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Morte endouterina del feto, responsabilità per omissione del cesareo d’urgenza

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 4 novembre 2025, n. 35896

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dei ginecologi per la morte endouterina di un feto, avvenuta a causa del mancato ricorso tempestivo al taglio cesareo d’urgenza. Secondo i giudici, i sanitari non avrebbero valutato correttamente i segnali di sofferenza fetale emersi dal tracciato cardiotocografico, omettendo un intervento che avrebbe potuto evitare l’esito fatale.

I fatti

I due Ginecologi (uno dipendente dell’Ospedale di Gela e l’altra medico privato della gestante, sono stati accusati di avere cagionato la morte endouterina del feto portato sino al termine della gravidanza, per colpa consistita in imperizia e mancata diligenza nell’espletamento degli accertamenti specialistici resi necessari dai problemi insorti negli ultimi giorni della gravidanza, omettendo di eseguire parto cesareo a seguito di riscontrate anomalie nel tracciato cardiotocografico e al sopraggiungere di un’ipossia del feto. Così facendo hanno sottovalutato colposamente le circostanze concrete che avrebbero richiesto un immediato intervento, omettendo anche il tempestivo ricovero della partoriente.

La gestante, la sera del 30/08/2016, si era presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gela a causa di algie pelviche e il successivo tracciato cardiotocografico era stato giudicato rassicurante dalla dottoressa, con conseguente dimissione della paziente. Successivamente, la paziente, presso l’ambulatorio dell’Ospedale, era stata visitata dal secondo Ginecologo il quale aveva ancora definito rassicurante il tracciato, prenotando un successivo controllo a distanza di cinque giorni (per il 05/09/2016). Il giorno prefissato, la gestante si recava alla visita programmata dove veniva costatata la morte del feto.

I Giudici di appello hanno dato atto della valutazione delle dichiarazioni dei Consulenti nominati dal P.M., che in primo grado- avevano riferito che, sulla base dell’esame della cartella clinica e dei relativi tracciati, gli stessi non potessero essere ritenuti rassicuranti alla luce dei parametri dettati dalle linee guida in tema di frequenza cardiaca fetale (linea di base, variabilità, decelerazioni, accelerazioni), evidenziandone le numerose criticità sia in ordine alla durata insufficiente dell’esame sia perché, a fronte di una variabilità ridotta a meno di 5 battiti per minuto, si trattava di tracciati fortemente suggestivi in ordine alla sussistenza di un’ipossia del feto e che avrebbero dovuto suggerire l’esecuzione di un parto cesareo d’urgenza”.

Hanno quindi ritenute corrette le conclusioni raggiunte dal Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto non decisivi gli esiti della perizia espletata d’ufficio, atteso il carattere solo parziale dell’accertamento, data l’impossibilità di esaminare i blocchetti istologici di materiale biologico e della placenta, andati perduti o distrutti; avendo comunque i Periti ritenuto che “la concorrente condizione di incidente cordonale con sofferenza subacuta fosse stata un’evenienza imprevedibile che avrebbe comunque imposto ai sanitari di cogliere gli associati dati della sofferenza ipossica del feto, onde liberarlo da una condizione potenzialmente mortale.”

Il cesareo d’urgenza avrebbe evitato l’evento

La Corte siciliana ha ritenuto che non rilevava la data della morte del feto ma, piuttosto, quella dei due tracciati del 30/08/2016 perché, proprio a quelle date, i sanitari avrebbero potuto (dovuto) tenere il comportamento alternativo lecito, individuato nell’immediata esecuzione di un intervento cesareo. Per tali ragioni è stato ritenuto sussistente il comportamento colposo dei due Medici perchè gli esiti dei due tracciati avrebbero imposto più pregnanti controlli e interventi, a prescindere dagli effettivi fattori determinanti la sofferenza fetale.

A ciò si aggiunga anche che la durata dell’esecuzione dei due tracciati era del tutto insufficiente a fronte di quella di novanta minuti raccomandata dalle linee guida, e che la motilità del feto non accompagnata da significativa accelerazione del battito cardiaco deponesse nel senso di una dissociazione neuromotoria da sofferenza ipossica.

La Corte ha quindi ritenuto perfezionata una colpa connotata da un grado grave, consistita in negligenza per avere omesso un monitoraggio continuato della paziente e per avere omesso ulteriori accertamenti, quali l’ecografia doppler, che avrebbe consentito di verificare la presenza di ossigeno nei vasi sanguigni fetali e che il dato rappresentati dalla difesa – in relazione al cordone iperspiralizzato intorno al collo – avrebbe comunque potuto essere individuato proprio a seguito dei necessari approfondimenti diagnostici. In punto di nesso causale l’evento lesivo non si sarebbe verificato una volta compiuta la condotto doverosa omessa.

I due Medici imputati non si sono attenuti alle linee guida e buone pratiche applicabili nel caso concreto, omettendo di prolungare la durata dei tracciati per un lasso di tempo idoneo; ciò non si può ritenere colpa di grado lieve, attesi gli elementi fattuali quali la suddetta scarsa durata del monitoraggio cardiaco e l’omessa valutazione adeguata del tracciato, con conseguente omesso approfondimento del quadro clinico.

L’intervento della Cassazione

Riguardo la vicenda clinica viene lamentato che la Corte di appello: 1) avrebbe ritenuto ininfluente la data di decesso del feto; 2) avrebbe ritenuto ininfluente l’eziologia dell’evento letale; 3) non avrebbe collocato temporalmente le causa dell’ipossia fetale, in relazione alle complicanze funicolari, alla iperspirilizzazione del cordone ombelicale e alla malperfusione fetoplacentare, ovvero fattori imprevedibili e non prevenibili; 4) avrebbe ritenuto condivisibili le sole conclusioni della CTP civile, in quanto unica ad aver esaminato il reperto relativo alla placenta, in tal modo immotivatamente disattendendo le conclusioni del collegio peritale; 5) ha dedotto essere stati ignorati gli esiti dei riscontri anatomopatologici che avevano fornito una spiegazione causale dell’evento, in relazione a un quadro placentare da ritenere responsabile della perdita fetale con endovasculite emorragica che connotava un processo infiammatorio associato a una corionamnionite subclinica, oltre a rilevare la iperspiralizzazione del cordone, tutti elementi idonei a deporre per la sussistenza di una causa sopravvenuta, autonoma e indipendente rispetto alla condotta del sanitario; evidenziando come, sulla base della valutazione dei Periti, il decesso del feto doveva ascriversi alla trombosi della vena funicolare, non individuabile sulla base del tracciato cardiotocografico.

L’altro medico censura (anche) la classificazione della gestazione come a rischio e la errata applicazione delle linee guida.

Il caso in esame è stato deciso nei primi due gradi di giudizio con una c.d. doppia conforme, ergo, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda. Entrambi i gradi di giudizio hanno disatteso le conclusioni formulate dai CTU nel corso del primo grado di giudizio, ricostruendo l’eziologia dell’evento, fondandosi sulle conclusioni espresse da parte dei Consulenti del P.M., in punto di valutazione delle cause del decesso del feto e della conseguente potenziale valenza del comportamento alternativo lecito da ritenere esigibile da parte dei medici curanti.

Come noto, il Giudice di merito può scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli Ausiliari, quella che ritiene condivisibile, purché ne dia conto con motivazione accurata ed approfondita e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Ciò anche nel caso in cui sia stato nominato un Perito d’ufficio; ipotesi nella quale, sempre in riferimento al principio di libero convincimento, deve ritenersi consentito disattendere le conclusioni del Perito medesimo, privilegiando quelle del CTP, purché il Giudice dia conto con motivazione adeguata ed esaustiva delle ragioni dell’adesione alle relative conclusioni.

Ebbene, occorre accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, richiedendosi il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), al fine di verificare se la condotta omessa possa valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all’evitabilità dell’evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore e quindi se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non si può, sempre in argomento di nesso causale, ragionare solo sulla base del coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificata una alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Nel caso in esame, l’adesione alle conclusioni dei Consulenti del P.M. e la conseguente parziale smentita di quelle formulate dai periti d’ufficio sono state giustificate da parte dei Giudici di merito, con motivazioni intrinsecamente congrue.

L’analisi del caso svolta dai Periti, è stata ritenuta “parziale” per l’impossibilità di esaminare alcuni reperti biologici, in quanto distrutti o andati perduti che erano da ritenersi determinanti per stabilire l’esatta data della morte del feto. Logicamente, allora, l’eventuale accertamento di una condotta colposa perfezionata nella sede del predetto esame doveva ritenersi tale da rendere non decisiva l’esatta datazione del decesso del feto, in quanto l’evento sarebbe stato da ascrivere comunque alla mancata adozione del comportamento alternativo lecito richiesto ai sanitari e che avrebbe, a propria volta, determinato la necessità di ulteriori approfondimenti ovvero di operare con immediatezza mediante un intervento mediante taglio cesareo.

L’esame cardiotocografico non eseguito correttamente

Al riguardo, è stato precisato che i parametri per l’effettuazione e la valutazione dei risultati della cardiotocografia sono rinvenibili nei manuali AIMS di ginecologia e ostetricia del 2023; sul punto, e non assume rilievo la circostanza che le predette linee guida siano state elaborate in data posteriore rispetto al caso clinico in esame, anche in considerazione del fatto che le stesse erano da ritenersi conformi alle valutazioni concordi operate dagli Ausiliari circa le modalità di valutazione del tracciato cardiotocografico, con la conseguenza che i Giudici di merito hanno valutato la sussistenza della condotta colposa in relazione a parametri che dovevano comunque considerarsi già consolidati all’epoca del fatto. E gli esiti di tali tracciati, come già detto, non potevano essere definiti “rassicurante”, come invece è accaduto.

A ciò si aggiunga che anche la durata minima di esecuzione del tracciato, è stata correttamente ritenuta indice di una condotta negligente in capo ai sanitari.

Conseguentemente, con motivazione coerente e logica, i Giudici di merito hanno ritenuto che una corretta esecuzione dell’esame cardiotocografico e, in ogni caso, una adeguata valutazione dei risultati avrebbero consentito di intervenire in via d’urgenza in modo da prevenire, in maniera efficace, le condizioni di ipossia del feto.

Ad ultimo, la S.C. indica uno “sparti acque” tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo, individuabile nell’inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell’autonomia del feto, coincidendo quindi con la “transizione” dalla vita intrauterina a quella extrauterina.

Nel caso di specie, non essendosi perfezionato il momento di autonomia del feto, la fattispecie va astrattamente ricondotta a quella di aborto colposo; fermo restando che tale riqualificazione non influisce sulla responsabilità dei due Ginecologi e relativa alla – comunque – intervenuta maturazione del termine di prescrizione.

Da evidenziarsi, anche, che il riferimento dei Giudici di merito alle Linee Guida 2023, era stato operato al solo fine di evidenziare comunque l’accordo unanime di tutti gli Ausiliari in ordine allo specifico aspetto attinente ai parametri di valutazione del tracciato cardiotocografico (ovvero, la linea base della frequenza cardiaca, la variabilità della linea stessa, le accelerazioni e le decelerazioni); con la considerazione implicita che tali parametri nelle linee guida del 2023 dovevano comunque considerarsi corrispondenti a buone prassi sicuramente consolidate prima dell’evento in questione.

In conclusione, previo annullamento senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, e i ricorsi vengono rigettati agli effetti civili.

Avv. Emanuela Foligno

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