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Trasfusione e contagio HCV, giudicato esterno conferma il nesso causale


Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 12 settembre 2025, n. 25128

Non risulta dimostrata la trasfusione eseguita nel corso dell’intervento. Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della Legge n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale.

I fatti

La Corte di Palermo ha respinto il gravame proposto dagli eredi della vittima e ha confermato il primo grado che aveva respinto la domanda d’indennizzo presentata nel 1999 per i danni derivanti da emotrasfusione.

Secondo la Corte non risulta dimostrata la trasfusione di sangue asseritamente nel corso dell’operazione chirurgica del 1986, trasfusione che le cartelle cliniche non menzionano. Né la prova della trasfusione si può evincere dalla consulenza depositata in un altro giudizio, che sul punto non fornisce alcun apporto chiarificatore, o dalle generiche istanze istruttorie (prove per testi, esibizione, consulenza tecnica d’ufficio).

Il ricorso in Cassazione

Secondo i ricorrenti non sarebbero state valutate le allegazioni sugli elementi costitutivi del fatto illecito; non sarebbero stati considerati i molteplici dati probatori, idonei a dimostrare la correlazione eziologica tra la somministrazione di sangue infetto durante il ricovero del 19 marzo 1986 presso l’USL 58 di Palermo e il contagio da virus HCV. Il Tribunale di Palermo avrebbe accolto la domanda risarcitoria, ascrivendo il contagio e quindi la morte, alle emotrasfusioni somministrate durante il menzionato ricovero e ravvisato la colpa del Ministero per l’omessa adozione delle cautele necessarie per prevenire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.

La critica è fondata. Quanto censura si incentra sulla sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Palermo (n. 3295/2022) e passata in giudicato posteriormente al deposito della sentenza di appello. Il giudicato trae origine dall’azione risarcitoria promossa dagli odierni ricorrenti anche nei confronti del Ministero della Salute e accerta gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano del Ministero e il nesso di causalità tra l’emotrasfusione eseguita nell’immediatezza del sinistro stradale del 19 marzo 1986 e l’infezione da HCV e quindi la morte del paziente, connessa all’epatopatia cronica HCV-correlata.

La S.C. osserva che gli elementi probatori desumibili dalle testimonianze sono allineati con le valutazioni formulate dal CTU sulla scorta del criterio del “più probabile che non” e conducono a ritenere che, con “altissima probabilità”, la trasmissione del virus sia avvenuta proprio in occasione del ricovero ospedaliero del 19 marzo 1986.

La mancata annotazione della trasfusione sulla cartella clinica non è dirimente

Ed ancora, non risultano fattori alternativi di rischio e la mancata annotazione della trasfusione sulla cartella clinica non è dirimente, in considerazione dell’incompletezza della documentazione trasmessa dalla struttura sanitaria.

Ai fini del sorgere del diritto all’indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 210 del 1992, ovvero, in caso di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati nell’art. 2, comma 3, della stessa legge, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, e il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Per quanto riguarda i rapporti tra giudizio risarcitorio e giudizio riguardante la prestazione assistenziale, è stato affermato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della Legge n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia. Il Giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa (in tal senso S.U., 6 luglio 2023, n. 19129).

Il giudicato esterno conferma il nesso con la trasfusione

Peraltro, i medesimi principi sono predicabili per il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni, che è stato espressamente addotto a supporto delle censure e che non può non essere vincolante anche nel giudizio instaurato nei confronti della medesima parte, al fine di ottenere l’indennizzo. Invero, nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, al descritto nucleo comune dei fatti costitutivi, si affianca anche un quidpluris, che attiene alla prova di «comportamenti colpevoli» (in tal senso, anche Corte costituzionale, sentenza n. 118 del 1996, punto 6 del Considerato in diritto).

Il rimedio risarcitorio, difatti, trova applicazione ogniqualvolta un determinato trattamento non sia accompagnato dalle cautele imposte dalle conoscenze scientifiche o dall’arte medica e «opera sul piano della tutela della salute di ciascuno contro l’illecito sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.

Ad ogni modo, la genesi della pretesa risarcitoria e di quella indennitaria è legata alla menomazione della salute: il diritto all’indennizzo e quello al risarcimento come diritti concorrenti, presuppongono il medesimo fatto lesivo, originato dalla medesima attività..

Calando tale ragionamento al caso concreto, l’accertamento è improntato al medesimo criterio probabilistico e non vi sono incertezze in ordine all’autentica portata dell’accertamento definitivo.

Conclusivamente, il ricorso viene accolto in relazione alla prima censura, nei termini precisati.

Avv. Emanuela Foligno

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