Tribunale Modena sez. II, 18/06/2024
Interessante decisione di merito che tratta del criterio di comune diligenza applicabile alla responsabilità per custodia e rigetta la domanda di risarcimento della vittima.
La vittima sostiene di essere caduta il giorno 27.12.2020 alle ore 11:30 circa, mentre si recava a piedi presso l’isola ecologica comunale posta in Via Rocca a Modena a causa della presenza di ghiaccio sull’asfalto.
La donna ha svolto azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – o, in subordine, ex art. 2043 c.c. – nei confronti del Comune di Modena, invocando, come detto, il risarcimento dei danni. Il Tribunale inquadra la fattispecie nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e, dunque, è onere della vittima provare l’evento dannoso e il nesso di causalità con il bene che lo avrebbe determinato.
Il Giudice, espletata la fase istruttoria, ritiene che l’evento sia stato causato dalla disattenzione della stessa danneggiata.
A rigor di ciò è stato considerato che il sinistro è avvenuto in una soleggiata giornata e che, nei giorni precedenti, vi erano state precipitazioni nevose ed un clima particolarmente rigido. Per tale ragione era del tutto prevedibile, secondo un criterio di comune diligenza, che le strade ed i marciapiedi potessero essere ghiacciati e, quindi, pericolosi per la circolazione.
Oltretutto, l’isola ecologica in questione è posta in una strada in discesa e quindi ancor più insidiosa in caso di fondo ghiacciato.
Ad ogni modo, le condizioni metereologiche richiedevano una particolare cautela proprio per evitare cadute o scivoloni: al riguardo le rappresentazioni fotografiche sono più che esaustive nel dimostrare che la sede stradale ghiacciata era del tutto visibile.
Per tutte le ragioni suddette non può ragionevolmente discorrersi di insidia, essendo provato che la presenza dello strato di ghiaccio, oltre che visibile, era prevedibile ed evitabile da parte di una persona avveduta e diligente.
La domanda viene respinta con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno

