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Separazione e affido dei figli, il ruolo centrale della CTU per l’interesse del minore

Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 maggio 2025, n. 12280

In materia di separazione, l’affido dei figli rappresenta una scelta delicata che deve garantire il massimo benessere del minore. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) svolge un ruolo fondamentale nel valutare le capacità genitoriali e nell’individuare la soluzione più equilibrata, assicurando che il minore mantenga relazioni significative con entrambi i genitori, anche in contesti familiari conflittuali.

La vicenda

La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il reclamo proposto dalla madre contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari ha disposto l’affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre cui ha altresì assegnato la casa coniugale, regolato il diritto della madre di visita e di tenere con sé il figlio, stabilito a carico di quest’ultima l’obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando la somma di 150 Euro mensili.

La Corte calabrese ha ritenuto fondato il gravame proposto dalla donna riguardo all’affido e al collocamento del figlio, ed in particolare il fatto che il Tribunale non avesse adeguatamente tenuto conto della personalità aggressiva e violenta del padre. per come era emerso nel corso del giudizio, nonché del fatto che quest’ultimo avesse ostacolato i rapporti madre/figlio svalutando la figura materna in presenza di quest’ultimo, oltre che rendendosi responsabile di maltrattamenti in danno della compagna anche in presenza del minore.

Pertanto, riformando la decisione gravata, ha:

  • a) stabilito l’affido esclusivo del minore alla madre con collocamento dello stesso presso l’abitazione di quest’ultima;
  • b) conferito incarico al Consultorio di Corigliano di supportare la madre nel recupero di un significativo rapporto genitoriale dopo un lungo periodo di distanza dal figlio in coordinamento con i Servizi Sociali dei comuni di Caloveto – ove è sita l’abitazione della madre – e di Campana – over si trova l’abitazione del padre – al fine di favorire un graduale recupero di un significativo rapporto genitoriale del minore con entrambi i genitori;
  • c) disposto, inoltre, che gli incontri tra il minore e il padre avvengano presso la sede dei servizi sociali del Consultorio di Corigliano, onde evitare contatti tra i genitori, con cadenza settimanale, salvo l’evolversi in positivo delle dinamiche familiari che favorisca un ampliamento del diritto di visita del padre;
  • d) stabilito, infine che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di 200 Euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nessuna statuizione ha assunto con riferimento alla casa ubicata in Campana perché l’appellante ne ha chiesto l’assegnazione non con riferimento alle esigenze del minore, ma facendo leva sul fatto di averne sostenuto integralmente i costi d’acquisto, trattandosi di una questione attinente alla proprietà dell’immobile che esulava dal giudizio.

L’intervento della Cassazione

Il padre del minore si rivolge alla Corte di Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3, 4, 5, 6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, dell’art. 337-octies c.c. sull’ascolto del minore, dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe disposto l’affido esclusivo del minore alla madre senza argomentare e motivare in ordine all’interesse del minore, laddove detto affido “esclusivo” richiede circostanze eccezionali che giustifichino una rottura del legame familiare, ancor più nel caso in cui, come nella specie, era durevole l’arco temporale trascorso dal minore nella casa familiare unitamente al padre e al fratello.

La sentenza di secondo grado avrebbe disposto tale affidamento esclusivo senza argomentare e motivare in ordine alla capacità genitoriale del padre e basandosi sulle informazioni raccolte in sede penale in funzione della misura cautelare di allontanamento dalla madre ed ex compagna, ovvero fondandosi prevalentemente sul rapporto tra gli ex conviventi ed omettendo di accertare e indicare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psicofisico del minore che avrebbero giustificato la statuizione, e di argomentare a proposito delle possibili ricadute della decisione di sottrarlo al padre.

La Corte territoriale avrebbe anche errato nel considerare che esso, padre del minore, avrebbe svalutato la figura materna, in quanto aspetto sintomatico della sua incapacità genitoriale, circostanza oggetto di specifico esame da parte del CTU nominato che – pur definendo il contesto paterno nel quale ha vissuto il minore come “potenzialmente suggestivo” a danno del suo rapporto con la madre – rispondendo ai quesiti peritali, avrebbe accertato che “il minore gode di un buon rapporto con la madre, affermando, poi, che il bambino necessita di frequentare entrambi i genitori in modo equilibrato e continuativo poiché gode di un buon rapporto sia col padre che con la madre”.

I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto di tali accertamenti, ovvero del fatto che non era stato osservato alcun rifiuto da parte del bambino nei confronti della madre, così come nessun segnale anomalo all’interno della relazione madre-bambino durante il colloquio peritale onde escludere che il contesto paterno, “potenzialmente suggestivo”, abbia effettivamente provocato nel minore un condizionamento ad opera del padre.

In sintesi:

  • a) l’affido sarebbe stato disposto senza tener conto dell’interesse specifico del minore a coltivare una relazione continuativa con il padre e con la madre avendo con entrambi un buon rapporto e valorizzando esclusivamente la conflittualità esistente tra i genitori, indagata in sé, a prescindere dagli effetti che la stessa avrebbe prodotto sul minore, e valorizzata in quanto rivelatrice dell’incapacità genitoriale del padre in ragione della sua condotta denigratoria e svalutativa nei confronti della madre (primo e secondo mezzo).
  • b) l’affido esclusivo alla madre sarebbe stato disposto omettendo la considerazione di fatti decisivi in senso opposto, emersi dalla relazione tecnica, quali il fatto che alcun perturbamento della relazione madre-figlio era stata rilevata onde giustificare l’allontanamento del minore dal contesto affettivo di riferimento legato alla sua vita nella casa familiare con il padre, il fratello ed altri familiari, e il fatto che detto allontanamento – a beneficio del rapporto del bambino con la madre – avrebbe prodotto comunque effetti negativi nella sfera psicologica del minore, non considerati.

Quanto lamentato è in parte infondato e in parte inammissibile.

Le censure del ricorrente dovevano attenere a un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali “poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza della motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività: l’omesso esame è il “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.”

La CTU come strumento chiave per l’affido dei figli

In particolare, riguardo all’uso della CTU, la S.C. ha ribadito in diverse pronunce che la consulenza tecnica d’ufficio è un atto processuale “che svolge funzione di ausilio del Giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (v. ex multis Cass. n. 12387/2020) il cui esame sia stato omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente”

Questo significa che l ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice.

In applicazione di tali principi consegue che:

  • a) da un lato, il ricorrente muove una censura carente sotto il profilo dell’autosufficienza e della specificità laddove non indica i passaggi della motivazione interessati né come e perché detti passaggi sarebbero omissivi rispetto al “fatto storico” che reputa decisivo, né dove e come detto fatto storico sarebbe stato oggetto di discussione in contraddittorio, né infine perché – come afferma apoditticamente – la sua considerazione sarebbe stata decisiva nel senso di escludere la statuizione dell’affido esclusivo del minore alla madre;
  • b) d’altro lato, il vizio invocato non concerne – in effetti – un “fatto storico”, bensì la mancata la valutazione delle risposte ai quesiti del CTU e delle ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero indotto la Corte a discostarsi dalla relazione del CTU, o la mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso, ovvero aspetti valutativi compiuti dal CTU (sulla relazione madre figlio, sull’incidenza in detta relazione della condotta paterna, sulla soluzione idoneità e completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta) funzionali alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto preteso.

La condotta del padre risultata aggressiva e violenta

La Corte calabrese ha ripercorso le risultanze istruttorie rinvenienti dalla relazione del 22.8.2022 dell’Azienda Sanitaria Provinciale Consultorio di Corigliano a proposito della condotta del padre risultata aggressiva e violenta nei confronti dell’ex compagna, corroborate dai fatti accertati dal GIP del Tribunale di Castrovillari che ha disposto il divieto di avvicinamento dell’uomo ai luoghi frequentati dalla ex compagna e, in particolare dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti a proposito, non solo delle violenze fisiche e morali inflitte alla compagna, ma anche al fatto che detti episodi si verificavano anche alla presenza dei loro figli. Ha poi esaminato la relazione del Consultorio nella parte relativa all’analisi psicologica delle parti, laddove in particolare si sottolineava che “Il minore presente elementi significativi sul piano clinico che determinano un rischio evolutivo. Tale condizione è significativamente riconducibile ai comportamenti del padre nel senso dell’impedimento dell’accesso alla figura materna e alla sua demolizione. Le relazioni madre e figlio sono pressoché assenti; il rapporto padre – figlio è caratterizzato dall’opera di condizionamento esercitata dal sig. L. volta alla costante demolizione della figura materna (…). Il signor L. esercita un pesante condizionamento sul figlio e impedisce l’accesso all’altra figura genitoriale svalutandone l’immagine. I tratti caratteriali descritti penalizzano in maniera sostanziale le capacità e le responsabilità connesse all’espletamento della funzione genitoriale; circa le capacità genitoriali della signora B. allo stato attuale è ragionevole escludere un’alterazione personologica tale da impedire di esercitare la funzione”; ha considerato anche il riferito condizionamento subito dal minore ad opera del padre; ha considerato significativo anche quanto rappresentato dal CTU, laddove ha evidenziato che “Il piccolo A. sta vivendo in una fase di vita profondamente confusa a causa della situazione familiare, dapprima conflittuale poi sfociata in un divieto di avvicinamento del sig. L. nei confronti della sig. B.. Sarebbe sufficiente visionare la videoregistrazione del colloquio individuale con il piccolo A. per avere immediata contezza della sua confusione e della sua incapacità di discernimento (…) Non è possibile escludere suggestioni e influenze esterne che spingono A. a riferire dichiarazioni contro la madre (riporta due esempi ndr). Il bambino appare confuso e poco consapevole della situazione familiare attuale affermando che il padre gli avrebbe riferito che la madre lo ha abbandonato. Di primo acchito si potrebbe ipotizzare un comportamento rifiutante del piccolo A. nei confronti della madre ma in realtà non ci troviamo innanzi ad alcun rifiuto”; invero il CTU dava atto del buon rapporto madre e figlio nonostante non si fossero frequentati regolarmente per circa un anno e mezzo, e del fatto che la madre “non mostra comportamenti inadeguati alla situazione ad esclusione di alcune dichiarazioni contro l’ex compagno, mentre “quest’ultimo nel suo colloquio insieme al bambino ha sciorinato una serie di dichiarazioni contro la donna, per concludere che “al momento, considerata la ripresa della frequentazione madre-bambino non sussistono ipotesi di incapacità genitoriale del padre e della madre e che il bambino necessita di frequentare entrambi i genitori in modo equilibrato e continuativo, poiché gode di un buon rapporto sia col padre che con la madre“.

Per tutte le ragioni indicate i Giudici di appello hanno affermato che emerge una situazione di esasperata conflittualità tra le parti sfociata in episodi di violenza e maltrattamenti perpetrati dall’uomo in danno della compagna anche alla presenza dei figli.

Pertanto, quanto deciso dal secondo grado è conforme all’indirizzo espresso dalla S.C. secondo cui “In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse“.

Ergo, le doglianze espresse dal padre, atteso che l’affido esclusivo alla madre accompagnato dalle disposizioni che regolano il rapporto settimanale con il padre (e che aprono alla possibilità di un’evoluzione non protetta delle visite di quest’ultimo, laddove muti l’atteggiamento di quest’ultimo, così come alla possibilità di frequentare gli altri componenti del nucleo familiare) è sorretto dalla considerazione dell’interesse preminente del minore e dal vaglio delle capacità genitoriali di entrambi i genitori spettante alla Corte di merito, deve tenersi conto “che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. n. 6919/2016).

Può dirsi del tutto consolidato il principio per cui in materia di affidamento dei figli minori il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore. La questione, come già detto, è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura.

Il ricorso dell’uomo viene pertanto respinto.

Redazione

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