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La gravità dell’infermità che giustifica l’assenza dal lavoro

Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27671

Secondo la Corte di Cassazione, l’assenza dal lavoro per malattia deve essere giustificata da infermità effettivamente idonee a impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non è ammissibile un accertamento giudiziale preventivo della gravità della patologia: l’interesse del datore di lavoro deve basarsi su situazioni oggettive e attuali, non su ipotesi o presunzioni.

La vicenda giudiziaria

La Corte d’appello di Bologna ha confermato il primo grado che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso proposto nei confronti dei due dipendenti della manifattura inteso ad accertare che l’infermità da cui i medesimi erano stati affetti nei periodi di sospensione della loro attività lavorativa per malattia non era stata di gravità tale da giustificare l’assenza dal lavoro.

La manifattura (datrice di lavoro) si duole in Cassazione della ritenuta inammissibilità per carenza di interesse ad agire della domanda di accertamento della natura delle patologie da cui sono stati affetti i lavoratori, della loro gravità, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e della eventuale inidoneità delle stesse a giustificare l’assenza dal lavoro.

Sostiene che per le frequenti assenze per malattia o Infortunio e per la coincidenza delle assenze di cui hanno fruito i coniugi suoi dipendenti, protrattasi per un periodo complessivo di 167 giorni nell’arco di quattro anni e mezzo; e per il fatto che nel corso di tali periodi di assenza gli stessi coniugi avessero svolto normale attività della vita quotidiana risultata anche dalle indagini investigative; si fosse venuta a configurare un’obiettiva anomalia, idonea a configurare uno stato di incertezza oggettivo sul fatto giuridicamente rilevante costituito dall’idoneità delle patologie lamentata a giustificare l’assenza dal lavoro.

Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sull’infermità per malattia o Infortunio

Tale “incertezza” costituirebbe pregiudizio per essa datrice in quanto preclude l’esercizio del potere disciplinare senza il ricorso all’accertamento in sede giudiziaria giudiziale, atteso che il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sull’infermità per malattia o Infortunio, che la diagnosi effettuata dai servizi ispettivi ex art.5 Statuto Lavoratori non offre certezze sul punto in quanto non è fondata su esami approfonditi ed analisi cliniche, e che i collegi medici della Usl non sono competenti in tema di accertamento della idoneità della infermità a giustificare l’assenza dal lavoro.

Si sostiene, in definitiva, che l’interesse ad agire del datore si manifesterebbe sotto il profilo dell’accertamento giudiziale dell’effettiva sussistenza di una malattia, dell’accertamento del grado della malattia che deve essere tale da giustificare l’assenza dal lavoro e dell’accertamento del comportamento del lavoratore durante il periodo di malattia che deve essere tale da non pregiudicare il pronto recupero. Sicché rispetto alle assenze dei lavoratori, alla datrice di lavoro dovrebbe riconoscersi l’interesse a far accertare in giudizio tutto quanto sopra indicato in modo da poter valutare l’esistenza di eventuali profili di responsabilità disciplinare, altrimenti preclusi.

Il ricorso viene dichiarato infondato.

L’interesse tutelato con l’azione di mero accertamento per essere ammissibile deve riguardare uno stato di diritto e non di fatto

L’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice. Questa tesi si completa considerando che l’interesse tutelato con l’azione di mero accertamento per essere ammissibile deve riguardare uno stato di diritto e non di fatto, e la sua attualità deve essere tale da portare a conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale di un diritto non altrimenti conseguibile se non con l’intervento giudiziale il quale deve essere quindi contraddistinto dal connotato dell’indispensabilità.

La tutela giurisdizionale è tutela di diritti ed il processo

Ciò in quanto, come statuito a partire dalle Sez. Unite n. 27187/2006, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti ed il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri; pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.

Nel caso qui al vaglio, la ricorrente domanda proprio un accertamento precluso dall’ordinamento perché riferito all’esistenza in fatto della malattia dei lavoratori, alla portata delle stesse ed alle loro conseguenze ai fini dell’eventuale esercizio postumo del potere disciplinare. Ciò non può essere materia di un giudizio perché, come si è già detto, l’interesse ad agire deve essere attuale ed avere per oggetto un diritto o un interesse legittimo e non un fatto che costituisca soltanto uno dei presupposti del diritto.

Riguardo, ancora, all’interesse ad agire in una visione di rilevanza disciplinare, parimenti non è ammissibile un’azione preventiva di mero accertamento intesa a verificare se la condotta dal lavoratore sia, per la sua gravità, tale da ledere l’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e, dunque, da giustificare il licenziamento, considerato che l’interesse ad agire sussiste solo ove ricorra una pregiudizievole situazione d’incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici non eliminabile senza l’intervento del Giudice. Difatti, è rimessa alla successiva determinazione discrezionale del datore di lavoro la valutazione se procedere alla contestazione degli addebiti, che rispondono all’esigenza di rispettare le regole di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro. Quindi la tesi sostenuta dalla datrice di lavoro è del tutto errata laddove viene argomentato che “in mancanza dell’accertamento in oggetto non sarebbe possibile l’utilizzo del potere disciplinare che è invece conferito in via unilaterale al datore di lavoro e la cui attivazione non soggiace ad autorizzazione né a sindacati di sorta secondo l’ordinamento.”

Infine, non risponde al vero che senza il processo il datore non potrebbe esercitare il potere disciplinare, così come non gli sarebbe precluso attivare altre iniziative come chiedere la visita fiscale, l’accertamento di idoneità fisica da parte del medico aziendale, gli accertamenti investigativi sulla compatibilità del comportamento tenuto dai lavoratori e sul rispetto delle fasce orarie; ed infine attivare all’esito la procedura disciplinare per verificare la realtà dell’accaduto anche nel contraddittorio delle parti.

Conclusivamente, la S.C. dà continuità (così come Cass. 12532/2024), al principio secondo cui l’interesse ad agire deve essere identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Avv. Emanuela Foligno

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