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Accertamento della paternità e prova del DNA, irrilevante l’identità della madre

Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33766

Nell’accertamento della paternità naturale, la prova del DNA può essere di per sé sufficiente anche quando non sia dimostrata l’identità della madre. È quanto emerge da una recente decisione che ha confermato la validità dell’esame genetico eseguito sulla salma del presunto padre, ritenendo irrilevanti le contestazioni fondate sulla mancata prova della maternità e inammissibili le impugnazioni che non si confrontano con l’esito scientifico della consulenza tecnica.

La vicenda

L’uomo chiama in giudizio le due eredi al fine di fare dichiarare la paternità del de cuius. Il Tribunale di Savona ha accertato a mezzo consulenza tecnica di ufficio, con analisi del DNA, tramite esumazione della salma, che M. (l’attore) è figlio di C.V. Le sorelle hanno interposto gravame che la Corte d’appello ha respinto sul rilievo che l’istruttoria tecnica espletata nel procedimento di prime cure ha (accertato la paternità con un livello di probabilità prossimo alla certezza e che tale accertamento in difetto di doglianze specifiche delle appellanti è definitivamente acquisito al processo e il relativo capo della sentenza passata in giudicato). Inoltre, quanto alla prova della maternità, la Corte d’appello rileva che le contestazioni non presuppongono necessariamente la certezza in ordine alla maternità poiché la paternità naturale è stata accertata a prescindere dall’identità della madre.

Le sorelle hanno proposto ricorso per Cassazione.

Lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per omessa partecipazione del P.M. al giudizio di appello (e al giudizio di primo grado).

Nei procedimenti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del P.M. la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cpc, pertanto le ricorrenti non sono legittimate a far valere tale (eventuale) nullità.

L’intervento della Cassazione

Ad ogni modo, le due sorelle non si confrontano con la ragione decisoria. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno affermato che non era necessaria la prova della maternità perché la paternità è stata accertata in via autonoma e cioè con una consulenza tecnica di ufficio e con il grado di certezza scientifica dato dall’esame del DNA. Oggetto del giudizio era l’accertamento del legame biologico procreativo tra l’odierno controricorrente e il dante causa delle sorelle a prescindere da chi fosse la madre. Inoltre, contrariamente a quanto deducono le ricorrenti lo status non è un fatto noto soltanto al suo possessore e non conoscibile dai terzi dal momento che è controllabile attraverso i registri dello stato civile.

Lamentano anche che vi fosse “difetto di doglianze specifiche” sul capo della sentenza riguardante l’utilizzo della CTU a fondamento della decisione, avendo esse ricorrenti specificamente contestato l’ammissibilità e l’utilizzabilità della consulenza.

Le censure sono inammissibili

Le ricorrenti non si confrontano con la ragione decisoria, avendo la Corte d’appello affermato che non erano stati contestati i risultati della consulenza; le contestazioni che sono riportate ricorso riguardano l’ammissibilità della consulenza, e non i suoi risultati, contestazioni peraltro fondate sulla ragione – come sopra si è detto irrilevante- che non sarebbe stata provata la maternità. Sia il Tribunale che la Corte hanno escluso la rilevanza della maternità e quindi ritenuto ammissibile la consulenza; quanto al resto non emerge che sul risultato cioè sull’accertamento in sé vi siano state doglianze specifiche; come affermato dalla Corte d’appello, in simili casi non è necessario il consenso dei familiari alla esumazione della salma (Cass. 12549/2012).

Lamentano infine la violazione e falsa applicazione degli art. 269 e 2697 c.c. nonché art. 115 c.p.c. Deducono che l’ultimo comma dell’art. 269 c.c. dovrebbe essere interpretato nel senso di disporre non una semplice limitazione probatoria rispetto alla dimostrazione della (sola) paternità ma, ai fini della prova della paternità, non può essere sufficiente la sola allegazione, priva di alcun riscontro documentale, di essere figlio della sig.ra M.. È chiaro, infatti, che il significato del precetto per cui “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità” (269, ultimo comma, c.c.) è proprio l’esatto opposto di quello assunto dalla Corte genovese, nel senso che, evidentemente, se ai fini della prova della paternità non sono sufficienti “la sola dichiarazione della madre”, né “la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre”, a maggior ragione, nella fattispecie in esame, non può essere sufficiente la sola allegazione da parte dell’attore di essere figlio della Sig.ra M., ossia una allegazione puramente labiale, priva del riscontro di qualsiasi prova documentale (od altra prova orale nemmeno offerta) e dunque in assenza anche di quel minimo fumus probatorio che secondo l’art. 269, ultimo comma, cod. civ. non è comunque sufficiente ai fini della prova della paternità.

La maternità non è rilevante se la paternità è accertata con la prova del DNA

Ebbene, la Corte d’appello ha correttamente escluso la rilevanza della maternità perché in questo caso l’accertamento della paternità è stato autonomo, sulla base dell’esame del DNA estratto dalla salma e non sulla base dei rapporti tra il de cuius e la madre del richiedente. Deve qui richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la prova del DNA può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternità senza necessità di provare i rapporti tra il padre e la madre, data l’altissima attendibilità scientifica che può assumere, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi, dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio (Cass. n. 28647 del 24/12/2013).

Allo stato delle scoperte scientifiche, la prova della paternità (o della non paternità) non è più affidata alla prova della condotta sessuale della madre, tanto che nel 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, dando atto dei progressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Con essa, infatti, il Giudice accerta un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari. Questa Corte, inoltre, ha già osservato che l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche (ma in questo caso con un grado di probabilità pari quasi alla certezza), in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore (Cass. n. 6025 del 25/03/2015).

La condanna ex art. 96 cpc e applicabilità d’ufficio

Le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello le abbia condannate al pagamento di una somma ex art 96 terzo comma c.p.c. in quanto le appellanti, con il loro unico motivo di appello, avrebbero instaurato un’impugnazione unicamente fondata su un’interpretazione dell’art. 269 c.c. del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale della norma e priva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale, a fronte della prova sostanzialmente certa del fatto che M.F. è figlio di C.V. Di contro, deducono che la loro impugnazione non fosse affetta da “contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata”, tanto è vero che la Corte di appello di Genova non ha citato nemmeno un precedente giurisprudenziale a sostegno della propria tesi sulla irrilevanza della prova della maternità ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità; a differenza delle ricorrenti, che almeno un precedente della giurisprudenza di merito avevano citato, né fosse affetta da “manifesta infondatezza” avendo le appellanti motivato il loro appello con riferimento ad una interpretazione della lettera dell’art. 269 c.c. sostenuta da autorevole opinione dottrinale, cosicché non appare corretta neppure l’affermazione della Corte genovese per cui l’impugnazione sarebbe stata “del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale della norma e priva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale”.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; in particolare essa si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 29462 del 15/11/2018; Cass. n. 22208 del 04/08/2021; Cass. n. 34429 del 25/12/2024).

Nel caso concreto i Giudici di appello hanno indicato la condotta “abusiva” non nel fatto in sé della soccombenza, ma nella circostanza di avere proposto una impugnazione in base ad argomenti defatigatori e non pertinenti, già disattesi dal primo grado, a fronte del fatto accertato- tramite consulenza – e non messo in discussione quanto al risultato tecnico scientifico, tra figlio e madre. La irrilevanza della maternità ai fini dell’accertamento della paternità tramite esame del DNA è -ancor prima che un argomento giuridico – un argomento logico e pertanto ben comprensibile dalle odierne ricorrenti.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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