fatta la diagnosi di “iperossaluria primitiva”.

Successivamente alla formulazione della diagnosi, i sanitari del Policlinico contattavano l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per valutare l’opportunità di un intervento di trapianto di fegato e rene, che, infine, dopo riflessione indotta dal quadro patologico del piccolo, e dalla difficoltà dell’intervento stesso, venne effettuato il 29 maggio 2014; tuttavia, a causa di complicazioni vascolari il piccolo muore.

I genitori del bambino citano a giudizio gli Ospedali Riuniti di Bergamo e la Fondazione Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del figlio avvenuto all’età di 3 anni e 8 mesi.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Bergamo, accoglie in parte le domande risarcitorie nei soli confronti del Policlinico di Milano (rigettate quelle nei confronti dell’ASST di Bergamo), e lo condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale – “sul presupposto dell’accertata sussistenza del nesso causale tra la tardiva formulazione della diagnosi di ossaluria e la morte del paziente” -, con reiezione delle pretese risarcitorie relative al danno biologico iure proprio, al danno c.d. riflesso e al danno biologico iure hereditatis.

La Corte di appello di Brescia accoglie, invece, in parte le doglianze del Policlinico di Milano, previa rinnovazione della CTU, e rigetta le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale iure hereditatis, riconoscendo ai genitori solamente la lesione del “diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto”, stimato nell’importo di Euro 50.000,00.

I Giudici di appello, danno atto che andava confermata la decisione del Tribunale in punto di affermazione di responsabilità del Policlinico di Milano per la condotta negligente dei sanitari che i avevano “formulato una diagnosi soltanto dopo tre anni da che avevano avuto in carico il paziente”, senza ricercare, “mediante indagini di laboratorio volte ad accertare la presenza di ossalato nel sangue e mediante biopsia renale”, le cause dell’insufficienza renale cronica del piccolo presente sin dalla nascita.

La consulenza tecnica

Al riguardo osservano che: “a) il primo CTU, avendo “concluso nel senso che il ritardo diagnostico aveva grandemente ridotto le possibilità di successo dell’intervento d’elezione in tali tipi di patologia, ossia il trapianto di reni e fegato”, “aveva prospettato un danno da perdita di chance”) a.1) la sentenza di primo grado era, pertanto, “errata laddove si afferma che la morte del piccolo paziente è da ascriversi al ritardo nella diagnosi, in conformità a quanto stabilito dal CTU, poiché quest’ultimo ascriveva alla ritardata diagnosi la perdita di chance ossia la perdita della possibilità, come tale incerta, di sopravvivere al trapianto di fegato e reni”; a.2) ne conseguiva, altresì, che ogni questione sulla risarcibilità del danno da perdita di chance era “ormai coperta da giudicato, non avendo gli appellati censurato, mediante proposizione di appello incidentale, la statuizione relativa al rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno per essere stata proposta tardivamente”; b) il diverso tema della “sussistenza del nesso causale tra la tardiva diagnosi di ossaluria primaria e la morte del paziente” era stato affrontato dal CTU nominato in grado di appello; b.1) il CTU aveva accertato “che il trapianto di fegato e reni avrebbe potuto essere effettuato un anno prima rispetto all’epoca in cui fu effettivamente eseguito (29 maggio 2014) ossia quando il minore aveva raggiunto i 10 kg di peso (7 giugno 2013) in quanto le casistiche disponibili (trattandosi di malattia rara) riportano come limite un peso corporeo intorno ai 9 kg ; b.2) secondo il CTU il «ritardo di diagnosi e il conseguente ritardo di un anno nell’effettuazione del trapianto combinato… non sono da porsi in relazione causale né con un danno d’organo clinicamente apprezzabile e misurabile né con l’insuccesso del trapianto, potendosi al più configurare “una sfumata perdita di chance di sopravvivenza”»; b.3) il CTU, infatti, ascriveva la causa del decesso non ad “elementi clinico patologici anche solo astrattamente riconducibili al ritardo nella diagnosi, ma piuttosto ad un sanguinamento post operatorio quale causa tra le più frequenti di decesso in tale tipo di chirurgia”, precisando, altresì, che la mortalità iniziale, in caso di trapianto combinato di fegato e reni, “nel primo mese post trapianto, era del 30% il che sta a significare che su 100 pazienti 70 di essi sopravvive”; c) era, però, da escludere la sopravvivenza del piccolo al combinato trapianto di fegato e reni e ciò alla luce di una valutazione specifica della “storia clinica del piccolo paziente” e dell’analisi di tutte le risultanze probatorie, tenuto, quindi, conto: c.1) della “carenza del quadro allegatorio” in ordine alle “condizioni del fratello della vittima, non essendo stato precisato dagli attori-appellati se e a quale età sia stato sottoposto a trapianto e se la patologia di cui era affetto era la medesima o, piuttosto, diversa per gravità ed aggressività”; c.2) della “gravissima patologia di cui il paziente era affetto”, poiché la “iperossaluria primitiva”, cioè “la forma più grave e più aggressiva di tale malattia”, presenta “una prognosi più sfavorevole rispetto ad altre patologie che richiedono il trapianto”; c.3) delle “gravi condizioni in cui il paziente giungeva al trapianto”, come risultanti dalla diagnosi definitiva presente nella cartella clinica redatta dai sanitari dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, che riportava: “Insufficienza multiorgano in paziente con ossalosi, insufficienza renale cronica, vasculopatia e trombofilia”; c.4) infine, della “circostanza relativa all’insuccesso del precedente trapianto, di solo rene, effettuato il 7 giugno 2013 allorché i paziente aveva poco più di due anni”; d) ne conseguiva la riforma della sentenza del Tribunale là dove riconosceva agli attori quale danno iure proprio – il danno da perdita del rapporto parentale, sul presupposto della sussistenza del nesso causale tra la tardiva diagnosi e la morte del paziente, nonché il danno cd. terminale – iure hereditatis – che, in caso di morte cagionata da un illecito, si produce nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte”; e) la sentenza di primo grado era da riformare anche in punto di riconoscimento del “danno iure hereditatis derivante da inabilità temporanea assoluta e relativa sussunto anche sub specie di danno terminale”, nonché del “cd. danno catastrofale”, non sussistendo il “nesso causale tra la ritardata diagnosi ed il conseguente ritardo nell’effettuare il trapianto combinato di fegato e reni”; f) in ragione del ritardo diagnostico era, invece, da riconoscere agli attori il danno derivante dalla lesione del “diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto”, in quanto voce di pregiudizio “fondata su fatti allegati nell’atto introduttivo del giudizio”; f.1) tale danno era da liquidarsi nell’importo di Euro 50.000,00, in base ai parametri tabellari del Tribunale di Milano “per la lesione del diritto all’autodeterminazione e in ragione della notevole entità della sofferenza, della vulnerabilità per età e della storia clinica del paziente”; g) in punto di liquidazione delle spese processuali, “(i)n considerazione dell’esito complessivo del giudizio, tenuto conto delle numerose voci di danno di cui gli attori avevano chiesto il risarcimento nell’atto introduttivo e del ridimensionamento delle somme complessivamente liquidate in loro favore, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate per 1/3 con la condanna del Policlinico alla rifusione in favore degli attori appellati dei 2/3 delle predette spese, dovendo porsi a carico dell’appellante le spese di CTU espletata in grado di appello.”

Il ricorso in Cassazione

I genitori della piccola vittima si rivolgono alla Corte di Cassazione, che rigetta in toto le loro lamentele.

