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Perde una gamba per un errore medico, sofferenza dei genitori è risarcibile anche per presunzione

Corte di Appello di Palermo (Sent. 20/6/2025)

La Corte di Appello di Palermo ha riconosciuto ai genitori di un ragazzo che ha perso l’arto inferiore per un errore medico il diritto al risarcimento per “sofferenze interiori” e per il peggioramento delle condizioni di vita determinato dalle gravissime lesioni del figlio. Su ricorso degli assistiti, la Corte di Cassazione ha confermato che, nelle ipotesi in cui il danno subito dal congiunto – in questo caso la perdita di un arto – è particolarmente grave, la banalità della prova può essere superata mediante presunzioni, come il rapporto di stretta parentela e la convivenza, agevolando così il riconoscimento del danno morale anche senza prove dirette.

I fatti

Vengono convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala la Struttura (Ospedale San Biagio) e i Medici per le lesioni subite dal paziente consistenti la perdita dell’arto inferiore sinistro.

Evocata la responsabilità professionale dei convenuti, i congiunti hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze accusate in qualità, come detto, di prossimi congiunti della vittima primaria in conseguenza dell’imperito e negligente adempimento delle prestazioni di cura.

Il Tribunale di Marsala (sent. 523/2014), ha accolto, ha accolto la domanda dei genitori della vittima e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 50.000,00 per ciascuno, a titolo di risarcimento per le sofferenze interiori e il peggioramento delle condizioni e delle abitudini di vita determinati dalle gravi lesioni patite dal figlio e dalla necessità di prestargli continua assistenza morale ed economica, oltre che alla refusione delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U.

Con sentenza n. 1589/2017, la Corte d’Appello di Palermo ha eliminato le statuizioni di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei genitori della vittima.

Secondo i Giudici di appello, il risarcimento preteso dai prossimi congiunti di un soggetto macroleso deve formare oggetto di prova rigorosa e non può dirsi assolta attraverso la mera deduzione del rapporto di convivenza familiare, dovendosi dimostrare se, e in che misura, la propria esistenza sia stata sconvolta dalle peggiorate condizioni di salute del familiare, nel concreto, peraltro, serie, sì, ma non gravissime e neppure tali da comprometterne definitivamente la vita.

Il giudizio della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione (Ord. 1640/2019) , accoglie il ricorso proposto dai genitori del danneggiato enunciando il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall’altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale”.

È corretta l’applicazione della prova presuntiva “tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni e (…) dalla convivenza familiare strettissima normalmente propria del rapporto genitori e figlio”, al fine della dimostrazione della sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito.

La Corte di appello, segnala nell’ordinanza la S.C., col pretendere al riguardo una prova specifica e ulteriore, “è incorsa in Palese violazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie concreta (quale accertata dal tribunale non riesaminata in fatto dal collegio di appello) nel regime legale delle presunzioni … altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte appartenendo, in difetto di prove contrarie e qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle descritte relazioni umane”.

La decisione è stata quindi cassata e rinviata al Giudice di merito per il riesame alla luce dell’enunciato principio di diritto.

Il patema d’animo può essere provato in modo diretto

Le critiche sono fondate e vengono accolte: il patema d’animo può essere provato in modo diretto, o accertato con metodi scientifici patema d’animo e/o la sofferenza interna di un individuo può essere provato in modo diretto e/o accertato con metodi scientifici solo quando assume connotazioni eclatanti; … esso va accertato sulla base di indizi e presunzioni che, costituendo un mezzo di prova di rango né inferiore né gerarchicamente subordinato agli altri, né più debole della prova diretta o rappresentativa, ben possono assurgere a unica fonte di convincimento del Giudice (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 2697)”.

Il danno non patrimoniale

Al riguardo il Tribunale ha correttamente osservato che l’’esistenza del danno non patrimoniale era stata debitamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio ed era peraltro desumibile, in via presuntiva, “dallo stretto vincolo di parentela che lega gli istanti al “diretto” sinistrato dalla pacifica ed ininterrotta convivenza del figlio (ante e post sinistro), all’epoca ancora di minore d’età, con i genitori, dall’indubbia e incontestabile sofferenza interiore soggettiva patita, sul piano strettamente emotivo, sia nell’immediatezza dell’illecito che in modo duraturo quanto meno fino al giugno 2000 (…) per avere condotto il figlio “in salute” alla soglia della maggiore età ed esserselo visto “restituire” invalido o comunque gravemente compromesso nella sua integrità psico-fisica dai medici della struttura ospedaliera pubblica nella cui diligenza, prudenza e perizia legittimamente avevano riposto il loro affidamento, dall’inevitabile peggioramento delle loro condizioni e abitudini di vita quotidiana, interne ed esterne, stante la necessità di assistere “materialmente”, moralmente, economicamente e continuativamente il figlio quanto meno per 238 giorni consecutivi”.

Ciò premesso, merita di essere rammentato l’orientamento che il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni a causa del fatto del fatto illecito del terzo “traducendosi in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, (…) non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. 8546 del 2008)” e che “tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l’onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L’esistenza stessa del apporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare” Cass. civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).

Il danno non patrimoniale patito dai genitori è dunque meritevole di risarcimento.

Per la liquidazione del danno in parola, il Giudice dovrà fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza delle tabelle del Tribunale di Milano.

In conclusione, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala viene respinto con conferma delle statuizioni di condanna ivi contenute.

Avv. Emanuela Foligno

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