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Tornio manomesso e infortunio sul lavoro, datore responsabile per mancata sicurezza

Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 23 aprile 2025, n. 10662

Un grave infortunio sul lavoro ha causato l’amputazione della mano sinistra di un operaio a causa dell’utilizzo improprio di un tornio manomesso. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del datore per mancata sicurezza e formazione, riconoscendo il risarcimento del danno biologico e patrimoniale residuo.

Il caso

Il lavoratore è dipendente di una metalmeccanica e in data 18/04/2012 e subisce un grave infortunio sul lavoro, dal quale residua un’invalidità permanente del 70% per la perdita dell’arto superiore e precisamente per l’amputazione della mano sinistra con interessamento del radio e dell’ulna, nonché per un’importante ipotrofia dei muscoli del cingolo scapolare, del braccio, dell’avambraccio e della mano, per una ipotesia del braccio e del terzo superiore dell’avambraccio ed anestesia dei 2/3 inferiori e della mano, per l’impotenza funzionale del cingolo scapolare.

Riceve una rendita dall’INAIL per il predetto infortunio sul lavoro, che tuttavia non era pienamente satisfattiva, residuando danno patrimoniale differenziale, danno biologico differenziale ed ulteriori danni. Adisce il Tribunale di Pescara per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni.

Con separato ricorso, l’INAIL propone azione di regresso nei confronti della società datrice. Ottiene la chiamata in garanzia General Assicurazioni e il Giudice di Pescaracondanna il datore di lavoro a risarcire danno biologico e morale, liquidati complessivamente nella somma di Euro 609.512,50 previa detrazione di quanto corrisposto dall’INAIL per Euro 267.683,15; accoglie la domanda dell’INAIL e la condanna a pagare all’istituto la somma di Euro 728.477,86, accoglie la domanda di manleva e condannava Generali Italia spa a tenere indenne il datore di lavoro dalle predette condanne, nei limiti del massimale di polizza.

INAIL condanna il datore di lavoro a corrispondere l’ulteriore somma di Euro 56.758,19 di cui Euro 27.046,53 a titolo di danno emergente ed Euro 29.771,66 a titolo di danno patrimoniale differenziale da lucro cessante per lesione della capacità lavorativa specifica, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale afferma:

a) con riguardo all’appello principale del datore, sovrapponibile a quello incidentale da loro proposto nel giudizio relativo all’appello principale proposto dalla vittima, sono infondati i motivi di gravame relativi all’an debeatur, atteso che lo stersso non era esperto, né informato, né formato con riguardo alla procedura per la correzione dei pezzi difettosi di alberi metallici, risultata di competenza dell’altro dipendente C.A.;

b) né può dirsi che in azienda vigesse la prassi dell’uso del tornio manuale per la procedura di correzione, sicché sarebbe stato anomalo e imprevedibile il suo comportamento che per la correzione aveva adoperato il tornio Comex Simplex a controllo automatico, di cui aveva rimosso i dispositivi di sicurezza per apportare la correzione del pezzo altrimenti impossibile con gli sportelli aperti;

c) se è vero che la predetta prassi è stata confermata dai testi, il primo è stato socio della datrice fino al 22/12/2015, quindi fino ad epoca successiva all’infortunio, come tale illimitatamente e solidalmente responsabile con la società ai sensi dell’art. 2291 c.c., ed il secondo era ancora dipendente della società al momento della deposizione, peraltro resa in termini di supina ammissione delle circostanze indicate dalla datrice di lavoro, senza aggiunte né precisazioni;

d) diversamente, l’altro teste, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha smentito la predetta prassi ed anzi ha confermato che la prassi era quella di utilizzare il tornio a controllo automatico previa disattivazione dei presidi di sicurezza;

e) l’utilizzo improprio del tornio cui l’infortunato era addetto, anche per il controllo e la correzione del pezzo, previa rimozione dei presidi di sicurezza, ha trovato conferma nelle condizioni certificate in sede di sequestro del macchinario e poi di intervento manutentivo e di dissequestro, avendo la ditta incaricata rilevato una serie di manomissioni;

f) deve quindi escludersi l’esistenza di un comportamento anomalo, interruttivo del nesso causale;

g) inoltre non si è trattato di un rischio avulso dalla prestazione o dall’attività produttiva, poiché l’infortunio si è verificato nell’eseguire il controllo e la correzione di un albero metallico già realizzato, in quanto difettoso, attività che la datrice di lavoro aveva espressamente richiesto alla vittima in un giorno di assenza dell’operaio normalmente addetto alla predetta attività;

