Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 settembre 2025, n. 24344
La Corte di Cassazione conferma che la responsabilità del notaio non si configura quando l’omissione riguarda un atto formale e non provoca un effettivo pregiudizio economico. Nel caso esaminato, la mancata annotazione di un fondo patrimoniale non ha determinato alcuna perdita concreta per i coniugi, rendendo insussistente il diritto al risarcimento. Non sussiste un danno-evento, bensì un mero pericolo non assistito da alcuna tutela risarcitoria. Inesistente sarebbe, quindi, anche il danno conseguenza che il Giudice d’appello (come il primo grado) avrebbe identificato nella somma versata per la transazione. La S.C. decidendo nel merito rigetta la domanda avanzata dai coniugi.
La vicenda giudiziaria
I coniugi citano a giudizio il Notaio per ottenerne il risarcimento dei danni di Euro 500.000,00 derivati da responsabilità professionale, avendo egli omesso di annotare a margine dell’atto di matrimonio ex articolo 162, quarto comma, c.c. l’atto costitutivo di Fondo Patrimoniale per la famiglia.
Il Tribunale di Bolzano accoglie la domanda, invece la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigetta il gravame in toto.
La coppia deduce in Cassazione che la giurisprudenza di legittimità insegna che la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale non si costituisce sulla base del solo fatto integrante l’inadempimento.
Il creditore “danneggiato” deve dunque dimostrare l’esistenza di un concreto danno consistito in effettiva diminuzione del patrimonio come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Nel caso in esame, invece, si sarebbe violato l’articolo 1223 c.c., perché gli attori non avrebbero patito alcunché, al contrario godendo di una locupletazione patrimoniale: le due fideiussioni prestate per oltre due milioni di euro, sarebbero state transatte per solo Euro 500.000,00, conservando la piena proprietà degli immobili oggetto del Fondo Patrimoniale, mai sottoposti a pignoramento ed espropriazione forzata.
Non sussiste un danno-evento ma un mero pericolo
Quanto sopra significa che non sussisterebbe un danno-evento, bensì un mero pericolo, in quanto tale non assistito da alcuna tutela risarcitoria. Inesistente sarebbe, quindi, anche il danno conseguenza che il Giudice d’appello (come il primo Giudice) avrebbe identificato nella somma versata per la transazione. Ad ogni modo, non si sarebbe pagato un debito altrui per fatto imputabile all’omissione del Notaio, bensì un debito proprio assunto dai coniugi quando avevano prestato fideiussione per una società a responsabilità limitata.
Comunque, quello che il Giudice di merito ha qualificato danno è errato perchè i coniugi non hanno subito alcuna diminuzione patrimoniale dalla transazione con la Banca, anzi avrebbero ottenuto un accrescimento per avere pagato di meno un debito assai superiore; e nessuno dei beni del Fondo Patrimoniale sarebbe stato sottratto.
Inoltre mancherebbe in questo preteso danno-conseguenza la lesione di un interesse meritevole di tutela ex articolo 1223 c.c., e mancherebbe il carattere di ingiustizia del preteso danno, non ravvisabile nel pagamento espletato per estinguere una pregressa posizione debitoria oggetto di titolo esecutivo passato in giudicato.
La responsabilità professionale del notaio
L’azione di Responsabilità contrattuale nei confronti di professionista che abbia violato i suoi obblighi è accoglibile se e nei limiti in cui sussista effettivamente un danno, onde è necessario valutare se gli asseriti danneggiati, con ragionevole certezza, avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il Notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Fermo e impregiudicato il fatto che il Giudice d’appello avrebbe illegittimamente riconosciuto un danno evento inesistente. Infatti, i Giudici di appello avevano dichiarato una iscrizione ipotecale da parte della Banca sugli immobili dei coniugi conferiti in Fondo Patrimoniale. Quindi, sempre secondo la Corte di appello, il pericolo di perdere i predetti immobili sussisteva ed era attuale. Tale pericolo, considerato che detti beni erano capienti per la soddisfazione dell’intero credito, ha indotto i coniugi ad avviare le trattative con la creditrice; e il pericolo di perdere i beni conferiti nel Fondo non era escluso nemmeno dall’esistenza di altri beni nel patrimonio degli appellati .
Ebbene quello che ha indicato la Corte non è un danno, bensì un pericolo. Non è possibile, infatti, nel contesto delle argomentazioni sopra riportate, ritenere che la Corte di appello abbia considerato come conseguenza l’iscrizione di ipoteca: discorre di “intenzione” alla esecuzione immobiliari dei beni ipotecati. Il ragionamento è del tutto errato e paradossale.
Secondo il ragionamento dei Giudici di secondo grado, il classico debito costituirebbe un danno per il debitore: tuttavia, le norme giuridiche non collocano i rapporti negoziali dal contenuto corrispettivo nell’area dell’illecito e pertanto della fonte di danno, bensì in quella delle relazioni patrimoniali di reciproco interesse sorte da accordi in cui sono confluite le libere volontà delle parti.
Quindi, non si può logicamente argomentare che sia stata la condotta erronea del Notaio a spingere la coppia ad adempiere il rapporto negoziale con la banca, perché la fonte dell’adempimento risiede nel rapporto negoziale stesso, e l’errore di un terzo non si è inserito nella sequenza di concausazione fattuale-giuridica di un esatto adempimento, comunque dovuto, da una parte contrattuale alla sua controparte.
Tutto quanto indicato conduce alla cassazione della sentenza e alla decisione nel merito, nel senso del rigetto della domanda avanzata contro il Notaio.
Avv. Emanuela Foligno
