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Chirurgo o dipendente? La Cassazione torna sul tema del rapporto tra medico e clinica privata

Corte di Cassazione, III civile, sentenza 3 novembre 2025, n. 28968

Una paziente muore dopo un intervento di colecistectomia e si apre un complesso contenzioso che coinvolge il chirurgo, la clinica privata e le rispettive compagnie assicurative. La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul caso, approfondendo una clausola di polizza assicurativa particolarmente insolita e chiarendo i confini del rapporto tra medico e clinica privata, tra lavoro autonomo e dipendente.

I fatti

La paziente viene sottoposta il 3/10/2011, presso l’Istituto Clinico Villa Aprica, a intervento di colecistectomia laparoscopica. A seguito di importanti complicanze insorte nel corso dell’intervento chirurgico, e dopo altri interventi e periodi di degenza dapprima presso l’Ospedale Sant’Anna di Como e poi, presso gli Ospedali riuniti di Bergamo, il 5 ottobre 2011 muore.

Genitori e fratelli della paziente invocano la condanna dell’Istituto Clinico e del chirurgo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza dell’occorso.

Il Tribunale di Como:

  • accerta la Responsabilità esclusiva del chirurgo nella causazione del decesso e lo condanna, unitamente all’Istituto in via solidale, al risarcimento dei danni sofferti dai prossimi congiunti della vittima, liquidati in complessivi Euro 835.549,71;
  • condanna Assicuratrice Milanese a tener indenne il chirurgo di quanto obbligato a corrispondere in esecuzione della sentenza;
  • condanna Berkshire a tenere indenne l’Istituto di quanto obbligato a corrispondere in esecuzione della sentenza;
  • accoglie la domanda di rivalsa dell’Istituto nei confronti del chirurgo, condannando quest’ultimo a tenere indenne la prima delle somme versate in esecuzione della sentenza.

La Corte di appello di Milano, rigetta la domanda di manleva del chirurgo nei riguardi di Assicuratrice Milanese; condanna Berkshire a tenere indenne lo stesso di quanto questi era obbligato a corrispondere ai danneggiati.

In specie, la Corte di Milano, diversamente dal ragionamento del primo Giudice, qualifica il rapporto tra l’Istituto e il chirurgo come di lavoro dipendente, ritenendo operante a favore del medico l’assicurazione stipulata dalla Struttura con la Berkshire, estesa alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati ai terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

L’assicurazione, la Struttura e il Chirurgo impugnano la decisione in Cassazione.

La S.C. (ordinanza n. 4571/2021), cassa con rinvio la sentenza della Corte di Milano evidenziando plurime violazioni dei canoni di ermeneutica negoziale nella qualificazione operata del rapporto contrattuale tra il chirurgo e l’Istituto, in termini di lavoro dipendente, anziché quale contratto d’opera o di lavoro autonomo.

Il Giudice del rinvio:

  • rigetta ogni domanda, principale o subordinata, di Assicuratrice Milanese Spa, condannando la stessa a tenere indenne il chirurgo delle somme di danaro da questi corrisposte agli eredi;
  • dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rivalsa proposta dall’Istituto nei confronti del chirurgo, nonché sulla domanda di garanzia di quest’ultimo nei confronti di Assicuratrice Milanese, argomentando l’avvenuto adempimento spontaneo dell’obbligo risarcitorio del chirurgo nei confronti dei danneggiati e della derivante insussistenza di interesse alla pronuncia nel merito su siffatte domande.

Il secondo ricorso in Cassazione

Assicuratrice Milanese chiede l’intervento della Corte di Cassazione deducendo che la Casa di Cura non avesse stipulato polizza in favore del medico e che la stessa non fosse divenuta insolvente.

La critica non è fondata. Il passaggio in giudicato formale di una sentenza (o di un capo autonomo di essa) consegue al mancato esperimento o all’esito negativo dell’esperimento dei mezzi di impugnazione ordinari: in ipotesi di proposizione di uno di questi (tra i quali, il ricorso per cassazione) la res iudicata si forma quando vi sia statuizione espressa di reiezione (per ragioni di rito o di merito) o, comunque, di conclusione del giudizio con esito differente dall’accoglimento.

Ora, nel caso concreto, l’affermazione dell’insussistenza delle condizioni contemplate nell’art. 16 delle condizioni generali della polizza contratta tra Assicuratrice Milanese e il chirurgo, era stata sotto plurimi aspetti censurata, tuttavia la S.C., con l’ordinanza n. 4571/2021, non ha statuito, perché reputati assorbiti dall’accoglimento di altre doglianze avanzate dalle parti impugnanti. La relativa questione, rimasta impregiudicata, era stata rimessa al Giudice del rinvio: né a quest’ultimo competeva (e, per l’effetto, non compete a questa Corte) qualsiasi apprezzamento circa l’ammissibilità (in specie, quanto alla ravvisabilità dell’interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c.), del ricorso per cassazione in precedenza interposto dalla Casa di cura e da Berkshire assicurazioni.

La decisione della Corte di Milano, correttamente ha negato che sull’interpretazione dell’art. 16 delle condizioni generali della polizza in parola si fosse generato un giudicato interno, “poiché la questione formava oggetto del terzo motivo di ricorso incidentale autonomo proposto da Villa Aprica, espressamente dichiarato assorbito dall’ordinanza n. 4571/2021 della Corte di cassazione e riproposta dalla struttura sanitaria nel giudizio di rinvio”.

In conclusione, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “La proposizione di un ricorso per cassazione in via incidentale impedisce la formazione del giudicato sul capo autonomo di sentenza in tal modo impugnato, anche qualora la Corte di cassazione non si pronunci su detta impugnazione, ritenendola assorbita dall’accoglimento del ricorso spiegato in via principale su altro capo di sentenza, sicché la relativa questione è rimessa alla delibazione del giudice del rinvio, ove innanzi allo stesso riproposta”.

Per completezza espositiva è il caso di sottolineare che il vizio di ultra o extra petizione si configura quando il Giudice, interferendo sul potere dispositivo riservato alle parti, alteri uno degli elementi conformativi dell’azione (petitum e causa petendi): più in dettaglio, quando consideri fatti costituitivi della pretesa non dedotti (salvo il caso in cui siano azionati diritti autodeterminati), emetta un provvedimento diverso. Nel caso che ci occupa non vi è alcun vizio di ultra petizione.

Le condizioni generali di polizza

Venendo alla esegesi delle condizioni generali di polizza, la clausola contestata reca le seguenti previsioni: “1) l’assicurazione vale per la sola quota di Responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di ogni Responsabilità derivantegli invia solidale; 2) qualora l’attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all’interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in Responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente; 3) qualora l’attività del medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all’interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in Responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”.

In altri termini, questa clausola regolarmente quale fosse il rischio coperto ed a quali condizioni operasse la copertura.

Ebbene, il rischio coperto era la sola quota di corresponsabilità gravante sull’assicurato. L’operatività di tale garanzia, nel caso di corresponsabilità tra medico (operante sia in regime di lavoro dipendente sia con attività libero professionale) e Clinica, era poi subordinata a due condizioni: (a) che la clinica non avesse stipulato una polizza a copertura della RC dei medici nella struttura operanti (diversamente, la polizza sarebbe stata operante a secondo rischio); (b) che, in mancanza di assicurazione stipulata dalla clinica, quest’ultima fosse insolvente.

Si tratta, in altre parole, di una clausola di delimitazione oggettiva del rischio assicurato, con la previsione che in ipotesi di responsabilità solidale l’assicuratore assumeva l’obbligo di garantire l’assicurato non per tutti i danni causati a terzi, ma solo per la parte corrispondente alla sua quota di corresponsabilità.

Questa “ridotta” garanzia non era però incondizionata, per essere il diritto all’indennizzo subordinato a due ulteriori circostanze: “(a) se l’ospedale avesse stipulato una polizza a copertura della Responsabilità dei propri medici, la garanzia sarebbe stata operante a secondo rischio; (b) se l’ospedale non avesse stipulato una polizza a copertura della Responsabilità dei medici, la garanzia sarebbe stata operante “per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”. Quest’ultima condizione di operatività della garanzia è stata scorrettamente eliminata dal regolamento negoziale dalla pronuncia della corte di Milano. La Corte ha ritenuto la condizione dell’insolvenza della Struttura sanitaria tamquam non esset, in quanto “finisce con il vanificare la causa del contratto assicurativo, facendo dipendere il pagamento dell’indennizzo da un evento (stato di insolvenza della struttura medica) che non solo non è nella disponibilità dell’assicurato ma è indifferente rispetto al rischio di depauperamento del patrimonio del medico”; da ciò, stante la natura autonoma del rapporto di lavoro chirurgo, ha desunto l’operatività a primo rischio della polizza, in mancanza di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile del medico stipulata dalla Casa di Cura.

Tuttavia, i Giudici hanno errato o, comunque male interpretato: che il pagamento di un indennizzo assicurativo possa dipendere da un evento esulante dalla disponibilità dell’assicurato è evenienza non patologica o anomala, sebbene fisiologica (ed anzi naturale) del contratto di assicurazione.

La causa tipica del contratto di assicurazione è costituita dallo scambio del premio verso il trasferimento del rischio: la commisurazione del primo all’entità del secondo (sempre ché, si badi, un rischio sussista) è rimessa all’accordo delle parti.

La polizza in questione è del tutto singolare: infatti (a) se l’ospedale aveva assicurato la RC dei propri medici, operava a secondo rischio; (b) se l’ospedale non aveva assicurato la RC dei propri medici, ed era solvibile, la polizza non operava; (c) se l’ospedale non aveva assicurato la RC dei propri medici, ed era insolvente, la polizza copriva solo la quota di corresponsabilità dell’assicurato. Ciò significa che nell’ipotesi sub (c) la polizza, più che la responsabilità del medico verso i terzi, di fatto copriva il rischio di insolvenza dell’ospedale rispetto all’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c. proposta dall’assicurato che, escusso dal terzo, avesse dovuto risarcirlo integralmente. Dunque, questa parte era, nella sostanza, un’assicurazione del credito, più che un’assicurazione di responsabilità civile.

La decisione viene rinviata (per la seconda volta) per nuovo esame, nei limiti sopra delineati, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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