h) in ogni caso la responsabilità della datrice di lavoro e del P. va affermata per non avere essi adottato le misure necessarie affinché il tornio in questione fosse utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso e per avere consentito un utilizzo improprio e pericoloso del tornio;

i) è certo che l’evento dannoso poteva essere scongiurato mantenendo in funzione i sistemi di sicurezza di cui il macchinario era dotato, finalizzato a proteggere il lavoratore anche contro la sua volontà e che provano la prevedibilità e quindi l’evitabilità dell’evento;

j) in ogni caso rileva la violazione dell’art. 2087 c.c.;

k) né risulta provata la preventiva formazione specifica sul macchinario cui era addetto; anzi il dirigente medico dell’ASL di Pescara, sentito come teste, ha dichiarato di non aver rinvenuto atti riguardanti la preventiva formazione specifica della vittima sul macchinario cui era addetto al momento dell’infortunio; il teste ha escluso l’esistenza di corsi specifici sulla sicurezza con riferimento al tornio in questione;

l) dunque non è dimostrata la specifica formazione né relativa al controllo degli alberi, che peraltro non rientrava nelle abituali mansioni del lavoratore, né in materia di sicurezza; con riguardo agli altri motivi di gravame e a quelli del lavoratore, tutti inerenti al quantum, il danno patrimoniale da danno emergente per le spese relative a medicine e trattamenti sanitari, per la spesa necessaria a conseguire la patente speciale in conseguenza dell’amputazione traumatica della mano sinistra e per la spesa necessaria per l’acquisto di autovettura dotata di particolare supporto tecnico che ne consente la guida con il solo braccio destro, la domanda è fondata, sia perché non contestata dalla società, che si è limitata a contestare il danno da lucro cessante, il danno non patrimoniale e quello morale, sia perché documentalmente dimostrata e relativa a danni causalmente riconducibili all’infortunio sul lavoro;

n) quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, è corretta la valutazione del Tribunale, che ha recepito quella del CTU, secondo cui occorre considerare che la vittima era un operaio comune e quindi, se è vero che non avrebbe potuto più essere adibito al tornio, è anche vero che avrebbe potuto eseguire altre mansioni proprie della qualifica rivestita, sicché è infondata la pretesa del lavoratore di calcolare il 100% di invalidità permanente con azzeramento della capacità lavorativa specifica ed invece corretta quella del CTU di calcolare l’invalidità permanente in termini di riduzione della capacità lavorativa del 70%;

o) l’aspettativa di vita lavorativa va parzialmente corretta, da 26 anni e 7 mesi (considerati dal Tribunale) a 30 anni, poiché il Tribunale ha considerato unicamente l’aspettativa lavorativa usurante, laddove l’attività di formazione successivamente svolta dal F. dimostra che la sua aspettativa lavorativa futura non era soltanto limitata a lavori usuranti;

p) ne consegue che a titolo di lucro cessante spetterebbe la somma di Euro 366.093,00, da cui va detratto il valore della rendita percepita dall’INAIL di Euro 336.881,34, sicché a tale titolo residua un minor danno differenziale di Euro 29.711,66;

q) quanto al danno morale, l’appello della vittima. (che si duole della mancata considerazione del danno morale e della mancata personalizzazione) è infondato, poiché, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano, il primo grado ha correttamente motivato precisando che quelle tabelle già prevedono una quota di danno morale soggettivo nell’ambito di quello non patrimoniale;

r) del resto la Corte di legittimità ritiene preferibile le tabelle milanesi proprio perché elaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008;

s) inoltre l’infortunato non ha offerto alcun elemento che porti a quantificare la sofferenza soggettiva in misura diversa ed ulteriore rispetto a quella considerata dalle tabelle milanesi;

t) quanto alla personalizzazione del danno, le circostanze allegate e provate (impossibilità di autonoma vestizione, di allacciarsi le scarpe, di giocare a pallavolo e di tenere in braccio i figli) sono già espressione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta a titolo di danno biologico del 63%, né sono state allegate altre esigenze di personalizzazione del danno con riferimento a circostanze diverse ed ulteriori;

u) la misura dell’invalidità permanente a titolo di danno biologico del 63% va confermata, in quanto il gravame della datrice di lavoro non è supportata da alcuna valida argomentazione medico-legale;

v) corretta è stata l’adozione, da parte del Tribunale, delle tabelle milanesi relative all’anno 2018 ossia vigenti all’epoca della decisione, pur se l’infortunio si è verificato nel 2012, atteso che la Corte di Cassazione insegna che la stima e la determinazione del danno vanno operate alla stregua dei criteri vigenti al momento della liquidazione (Cass. n. 5013/2017);

