incidente-moto-stato-di-ebbrezza

Pannello improvviso sulla strada, motociclista ferito: il Comune non risponde

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29454

Un motociclista rimane ferito dopo essere caduto a causa di un pannello di bachelite finito improvvisamente sulla strada. La Corte di Cassazione conferma che il Comune di Salerno non è responsabile: la caduta è stata causata dalla violazione della distanza di sicurezza da parte del motociclista, interrompendo il nesso di causalità tra il pericolo e l’incidente.

I fatti

La vittima ha convenuto in giudizio il giudizio il Comune di Salerno, ascrivendogli la responsabilità dell’incidente, verificatosi allorché egli, a bordo del proprio motociclo, cadeva a terra, riportando lesioni personali, a causa di un foglio di bachelite presente sul manto stradale.

Il Giudice d’appello ritiene raggiunta la prova liberatoria del fortuito, avendo i testi riferito che il foglio di bachelite in questione fuoriusciva improvvisamente dal veicolo che precedeva il motociclo e che si trovava sul manto stradale da poco tempo, in quanto avvistato da tutti i testimoni soltanto al momento del verificarsi del sinistro. Il Giudice di secondo grado, poi, ha ritenuto interrotto il nesso causale tra fatto ed evento, e ciò in quanto il motociclista non aveva rispettato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva.

La questione passa alla S.C. dove viene argomentata contraddittorietà della decisione di appello in quanto il pannello di bachelite fuoriusciva improvvisamente dal veicolo che precedeva il motociclo, nonché, per altro verso, che si trovava sul manto stradale da poco tempo e ciò in quanto avvistato da tutti i testimoni soltanto al momento del verificarsi del sinistro. Difatti, se il pannello fosse caduto improvvisamente dal veicolo che precedeva il motociclo, da un punto di vista eminentemente temporale, non poteva trovarsi sul manto stradale da poco tempo. In altri termini, se i testimoni avessero visto il pannello di bachelite soltanto al momento del sinistro, come sostiene il Giudice di secondo grado, i testimoni non avrebbero dovuto averlo visto precedentemente all’eventus damni, eppure tutti e tre hanno evidenziato rispettivamente che il pannello di bachelite si trovava sulla sede stradale da poco tempo.

Le critiche non vengono accolte. La domanda del motociclista è stata ricondotta alla fattispecie di responsabilità regolata dall’art. 2051 c.c.

La condotta del danneggiato interrompe il nesso causale

Da un lato, i Giudici di appello hanno escluso la responsabilità del Comune di Salerno, sia sul presupposto dell’improvvisa presenza sul manto stradale del foglio di bachelite (sostanzialmente richiamandosi al principio secondo cui la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, ex art. 2051, deve escludersi ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi tale da determinare la repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 18 novembre 2024, n. 29632, Rv. 672897-01). Dall’altro, in ragione del fatto che avrebbe avuto, nella causazione del sinistro, lo stesso comportamento del danneggiato, per non aver rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo dal quale cadde il pannello.

Il Giudice che apprezza la domanda a norma dell’art. 2051 deve valutare attentamente la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, peraltro, constatando che essa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, e ciò in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, c.c., e dunque tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

In tale contesto, il profilo colposo del danneggiato, sotto il profilo processuale, è rilevabile d’ufficio ( anche in secondo grado) se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile, fermo restando il limite del giudicato interno ergo, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, quello di appello può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata sottoposta mediante l’impugnazione.

Il motociclista non manteneva la distanza di sicurezza

Nella specie, l’evento deve addebitarsi alla condotta incauta del motociclista che procedeva in violazione della distanza di sicurezza (come correttamente osservato dal Comune), rispetto al veicolo che lo precedeva, non riuscendo ad evitare l’insidia che improvvisamente si presentava sul fondo stradale; tale atteggiamento è stato idoneo a porre le condizioni per la verificazione del sinistro, elidendo qualsiasi responsabilità del Comune, o quantomeno concorrendo alla diminuzione dell’eventus damni.

Secondo i Giudici di appello, il motociclista percorreva la strada in violazione della distanza di sicurezza rispetto all’autovettura che lo precedeva, ciò rendeva prevedibile la situazione di potenziale danno, con conseguente interruzione del nesso causale tra fatto ed evento, rilevando a tal fine la condotta incauta della stessa vittima che avrebbe potuto evitare il sinistro, ovvero subire lesioni di minore entità, qualora avesse prestato maggiore attenzione.

In merito ai denunciati vizi di travisamento e/o omissione delle risultanze istruttorie emerse dall’escussione dei testi il ricorrente sollecita, in realtà, una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, del contenuto delle deposizioni testimoniali.

Ciò detto, la motivazione della sentenza di secondo grado, sebbene non particolarmente chiara, non può ritenersi contraddittoria. I testi hanno riferito che il pannello di bachelite fuoriusciva improvvisamente dal veicolo che precedeva il motociclo e si trovava sul manto stradale da poco tempo, in quanto avvistato da tutti i testimoni soltanto al momento del verificarsi del sinistro. Ebbene, la decisione di secondo grado, laddove stabilisce una correlazione tra l’avvistamento del pannello, al momento del verificarsi del sinistro (e non, si noti bene, in altro anteriore) e il fatto che il foglio di bachelite fosse fuoriuscito improvvisamente dal veicolo, per dare infine rilievo alla violazione della distanza di sicurezza ascritta al motociclista, va intesa nel senso di una immediata contiguità temporale tra tutti quegli accadimenti.

Pertanto, non vi è stata alcuna erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, comunque, è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito.

Le critiche, in toto, vengono respinte e le spese di giudizio, vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione degli alterni esiti delle fasi di merito. Essi, infatti, appaiono rivelatori di una complessiva incertezza in merito alla ricostruzione dei fatti di causa, suscettibile di integrare grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..

Avv. Emanuela Foligno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati