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Cartelle esattoriali e contributi previdenziali, prescrizione quinquennale confermata

Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 33013

Nelle controversie sulle cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali, il tema della prescrizione resta centrale. La decisione chiarisce che contributi, sanzioni e interessi sono soggetti al termine quinquennale e che la sospensione dei termini introdotta durante l’emergenza Covid non opera automaticamente, se mancano i presupposti previsti dalla legge.

I fatti

Viene proposta impugnazione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per l’esclusione per maturata prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi, a causa della ritenuta prescrizione quinquennale, in ragione: a) della sospensione del termine di notifica degli atti e delle procedure esecutive disposta con la legislazione emergenziale a seguito dell’epidemia da Covid-19, ed in specie dall’art. 68, D.L. n. 18/2020 – e successive proroghe –, in forza del quale i titoli di riscossione coattiva rimasti sospesi dall’08.03.2020 fino al 31.08.2021 e, poi, ancora, fino al 31.12.2021, hanno guadagnato la proroga di ulteriori ventiquattro mesi e cioè fino al 31 dicembre del 2023; b) della prescrizione decennale cui sarebbero soggetti i crediti per sanzioni e interessi – in quanto accessori al tributo principale, non accertati con atto di contestazione autonomo, ma iscritti a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell’imposta principale –, dovendo essere unitario il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoria.

Secondo i Tribunale la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni è stabilita dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, costituente lex specialis fatta salva dalla clausola di riserva ex art. 2946 c.c., mentre la prescrizione decennale si applica solo in caso di actio iudicati, ex art. 2953 c.c., e non anche a cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione; ii) la prescrizione quinquennale degli interessi, quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale, deriva dalla norma generale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., e non può essere invece «agganciata a quella dell’obbligazione in sorte capitale», poiché «il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale», ma poi «vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione» (Cass. Sez. U, 22281/2022).

Non si applica la proroga dei termini ex art. 68, D.L. n. 18/2020, mancando nel caso di specie il presupposto oggettivo dell’affidamento del carico per entrate (tributarie e non, con annessi interessi e sanzioni) nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ovvero successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021) «trattandosi di carichi affidati in epoca precedente (come si evince dallo stesso estratto del ruolo allegato alla domanda di insinua)».

AdeR si rivolge alla Carte di Cassazione per essere stata rigettata l’opposizione senza distinguere crediti erariali.

L’intervento della Cassazione

La critica è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. Sez. 5, n. 33213/2023), né che l’art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevedeva effettivamente la sospensione dei termini dei versamenti . Allora non si procede al rimborso di quanto già versato). Si tratta, infatti, di questioni che non sono state trattate dai Giudici a quibus e in relazione alle quali non v’è una decisione cui possano ascriversi le denunziate violazioni di legge.

Sulla seconda censura Il motivo, prospetta formalmente un vizio di violazione di legge (error in iudicando) nel senso che il Giudice di merito, omettendo di dare riscontro al contenuto della documentazione prodotta, sarebbe pervenuto a un’erronea ricostruzione della quaestio facti, che lo avrebbe indotto ad applicare erroneamente alla fattispecie dedotta in giudizio le norme di diritto di cui si lamenta la violazione.

Risulta però decisivo che, anche stavolta, non v’è traccia nel provvedimento impugnato, per cui il fatto probatorio in questione non ha costituito un punto controverso sul quale il Tribunale si sia pronunciato.

4.2. — Nella sostanza, quindi, la censura risulta finalizzata a sostenere il travisamento della prova documentale. Vale allora “ il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4), c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare – e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4), o n. 5), c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U., 5792/2024).”

Nel caso in esame, poiché la questione degli atti interruttivi della prescrizione il tribunale non può intendersi come questione controversa sulla quale il Giudice di merito si sia pronunciato, emerge un vizio revocatorio denunciabile ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. In altri termini, è inammissibile prospettare un error iuris per il mancato esame degli atti dai quali sarebbe emersa l’interruzione della prescrizione, perché il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività – ove si assuma incontroverso – è destinato ad essere controllato solo attraverso lo strumento della revocazione (così, da ultimo, Cass. 65/2025 in fattispecie del tutto analoga).

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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