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Cade in una grata durante manutenzione, rischio sopravvenuto esclude il risarcimento

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 9 dicembre 2025, n. 39522

La vicenda riguarda un intervento di manutenzione durante il quale una persona caduta in una grata non segnalata. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rischio sopravvenuto, generato dall’intervento successivo della prima squadra dei Vigili del Fuoco, ha modificato completamente lo stato dei luoghi, interrompendo il nesso causale con la condotta iniziale degli imputati. Di conseguenza, non sussiste responsabilità e nessun risarcimento può essere riconosciuto.

La vicenda

Il titolare di un’impresa di pulizie e disinfezione e il socio di fatto della stessa erano stati incaricati da una ditta di eseguire un intervento nella parte sottostante ad alcune grate, poste a protezione di una intercapedine di aerazione e illuminazione di locali interrati, ubicati di fronte all’esercizio commerciale della committente. Ai due si è contestato di avere causato le lesioni subite dalla passante, già costituita parte civile, la quale, era caduta sfondando i pannelli in plexiglass posti sotto le suindicate griglie, rimosse per consentire l’intervento di pulizia, senza che venisse segnalata la presenza di detta apertura,

Il secondo Giudice, ha ritenuto che la condotta colposa contestata ai due soggetti assolti (limitatamente ai danni rivendicati dalle parti civili appellanti) avesse, al contrario, causato le lesioni patite, considerando errate in diritto le conclusioni rassegnate nella sentenza appellata.

L’intervento della Cassazione

Il Giudici di appello avrebbero sostenuto che il nesso causale non poteva considerarsi interrotto le condotte dei due appellanti traducendosi in mere concause.

Il ricorrete afferma che la Corte d’appello penale avrebbe erroneamente utilizzato a fini decisori principi in tema di nesso causale non applicabili alla fattispecie all’esame: l’apertura della seconda griglia era stata una scelta non necessitata e del tutto discrezionale, in presenza di un accesso alternativo. La caduta della passante era stato il presupposto fattuale che aveva spinto al sollevamento della seconda griglia, decisione, questa, non coerente con una scelta operativa legittima. La caduta del vigile del fuoco aveva mutato irrimediabilmente le dinamiche causali, riverberando effetti sulle scelte tecniche degli operanti, con conseguente interruzione della catena causale.

Il Giudici di appello avrebbero valorizzato un elemento inesistente (stato di allerta) per ricondurre a normalità il comportamento dei Vigili del fuoco, con conclusioni esattamente opposte a quelle rassegnate dal primo Giudice.

La sentenza viene annullata

La sentenza deve essere annullata con rinvio quanto alle statuizioni relative alla domanda proposta nei confronti degli odierni ricorrenti e senza rinvio, limitatamente alla condanna della sola committente al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

In caso di totale riforma della decisione di primo grado, il Giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Ciò discende, intanto, dai principi affermati dal diritto vivente, ove si è precisato che, nel quadro dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del Giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale

Passando al caso concreto, il Tribunale, con ampia e analitica motivazione, aveva dato conto delle prove dichiarative assunte in istruttoria, ponendo a confronto le dichiarazioni dei soggetti lesi e la versione fornita dagli imputati e, alla stregua di altre prove dichiarative, aveva concluso per una inconciliabilità di alcune di esse, procedendo alla doverosa verifica della credibilità di ciascun riferito e dell’attendibilità di ciascun dichiarante.

Quindi, il Giudice di secondo grado, ha ritenuto che l’intervento della prima squadra di Vigili del Fuoco, dei quali aveva fatto parte la vittima, avesse determinato un sostanziale mutamento dello stato dei luoghi e, rispetto a tale nuovo assetto, era stata interdetta agli imputati, stante la natura delle operazioni di soccorso, ogni possibilità di intervento. Da quel momento, si era innescato un rischio del tutto nuovo, non più costituito dalla presenza della lastra di plexiglass sotto la grata di sinistra, sollevata dagli imputati e da costoro non messa in sicurezza e neppure segnalata; la nuova situazione di rischio era stata rappresentata dalla presenza di un’altra lastra in plexiglass (sottostante alla griglia di destra che gli imputati non avevano sollevato), aperta dai Vigili del Fuoco all’atto dell’intervento, lasciata senza delimitazione e neppure segnalata. Inoltre, ed è questo l’aspetto del tutto dirimente, si è aperto un varco diverso da quello nel quale era caduta la passante e ciò aveva definitivamente interrotto il nesso di causa tra la condotta ritenuta in capo agli imputati e le lesioni procuratesi da costui nella caduta.

Con riferimento, invece, alla parte civile , il primo Giudice aveva ritenuto che fossero stati gli stessi soccorritori a innescare la situazione di rischio nuova (sebbene della stessa natura di quella creata dagli imputati), non avendo a loro volta adottato le dovute cautele. Tale situazione di rischio non era più gestita dagli imputati (ai quali era stato addirittura interdetto l’accesso nelle vicinanze delle botole), facendo capo proprio ai Vigili del Fuoco, il cui intervento non era esitato in misure difensive o reattive a un pericolo originario, per difetto di una situazione di pericolo imminente, bensì in condotte non coerenti con la situazione e inadeguate rispetto a essa.

Le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità

Ebbene, nel caso all’esame, il tema della diversa valutazione da parte dei due Giudici di merito inerisce proprio alla verifica dell’attitudine interruttiva delle circostanze sopravvenute, come diffusamente descritte nella sentenza appellata.

In altri termini, le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo e, di conseguenza, anche un rischio nuovo, rispetto a quello che la regola inosservata era intesa a prevenire, determinando il venir meno della stessa posizione di garante in capo al soggetto al quale spettava di governare il rischio originario.

La motivazione non risponde ai requisiti minimi individuati alla stregua dei principi richiamati. A fronte di un articolato percorso motivazionale, con il quale il primo grado aveva valorizzato gli elementi fattuali emersi dalla istruttoria in chiave di innesco di un rischio diverso e autonomo rispetto a quello riconducibile alla violazione della regola cautelare ascritta agli imputati, i Giudici dell’appello non hanno confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e neppure dato conto delle ragioni di una sua eventuale incompletezza o incoerenza, tali da giustificarne la riforma. In tal modo, ha omesso un confronto effettivo con i passaggi motivazionali della sentenza appellata con i quali era stata invece valorizzata la situazione di non urgenza in cui avevano operato i soccorritori (ciò che si pone in linea di netto contrasto con il dato della c.d. concitazione del momento); ma anche gli esiti delle lesioni riportate dalla donna, attribuibili esclusivamente alla caduta in sequenza sulla stessa di ben due corpi.

Non si individuano nella sentenza impugnata, le linee portanti di un alternativo ragionamento probatorio, né la specifica confutazione dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e le ragioni della ritenuta incompletezza o incoerenza.

La sentenza viene annullata senza rinvio ai soli effetti civili limitatamente alla condanna del risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e con rinvio, quanto alle ulteriori statuizioni, al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Avv. Emanuela Foligno

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