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Infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore non è esclusa dall’imprudenza del lavoratore

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 24 novembre 2025, n. 38145

Un dipendente subisce gravi lesioni durante la pulizia di una macchina industriale. La Corte conferma la responsabilità del datore di lavoro, rilevando che l’imprudenza del lavoratore non esclude il nesso di causalità quando il sistema di sicurezza presenta evidenti carenze.

I fatti

Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi subite dal dipendente (degloving e schiacciamento arto superiore destro) per omessa indicazione delle misure di prevenzione e di protezione.

Le lesioni subite derivano dalla pulizia abituale della taglierina di laminati, operazione che può essere eseguita solo manualmente infilava il braccio destro tra i rulli della stessa, rimanendo incastrato con l’avambraccio.

Secondo la ricostruzione condivisa dai Giudici di merito, l’infortunio era accaduto mentre la persona offesa, come detto, stava operando presso la linea di taglio longitudinale delle lamiere, denominata Slitter 1500/3, effettuando la mansione di pulitura sul tratto della macchina costituita da due rulli zigrinati contrapposti, entrambi del diametro di 40 cm, che venivano avvicinati o allontanati a seconda dello spessore della lamiera; nel corso di tale operazione il suo braccio destro era preso, trascinato tra i due rulli, ove rimaneva incastrato.

I gradi di merito hanno accertato che il datore di lavoro non aveva inserito il rischio insito nelle operazioni di pulizia della macchina nel DVR, che nessuna formazione specifica su tale aspetto della lavorazione era stata fornita e non erano state prese le necessarie misure di contrasto, né indicate agli addetti specifiche modalità di esecuzione.

La decisione della Corte di secondo grado viene posta all’attenzione della Corte di Cassazione per la incertezza in ordine alla ricostruzione del percorso causale che ha determinato l’evento lesivo e la conseguente impossibilità di determinare il nesso di causa tra condotta omissiva ipotizzata ed evento lesivo; per la errata valutazione delle dichiarazioni della p.o. e per la valutazione della prova indiziaria.

L’intervento della Cassazione

Tutte le critiche vengono disattese. La Corte di appello ha confermato il primo grado, configurandosi una “doppia conforme”. In particolare, è stato evidenziato che per determinare l’avanzamento della lamiera erano stati utilizzati “rulli zigrinati” contrapposti del gruppo briglia che il lavoratore doveva pulire manualmente. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è , come noto, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo nell’ipotesi in cui, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il Giudice abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo grado.

Nessuna di queste condizioni sottende la decisione in analisi, anche perché i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del Giudice di merito.

Ciò detto, i giudizi di merito hanno ricostruito i fatti ritenendo altamente probabile che l’infortunio si fosse verificato mentre la vittima era impegnato nella pulizia, nello spazio creatosi tra i rulli, e altro collega, rimasto sconosciuto, operava ai comandi sul pulpito, sulla base del seguente percorso logico. La pulizia poteva essere effettuata solo manualmente, con uno straccio, dopo lo sgancio e l’allontanamento dei braccetti separatori che consente di accedere ai rulli zigrinati della briglia. Tale allontanamento, tuttavia, poteva essere operato solo dal pulpito esterno dei comandi e con un uomo presente.

La prassi seguita per la pulizia era la seguente: un collega operava dal pulpito, agendo sul comando manovrabile con uomo presente, collocato sul quadro della macchina, facendo ruotare i rulli della briglia secondo le precise indicazioni dell’A., che era all’interno della macchina e puliva con straccio e solvente. In tal modo, con rotazione di un terzo di giro per volta, si riusciva a pulire tutta la circonferenza del rullo, senza essere costretti ad interrompere il lavoro di pulizia per raggiungere il pulpito e i comandi della linea. Tale modalità di pulitura della macchina era stata concordata tra il lavoratore e i colleghi, mentre la direzione aziendale non aveva fornito alcuna indicazione o procedura per provvedere alle operazioni di pulizia, né, sul punto aveva mai ricevuto alcuna formazione.

Dal pulpito i “comandi” possono essere dati solo a uomo presente e a cancello chiuso. Inoltre, il datore di lavoro on ha fornito la prova di avere impartito al lavoratore la necessaria formazione specifica relativa alla pulizia e alla manutenzione della macchina. Difatti, il DVR non contiene alcuna previsione relativa ai rischi connessi a tali operazioni.

E allora, è infondata la critica secondo cui i Giudici del merito non avrebbero ricostruito con certezza l’accaduto. Al contrario, utilizzando rigorose verifiche logiche e valutando analiticamente i diversi riscontri fattuali raccolti (dichiarazioni della parte offesa, dichiarazioni rese dai colleghi, accertamenti eseguiti dagli organi ispettivi) hanno individuato la ricostruzione dei fatti unica possibile.

Riconosciuti al datore di lavoro i profili di colpa ( mai oggetto di contestazione), sotto il profilo causale viene riaffermato il principio secondo cui l’interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore, non si realizza quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.

L’imprudenza del lavoratore

La S.C. ha osservato, in riferimento alla condotta imprudente o incauta del lavoratore, che la sua colpa eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato.

Infine, anche sulla tematica della pena detentiva convertita, i Giudici di appello hanno adeguatamente motivato il diniego della richiesta: la richiesta non è stata disattesa per la sola presenza della recidiva, ma per la prognosi altamente sfavorevole sulla adeguatezza della pena convertita, già in precedenza applicata in ben quattro occasioni e sempre per illeciti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Avv. Emanuela Foligno

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