Secondo i ricorrenti, il Giudice di appello non avrebbe esaminato: a) quanto indicato dal CTU e cioè se non vi fosse stata “malpractice sanitaria” (“comportamento omissivo della struttura”, “ritardo diagnostico”, “ritardo nell’effettuazione del trapianto combinato”, “gravità delle condizioni nelle quali, a causa delle ritardata diagnosi, il paziente giungeva al trapianto”) “la buona riuscita dell’intervento sarebbe stata pressoché certa”, essendo stata affermata come sussistente una “aspettativa di vita post-trapianto pari all’80% a 1 anno, al 75% a 5 anni e al 70 % a 10 anni; b) l’incidenza della gravità delle condizioni del paziente al momento dell’intervento elettivo di trapianto combinato fegato-rem (27 ricoveri ospedalieri, due trapianti falliti, centinaia di sedute dialitiche, due peritoniti, tre fratture scheletriche e innumerevoli manovre invasive sull’addome e sugli accessi vascolari per l’emodialisi”), tali da aver certamente “compromesso il buon esito dell’intervento”; c) la circostanza per cui “se la diagnosi fosse stata tempestiva sarebbe stata possibile una programmazione dell’intervento tale da consentire di preparare il paziente per affrontarlo nel modo migliore possibile (dieta finalizzata all’aumento di peso ponderale del bimbo, somministrazione di vitamina B6 per ridurre la quantità di ossalato)”; d) “l’intera argomentazione svolta, richiamandola solo in parte”, poiché là dove il CTU “parla di perdita di chances non esclude il nesso di causalità tra il ritardo diagnostico e il decesso del paziente, come sostenuto dal Giudice dell’appello; e) la sussistenza del “nesso di causalità tra malpractice sanitaria e morte del piccolo paziente” secondo la circostanza, indicata dal CTU del “grado di invalidità” (80/90%) “che sarebbe conseguito proprio a causa dell’intervento… che ha ragion d’essere solo in caso di buon esito dell’intervento stesso, buon esito che, con un grado di elevata probabilità (70/80%) si sarebbe realizzato per il caso di tempestiva diagnosi”; f) la circostanza, evidenziata dal CTU che “le terapie disponibili e/o il trapianto andrebbero eseguiti il più precocemente possibile per assicurare una maggiore aspettativa di vita”, con ciò intendendosi che il ritardo influisce sulla sussistenza della vita stessa”; g) la circostanza, evidenziata dal CTU che “l’elevata probabilità di outcome sfavorevole del doppio trapianto non ne esclude il successo”, poiché, seppure la patologia in questione era “una malattia ereditaria con prognosi poco favorevole”, sono, però, indicate “nella letteratura scientifica” anche “significative percentuali di sopravvivenza… in presenza di diagnosi e trattamenti coretti e tempestivi”.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che il Giudice di appello, “dopo aver svolto una serie di deduzioni aventi ad oggetto la valutazione delle prove fornite”, avrebbe concluso “per l’assenza di un nesso di causalità tra l’omessa/ritardata diagnosi e la morte del paziente, che deduce da quella che fu la causa effettiva della morte ossia il sanguinamento post-operatorio a causa del collasso del sistema vascolare”. In tal modo, la Corte territoriale non avrebbe “prudentemente apprezzato gli elementi di prova a propria disposizione”, giacché il “sanguinamento che portò alla morte il piccolo paziente, adottando un ragionamento logico di tipo induttivo e tenuto conto di tutti gli indizi a disposizione del giudice, non può portare all’esclusione della connessione teleologico tra ritardata diagnosi e morte del paziente tenuto conto di tutti gli elementi sopra elencati laddove si adotti un ragionamento fondato su regole logiche e di esperienza, pena in difetto la violazione del libero apprezzamento indicato” dall’art. 116 c.p.c..

Quanto censurato è infondato e inammissibile.

La corte di Brescia, con motivazione comprensibile e corretta ha esaminato i “fatti storici” attinenti al thema decidendum, soffermandosi sulla storia clinico-patologica del piccolo, sulle vicende ospedaliere ad essa connesse e sui dati oggettivi emersi dalle stesse CTU espletate in entrambi gradi di giudizio.

I genitori della vittima, per un verso, insistono ad evidenziare accadimenti fenomenici che il Giudice di appello ha esaminato, senza dare rilievo ad alcun “fatto storico decisivo” che sia stato pretermesso nel ragionamento che sorregge la decisione impugnata, mentre, per altro verso confondono la deduzione di “fatti storici” con la prospettazione di valutazioni e apprezzamenti emergenti dalle CTU, e tendono a evidenziare divergenze tra le valutazioni dei CTU, attribuendo a talune, rispetto ad altre, un’incidenza superiore e convergente con una propria rilettura del compendio istruttorio.

Per tutte le ragioni anzidette il ricorso dei genitori del bambino viene rigettato.

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati