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Maltrattamenti in famiglia, condanna confermata nonostante la CTU

Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 20 ottobre 2025, n. 34188

La Corte di Cassazione conferma la condanna per maltrattamenti in famiglia, rigettando il ricorso dell’imputato che contestava la valutazione delle dichiarazioni della vittima e della CTU medico-legale sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti. La decisione ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova sufficiente se adeguatamente valutate nel contesto probatorio.

I fatti

L’imputato è stato condannato dalla Corte di Bari a sette anni e tre mesi di reclusione. Per tutti i reati residui, la pena è stata rideterminata in sei anni e sei mesi. La sentenza ha confermato, per il resto, l’applicazione della misura della libertà vigilata per un anno, affidando l’imputato alla vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza e alle cure del centro di salute mentale competente, con l’obbligo di rispettare le indicazioni e la terapia eventualmente prescritte dai sanitari

Sostiene l’imputato errata valutazione in tema di attendibilità della persona offesa, e mancata valutazione degli argomenti difensivi. I fatti dedotti in imputazione sarebbero sporadici, le discussioni denunciate dalla persona offesa prive di riscontri, e, comunque, le sue allegazioni, contraddittorie e illogiche, avrebbero riguardato, piuttosto che la condotta di vessazione e sopraffazione, il tradimento dell’imputato, il disequilibrio nella coppia foriero di aggressività reciproche variamente declinate, in una situazione di incancrenito dissidio e con la conseguente impossibilità di ritenere l’elemento soggettivo del delitto imputato.

Sostiene anche vizio di motivazione in relazione alla mancata corretta valutazione della CTU disposta sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto, che ha concluso valutando la ritenuta situazione di incapacità incidente quanto al delitto di maltrattamenti, ma non in relazione alla violenza sessuale, peraltro in assenza di valutazione di altra perizia, svolta a carico dello stesso imputato, in altro procedimento a suo carico da altro professionista, messa dalla difesa a disposizione del perito, ed attestante una incapacità totale.

Il ricorso è inammissibile

Innanzitutto, la S.C. “bacchetta” che non è suo compito rivalutare il compendio probatorio effettuato (in c.d. “doppia conforme”) dai Giudici di merito quanto alla confermata condanna.

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Tale principio è applicabile anche alle dichiarazioni della vittima di violenze sessuali, anche se costituita parte civile, oltretutto, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono assumere valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti.

Ciò premesso, entrambi i Giudici di merito hanno valutato il medesimo compendio probatorio costituito dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, di un testimone terzo, della sorella della parte offesa, dalle dichiarazioni rese in sede di esame dallo stesso imputato (con piccole ammissione e atteggiamento banalizzante valutato tale da offrire un ulteriore pur superfluo parziale riscontro alla parola della vittima), dall’elaborato peritale.

Le risultanze probatorie sono state correttamente valutate in conformità, per ciascuno dei contestati reati.

Tutte le doglianze dell’imputato hanno la funzione di rivalutazione degli elementi esaminati dai Giudici

Tutte le doglianze dell’imputato hanno la funzione di rivalutazione degli elementi esaminati dai Giudici del doppio grado di merito ai fini della affermazione della responsabilità: sia il Tribunale che la Corte di Appello si sono confrontati con il contesto dei fatti ed in particolare del turbolento rapporto fra l’imputato e la persona offesa, valutando le dichiarazioni di quest’ultima alla luce di un giudizio complessivo che, tenuto conto delle dinamiche interne, ne ha confermato la credibilità anche per effetto di riscontri esterni inequivoci. Altrettanto corretta è la situazione psicofisica dell’imputato, adeguatamente e correttamente valutata in relazione alla tipologia e all’epoca delle condotte.

Brevemente, venendo alle attenuanti generiche invocate dall’imputato, “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal Giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo fatto che l’imputato sia incensurato.

Nel giudizio di cassazione, viene ribadito, è inammissibile la censura finalizzata a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Avv. Emanuela Foligno

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