Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32291
Il paziente ha subito un intervento di meniscectomia e ha riportato postumi invalidanti limitati. La Corte di Cassazione conferma che il danno biologico va riconosciuto solo per l’infezione nosocomiale contratta durante il ricovero, mentre l’operazione chirurgica è stata eseguita correttamente.
La vicenda
La Corte di appello ha confermato la condanna del Tribunale alla Casa di Cura di Agropoli al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza dei postumi invalidanti subiti in occasione dell’intervento chirurgico di meniscectomia.
La Corte di appello ha rilevato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva limitato le conseguenze invalidanti sofferte dal paziente, a seguito dell’intervento, alla misura del 4/5%, nella specie riconducibile alla sola infezione nosocomiale contratta durante il ricovero (per Responsabilità della casa di cura convenuta), là dove l’intervento chirurgico in artroscopia praticato era stato eseguito in modo del tutto corretto, senza postumi invalidanti ascrivibili alla Responsabilità delle parti convenute;
Viene negata la rinnovazione della CTU finalizzata a rivalutare i fatti di causa e i contenuti delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità.
Al riguardo, scrive la Corte d’appello: “nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto di disporre rinnovo di consulenza, in virtù della esaustività della consulenza che, alla luce anche dei chiarimenti forniti, ha esaminato il percorso clinico dell’appellante comprensivo anche dell’intervento di artroprotesi subito”.
Questo significa che il Giudice di appello può escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro degli esiti istruttori già acquisiti, possano risultare indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia.
Postumi invalidanti ma dall’infezione post operazione
La infezione da “Staphylococcus epidermidis”, unica causa che ha comportato il prolungamento della malattia, è stata determinata da una contaminazione della video camera utilizzata per l’intervento di artroscopia a causa della rottura dell’involucro sterile di plastica da cui è avvolta, da quanto accertato dai consulenti il trattamento chirurgico e quelli successivi all’insorgere dell’infezione, praticati sono stati tutti correttamente eseguiti.
I Consulenti con condivisibili considerazioni medico legali, sulla scorta della documentazione allegata hanno concluso che la stessa risultava guarita già in data del 28.10.2011…”Invero, al controllo del 29.09.2011 il ginocchio si presentava asciutto, con assenza di versamento intra articolare……”Difatti, in sede di controllo ortopedico del 28.10.2011, effettuato presso la Casa di Cura Privata è stata prescritta la sola prosecuzione della FKT in corso” con tonificazione del quadricipite, Training del passo”.
Ciò conferma la completa risoluzione della artrite settica “Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella RM del ginocchio effettuata in data 07.08.2012 dalla quale si evince, oltreché fenomeni degenerativi della fibrocartilagine meniscale esterna, la totale assenza di processi flogistici di tipo infettivo in atto o esiti del precedente processo infettivo.
Orbene, tali risultanze smentiscono l’assunto secondo cui il complesso e complicato iter clinico cui si è sottoposto il paziente negli anni successivi sia ricollegabile esclusivamente alla mancata risoluzione dell’artrite settica contratta durante l’intervento del 26.08.2011. Il paziente è risultato affetto da obesità di grado medio-grave, da cardiopatia ischemica e diabete di II grado, ed è, in conseguenza un soggetto immunodepresso. Il quadro artrosico di rilevante entità a carico del ginocchio destro, già in atto prima dell’intervento in artroscopia, in uno alle condizioni fisiche e cliniche hanno inciso in modo determinante sulla limitazione funzionale del ginocchio riscontrata dai consulenti e quantificata tra il 21 e il 25%.”Di contro, l’artrite settica conseguente alla infezione nosocomiale ha inciso in misura del 4/5% sulla complessiva limitazione funzionale.
Corretta la quantificazione del danno operata dal Tribunale per il danno biologico conseguente alla infezione nosocomiale
Conseguentemente, è corretta la quantificazione del danno operata dal Tribunale per il danno biologico conseguente alla infezione nosocomiale.
Nel caso in analisi, la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la Corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ricavabili dalla CTU disposta in primo grado e della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.
Non vi è carenza di motivazione. Il ragionamento della Corte di appello integra gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.
Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori lamentata, bisogna rammentare che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
Il ricorrente, invece, ha trascurato di circostanziare gli aspetti della decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto destinate ad essere comprovate dalle fonti di prova testimoniale non ammesse (e che avrebbero al contrario condotto – in ipotesi – a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia), per questa ragione, attraverso le censure, non prospetta altro che una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di un’operazione critica non consentita in questa sede di legittimità.
Le motivazioni elaborate dal Giudice in relazione all’argomentazione sulle prove illustrata del tutto congrue e adeguate a dar conto dell’infondatezza delle censure critiche del ricorrente, avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione sulla base di una valutazione logicamente pertinente delle occorrenze di fatto emerse nel corso del giudizio alla luce dei principi di diritto correttamente richiamati;
Rigettato il ricorso. Nulla spese.
Avv. Emanuela Foligno