w) quanto all’azione di regresso dell’INAIL, tutti i motivi di gravame sollevati da tutte le parti sono infondati;

x) la maggior somma liquidata dal Tribunale rispetto a quella domandata dall’INAIL non viola l’art. 112 c.p.c., poiché costituisce mero adeguamento della richiesta dell’istituto, ammissibile in considerazione della natura di credito di valore e perciò da liquidare al momento della decisione;

y) se è vero che il Tribunale ha escluso l’esistenza di un danno patrimoniale per lucro cessante differenziale, in quanto inferiore alla rendita capitalizzata erogata dall’INAIL, è anche vero che comunque ciò non impedisce all’INAIL di recuperare l’intera somma erogata e da erogare a titolo di rendita per la riduzione della capacità lavorativa specifica causata dall’infortunio sul lavoro.

Avverso tale sentenza il datore di lavoro propone ricorso per Cassazione; anche il lavoratore propone ricorso per Cassazione, segue Generali Italia con controricorso.

Il ricorso in Cassazione

I ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato per avere la Corte d’Appello condannato loro in solido, sebbene il lavoratore avesse proposto domanda di condanna soltanto nei confronti della società e non anche del leale rappresentante personalmente, che invece era stato evocato in giudizio solo nella separata causa di regresso proposta dall’INAIL.

Il motivo è inammissibile perché in presenza di una condanna solidale già pronunziata dal Tribunale, i ricorrenti non precisano se avessero impugnato quel capo della sentenza di primo grado mediante uno specifico motivo di gravame sul punto, pena la formazione del giudicato. Inoltre, la Corte di appello, nel riportare i vari motivi di gravame, non fa alcun cenno a quella doglianza, ergo era onere dei ricorrenti specificare il relativo motivo di gravame e, a tale condizione, dolersi dell’omessa pronunzia dei giudici d’appello su quel motivo. Tale onere non è stato adempiuto.

I ricorrenti lamentano anche una violazione del giudicato interno, per avere la Corte territoriale riconosciuto il danno patrimoniale per lucro cessante differenziale senza che la vittima avesse impugnato il capo di rigetto pronunziato dal Tribunale sulla base di due rationes decidendi: mantenimento comunque di una capacità lavorativa generica e sufficienza della rendita INAIL a coprire l’intero danno patrimoniale civilistico da lucro cessante.

Anche questo motivo è infondato.

Il Tribunale ha affrontato il tema del danno civilistico da lucro cessante sotto due concorrenti – e non alternativi – profili, quello della riduzione della capacità lavorativa generica e quello della riduzione della capacità lavorativa specifica, escludendo per entrambi la fondatezza della domanda risarcitoria per distinte ed autonome ragioni, ciascuna riferita alla specifica voce di lucro cessante.

La decisione di secondo grado è stata appellata limitatamente al secondo profilo, intendendo in tal modo selezionare e limitare le voci di danno patrimoniale oggetto della sua pretesa al solo profilo della riduzione della capacità lavorativa specifica. E in relazione a quest’ultimo l’appello è stato parzialmente accolto. Dunque non sussiste alcuna violazione del giudicato.

Sempre secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato l’art. 1223 c.c. per per essere stato riconosciuto anche il risarcimento del danno emergente rappresentato dalla spesa necessaria per l’acquisto di una nuova autovettura munita di dispositivi necessari per la guida compatibile con la disabilità, senza tenere conto che in precedenza il lavoratore possedeva un’autovettura usata, sebbene non modificabile con l’installazione di quei dispositivi. Precisano che pertanto allo stesso sarebbe spettato solo la differenza di prezzo – laddove dimostrata – fra l’autovettura nuova con i dispositivi specifici e quella nuova senza quei dispositivi. Concludono che la sentenza d’appello ha realizzato un’ingiusta locupletazione.

Il motivo è infondato.

La necessità dell’acquisto di un’autovettura nuova – per non essere quella precedente suscettibile di modifiche tecniche necessarie – non è contestata dai ricorrenti. La Corte di secondo grado ha specificamente motivato al riguardo, riconoscendo la somma necessaria per l’acquisto di quella nuova autovettura a seguito della permuta parziale con quella usata già in possesso. Dunque nessuna locupletazione è stata realizzata.

In sintesi, al di fuori delle ipotesi eccezionali e normativamente previste di c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratrice del danneggiante, il primo non può agire contro la seconda, ma soltanto contro il danneggiante assicurato (Cass. n. 26019/2011; Cass. n. 8885/2010).

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Redazione

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