Corte di Cassazione, III civile, 7 novembre 2024, n. 28722
Mancata apertura dell’air bag laterale provoca gravissimi danni: entrambi i Giudici di merito rigettano la domanda ritenendo non sufficiente a provare il nesso causale la mancata apertura del dispositivo. La Corte di Cassazione annulla la decisione.
Il caso
Viene citata a giudizio la General Motors Italia per il mancato funzionamento dell’air bag e le gravi conseguenze riportate dalla vittima in occasione del sinistro, ovvero il minor danno che sarebbe derivato nel caso di corretto funzionamento del sistema di sicurezza (mancata apertura dell’airbag laterale in dotazione sull’autovettura Opel).
Il Tribunale di Padova rigetta la domanda, ravvisando non essere emerso elementi di definitiva certezza deponenti per l’ascrizione della mancata attivazione degli airbag laterali ad un difetto di costruzione o di progettazione di uno o più elementi del sistema di sensori componenti l’impianto airbags latero/frontali imputabile alla convenuta. Successivamente la Corte di Venezia ha confermato il primo grado.
La vittima dinanzi la Cassazione sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il malfunzionamento degli airbags laterali e i danni lamentati, invece avrebbe dovuto in concreto accertare l’efficienza causale di tale difetto nel verificarsi dell’evento dannoso, applicando la regola del “più probabile che non”, e non già escludere il rapporto di causalità per la presenza di concause. Lamenta anche che la Corte veneta avrebbe erroneamente affidato il riscontro della causalità materiale ad un criterio di certezza ed esclusività, “aprioristicamente rigettando la domanda risarcitoria solamente per il sol fatto di una «incertezza» di quale sia stato, con sicurezza scientifica, l’effettivo grado di incidenza della mancata apertura degli airbags sulla produzione dell’evento, pur essendone certo il contributo causale alla verificazione del danno”.
In sintesi si duole, in ordine al nesso di causalità, della completa travisazione delle risultanze della CTU, “ritenendo che gli apprezzamenti peritali fossero rimasti nel campo delle mere possibilità quanto all’apprezzamento del nesso di causa, quando invece: (a) per i consulenti, in particolare per il medico legale, la mancata apertura degli airbags laterali “ha certamente causato ulteriori violenti spostamenti della massa cerebrale all’interno della teca cranica completando il danno lesivo finale”, anche se v’è la “difficoltà di stabilire con una ragionevole e scientifica certezza” quali delle molteplici lesioni della vittima fossero riconducibili al difetto di tali airbags; (b) la Relazione peritale “non ha mai escluso l’efficienza eziologica della mancata apertura degli airbags laterali rispetto ai danni da costui lamentati”.
La Corte di Cassazione dà ragione alla vittima.
In tema di nesso di causalità, il nesso (di causalità) materiale -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale- consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell’ascrivibilità in termini di preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.
E difatti è pacifico che in ambito civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest’ultimo verificato. E qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell’evento non sia causa dell’altro).
Quindi, il Giudice di merito deve “eliminare dalle ipotesi valutabili” quelle meno probabili e successivamente analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili; infine scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.
Non è richiesta invero né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l’altra al 40%, ad esempio).
Questo significa che il Giudice, nella sua valutazione, non deve limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell’indagine probatoria.
Quando si discorre di responsabilità civile non può negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative; il Giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Quando questo accertamento non è possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse.
Tutti questi principi non sono stati applicati dalla Corte di appello di Venezia. I Giudici, all’esito della CTU, hanno escluso il nesso causale tra la mancata apertura dell’air bag e le lesioni fisiche lamentate perché “impossibile affermare che l’attivazione degli airbag laterali avrebbe impedito l’evento lesivo al capo o avrebbe comportato delle conseguenze lesive apprezzabilmente minori, e non essere dato sapere se il conducente fosse privo di coscienza fin dal principio del sinistro e pertanto se il suo corpo, invece di essere proteso e tonico nel tentativo di limitare gli effetti delle sollecitazioni ricevute dalla carambola, si fosse comportato come un peso morto.”
Ancora, nella parte in cui, a fronte dell’affermazione della CTU secondo cui “si può solo affermare che la mancata apertura degli airbag, riducendo la protezione laterale, possa aver contribuito a potenziare il meccanismo d’azione delle multiple lesioni contusive corticali dovute allo scuotimento del cervello”, è pervenuta a concludere che tale affermazione deve essere letta unitamente alla restante parte dell’elaborato arrivando ad affermare che “si rimane nel campo delle mere possibilità: non può essere sufficiente per individuare un nesso causale fra evento e danno, anche secondo la regola del “più probabile che non”.
Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno

