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Infortunio su autobus, illegittimo liquidare il lucro cessante in base alla percentuale di invalidità


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 agosto 2025, n. 22584

Il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di incapacità lavorativa specifica è erroneo perché la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non si misura in punti percentuali, sicché il relativo calcolo manca del più importante presupposto: la scientificità.

I fatti di causa

Il danneggiato subisce una frattura dello scafoide a causa d’una brusca frenata dell’autobus di servizio pubblico sul quale viaggiava (la frenata lo spingeva in avanti facendolo cadere sul pavimento).

Cita a giudizio la società proprietaria del mezzo, e il conducente di questo chiedendone la condanna al risarcimento del danno, tuttavia il Tribunale di Bari rigetta la domanda per mancanza prova del nesso di causa tra il sinistro e l’infortunio. Con decisione n. 890/2016 la Corte di Bari, invece, condanna proprietaria e conducente dell’autobus in solido al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione (sent. 4.2.2020 n. 2463), cassa con rinvio la sentenza suddetta per i seguenti errori:

  • contraddizione nella parte in cui aveva liquidato il danno biologico permanente, per avere da un lato indicato l’età della vittima in anni 34, e dall’altro liquidato il danno in base ai criteri previsti per una persona di anni 44.
  • violazione dell’art. 1226 c.c., per avere posto a base della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito di lavoro il reddito infinitesimo goduto dalla vittima al momento dell’infortunio (Euro 148 mensili), senza accertare se, in assenza dell’infortunio, potesse presumersi che quel reddito fosse destinato a crescere.
  • il reddito della vittima fosse destinato a ridursi in misura percentuale pari al grado di invalidità biologica permanente (40%).
  • la liquidazione del danno patrimoniale senza distinguere tra il danno passato (rispetto al quale il risarcimento andava rivalutato, non capitalizzato) e quello futuro (rispetto al quale il risarcimento andava capitalizzato, non rivalutato).
  • adozione di un coefficiente di capitalizzazione obsoleto, e perciò iniquo.

Riassunto il giudizio, la Corte di Bari decidendo in sede di rinvio:

  • ha liquidato il risarcimento del danno biologico permanente in base alla c.d. tabella milanese diffusa nell’anno 2021, in base al valore previsto per una vittima di anni 34.
  • ha liquidato il danno da lucro cessante ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale.
  • ha ritenuto essersi formato il giudicato interno circa la percentuale di riduzione del reddito della vittima (40%).
  • ha capitalizzato il danno da lucro cessante in base ai coefficienti diffusi dal Tribunale di Milano, adottando il coefficiente previsto per un creditore di anni 34.
  • ha determinato il credito residuo del danneggiato: a) sommando tutte le poste risarcitorie; (b) detraendo da esse sia l’importo già pagato dalla AMTAB lite pendente, sia le somme versate al danneggiato dall’Inail; (c) condannando gli appellati al pagamento degli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio legale e da applicarsi sul credito residuo espresso in moneta del 2004 e poi via via rivalutato.

La decisione della Cassazione

La proprietaria dell’autobus deduce che la Corte barese, avendo accertato che la vittima al momento dell’infortunio aveva un reddito di Euro 184 mensili, non avrebbe potuto porre a base del calcolo il triplo dell’assegno sociale. Avrebbe potuto farlo solo previo accertamento in facto che il reddito della vittima, con il trascorrere del tempo, sarebbe verosimilmente cresciuto.

La doglianza non è corretta perché la Corte di Bari ha correttamente fatto ricorso alla liquidazione equitativa, sul presupposto che una persona con un reddito di Euro 184 mensili fosse sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato privo di redditi. Essendo, dunque, certa l’esistenza del danno (la perdita della salute con effetti sulla capacità di lavoro), ma impossibile la sua stima per la sostanziale equiparazione della vittima ad un disoccupato, correttamente è stato applicato l’art. 1226 c.c. e liquidato il danno in via equitativa.

È denunciata, inoltre, la mancata ammissione delle istanze formulate dalla proprietaria dell’autobus in ordine all’indagine sulla situazione reddituale del danneggiato, e comunque sarebbe errato avere posto a fondamento del calcolo della liquidazione del danno il triplo della pensione sociale, senza avere prima provveduto sulle istanze istruttorie, finalizzate a dimostrare la reale situazione reddituale del danneggiato.

Anche questa doglianza non coglie nel segno, solo volendo considerare che la richiesta di informazioni alla p.a., prevista dall’art. 213 c.p.c., è una facoltà riservata al Giudice di merito ed il suo esercizio non può essere sindacato in sede di legittimità, fermo e impregiudicato che la richiesta di informazioni rivolta alla P.A. non può sopperire alla carenze istruttorie della parte istante.

Integ4ralmente respinto il ricorso della proprietaria dell’autobus; venendo ora al ricorso incidentale del danneggiato, viene prospettata la violazione del giudicato interno e del vincolo imposto dalla sentenza di cassazione con rinvio.

La Corte avrebbe errato:

  • a) avrebbe violato il giudicato interno, formatosi sull’accertata perdita totale della capacità di lavoro della vittima.
  • b) avrebbe omesso di attenersi alle indicazioni del CTU nominato in primo grado, e consistenti nell’accertamento della totale perdita della capacità di lavoro.
  • c) avrebbe ammesso e posto a base della decisione documenti tardivamente prodotti dalla proprietaria del mezzo in particolare, una sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari all’esito di una lite tra l’odierna vittima e l’INAIL, con la quale fu accertata la correttezza della valutazione con cui l’assicuratore sociale ritenne di determinare nella misura del 12% il danno biologico.

Ebbene, la S.C. ha cassato la prima sentenza d’appello per violazione dell’art. 1226 c.c., stabilendo che bisognava accertare in concreto la misura del reddito perduto, valorizzando le prove raccolte.

Fondata, invece, la censura inerente la liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro che deve essere liquidata come segue:

  • a) se la vittima ha conservato il lavoro, sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell’infortunio il reddito goduto dopo;
  • b) se la vittima aveva un lavoro e l’ha perduto a causa dell’infortunio, ma ha conservato la capacità di svolgerne uno, il danno va liquidato sottraendo dal reddito goduto dalla vittima prima dell’infortunio, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali;
  • c) se la vittima non aveva un lavoro, il danno va liquidato sottraendo dal reddito figurativo che la vittima avrebbe verosimilmente potuto percepire se fosse rimasta sana, il reddito (figurativo) che presumibilmente potrà ancora conseguire in virtù delle residue forze industrie e delle sue capacità manuali o intellettuali.

L’applicazione dei criteri sopra riportati impone al Giudice di accertare quale lavoro la vittima svolga; quali siano le sue competenze professionali; quale il suo reddito; quale la riduzione in atto o presumibile di quest’ultimo. Tali indicazioni erano state, difatti, fornite al Giudice di rinvio dalla sentenza cassatoria.

La Corte di Bari, ha giustificato la propria decisione argomentando:

  • l’INAIL ha riconosciuto alla vittima una rendita per invalidità permanente, invalidità accertata nella misura del 12%;
  • ergo, deve escludersi che la vittima abbia perso del tutto la capacità di lavoro.

Una siffatta motivazione si colloca al di sotto di quel minimo costituzionale, quale limite oltre il quale una motivazione cessa di essere tale. L’INAIL, infatti, per le invalidità di grado inferiore al 16% indennizza il solo danno biologico, non anche il danno alla capacità di lavoro. Pertanto la circostanza che la vittima avesse patito un danno biologico stimato dallo stesso INAIL nella misura del 12%, era irrilevante per determinare l’entità del danno patrimoniale, in virtù della mancanza di corrispondenza biunivoca tra entità del danno biologico ed entità del danno patrimoniale: principio anch’esso ricordato al Giudice di merito dalla sentenza cassatoria.

In definitiva, la Corte di Bari ha motivato la decisione di liquidare il danno patrimoniale in una certa misura richiamando una prova documentale che si occupava di tutt’altra materia. L’incoerenza tra fonte probatoria (un documento riguardante il danno biologico) e il fatto da provare (l’entità del danno patrimoniale) rende nulla per illogicità la motivazione.

La sentenza cassatoria, riguardo al criterio di quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante consistente nel ridurre il reddito della vittima in misura pari alla percentuale di incapacità lavorativa specifica, aveva chiaramente stabilito : deve escludersi in radice la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Invece, i Giudici di Bari hanno fatto quello che la decisione cassatoria avena inibito, ovvero: percentualizzare il danno.

Orbene, la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di incapacità lavorativa specifica, immancabilmente rimessa al giudizio (se non, per quanto si dirà, addirittura all’arbitrio) del medico legale, è operazione giuridicamente e concettualmente errata.

Non è consentito demandare al Medico-legale un giudizio di tipo giuridico sull’esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto si tratterebbe d’una valutazione riservata al Giudice e che si pone al di fuori dal settore di competenza del medico legale.

Tuttavia, nella sostanza, il criterio di liquidazione del danno patrimoniale consistente nel moltiplicare il reddito antesinistro per la percentuale di incapacità lavorativa specifica, e capitalizzare il risultato, ha per effetto proprio lo spostamento del centro decisionale dal Giudice al medico legale. Il danno patrimoniale attraverso l’adozione di questo criterio finisce per essere liquidato senza alcun accertamento in concreto sulle variazioni del reddito della vittima prima e dopo il sinistro, ma semplicemente capitalizzando non il reddito perduto, ma una percentuale di reddito corrispondente alla percentuale di incapacità lavorativa specifica.

Il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di incapacità lavorativa specifica

È chiaro, allora, che il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di incapacità lavorativa specifica è errato perché la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali, ergo il relativo calcolo manca del più importante presupposto: la scientificità. In punti percentuali si può misurare l’invalidità biologica, non l’incapacità di lavoro, solo la prima infatti è identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi; la capacità di lavoro invece è soggettiva e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima.

Invece, l’incapacità lavorativa non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barème, né un barème delle incapacità lavorative potrebbe concepirsi, per l’infinità varietà delle attività lavorative in cui può impegnarsi un essere umano, e le altrettanto infinite modalità con cui il medesimo lavoro può essere svolto da persone diverse.

È dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l’incapacità lavorativa della vittima, desumerne la prova d’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d’una deminutio patrimonii.

In conclusione, la censura viene accolta in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:

  1. L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l’impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l’eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in astratto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. incapacità lavorativa specifica, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale.
  2. Sebbene il danno da lucro cessante causato dall’incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l’esistenza del suddetto danno.

Avv. Emanuela Foligno

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