Cassazione penale, sez. IV, dep. 02/07/2024, n.25772
Il Tribunale di Trani (sent. 7/07/2020) dichiara il datore di lavoro –committente dei lavori- colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro per la morte di 2 operai verificatasi il 8 aprile 2014.
La Corte di appello conferma il merito.
Al datore di lavoro committente delle opere viene contestato di avere fatto svolgere la manutenzione degli impianti di depurazione senza fare sospendere le lavorazioni ittiche inerenti al ciclo produttivo, esponendo i lavoratori addetti allo spurgo al rischio dell’anomalo funzionamento dell’impianto di depurazione, e di non aver informato l’impresa addetta alla manutenzione della pericolosità dello stato dei luoghi.
Relativamente alla colpa specifica, gli viene contestato di non aver valutato i rischi inerenti all’impianto di depurazione, il cui mancato funzionamento avrebbe potuto comportare la presenza di gas (metano e acido solfidrico a seguito dei processi di decomposizione) ; di non aver provveduto alla regolare manutenzione tecnica dell’impianto di depurazione; di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa chiamata per la depurazione dell’impianto; di non aver cooperato con il datore di lavoro della suddetta impresa nell’attuazione delle misure antinfortunistiche; di non aver coordinato gli interventi antinfortunistici anche in relazione al rischio interferenziale; di non aver elaborato il D.U.V.R.I.; di non aver presidiato all’attività di spurgo dell’impianto di depurazione anche attraverso un preposto formato e informato.
Il tragico duplice infortunio mortale
Alle ore 11:00 dell’8 aprile 2014 si verificava un infortunio durante le operazioni di spurgo della vasca di sollevamento dell’impianto di depurazione delle acque di lavorazione provenienti dall’opificio, le operazioni di spurgo venivano commissionate dalla ditta dell’imputato alla ditta RE Snc, le due vittime erano dipendenti di quest’ultima.
Il lavoro commissionato consisteva nella disostruzione di un tratto della condotta dell’impianto di depurazione delle acque di lavorazione, precisamente il tratto che collega il primo pozzetto di ispezione all’ultima vasca di sollevamento prima dell’immissione dei liquami nella fogna consortile; nel corso di tale attività imprevedibilmente cadeva all’interno della vasca un tombino in ghisa delle dimensioni di cm. 50 x 70 e del peso di kg. 73. Al termine dell’operazione di spurgo, eseguita dall’esterno con l’impiego di una sonda idrojet introdotta nel pozzetto di ispezione, il datore di lavoro, utilizzando una scala metallica in dotazione all’autospurgo, era sceso all’interno della vasca, nel frattempo svuotata mediante pompe di aspirazione collegate con l’autocisterna, per recuperare il tombino, giunto sul fondo perdeva conoscenza; uno dei due operai, resosi conto della gravità della situazione, scendeva tramite la medesima scala all’interno della vasca, sollevava l’uomo verso l’apertura dove era presente l’altro operaio insieme all’idraulico che assisteva all’operazione; questi ultimi afferravano l’uomo adagiandolo sul piazzale; uno dei due operai, resosi conto che il collega (nonché padre) giaceva esanime sul fondo della vasca, si calava a sua volta nella cisterna per soccorrerlo, restando subito privo di sensi; la vasca si era, poi, riempita d’acqua sommergendo i due corpi.
La causa della morte dei 2 operai veniva accertata in “asfissia primitiva meccanica violenta da sostituzione dell’ossigeno contenuto nell’aria ambiente con metano e acido solfidrico“, dunque per assunzione combinata per via respiratoria di metano e acido solfidrico.
La Corte di Appello ha attribuito rilievo alla testimonianza del titolare della ditta di spurghi, persona offesa costituita parte civile, in merito alla ricostruzione del fatto; per altro verso, le difformi dichiarazioni rese dall’idraulico sempre presente sin dall’inizio delle operazioni commissionate, sono state considerate dalla Corte inutilizzabili ai sensi dell’art.63, comma 2cpp., trattandosi di dichiarante a carico del quale erano emersi precisi indizi di reità in quanto “preposto di fatto” che aveva, su incarico del titolare dell’ittica contattato l’impresa di spurghi RE e seguito tutte le operazioni nel corso delle quali si era verificato l’infortunio, inoltre il suddetto idraulico aveva modificato a suo tempo l’impianto con la creazione della tubazione che bypassava tutte le vasche intermedie di depurazione.
Il Giudice di Appello ha confermato la decisione di primo grado tanto con riguardo all’ambito del rischio del quale l’imputato dovesse considerarsi gestore, quanto in merito al collegamento causale tra le condizioni di abbandono dell’impianto e l’infortunio, quanto infine a proposito della prevedibilità dell’evento quale conseguenza delle omissioni contestate al titolare dell’ittica.
Inoltre, i medesimi Giudici hanno dato atto che l’impresa di spurghi non era stata scelta sulla scorta di una previa verifica di idoneità tecnico-professionale e che fossero da rimproverare all’imputato anche plurime omissioni correlate a specifici obblighi prevenzionistici.
Il committente dei lavori ricorre in Cassazione, che rigetta e conferma il secondo grado.
Viene censurata, tra le altre, la testimonianza del dipendente della ditta di spurghi il quale non avrebbe riferito che l’incarico consistesse, oltre che nel disostruire la condotta, anche nel pulire la vasca alla quale la tubazione era collegata. Anzi secondo la tesi dell’imputato, nella sentenza di primo grado si era, anzi, chiarito che a richiedere il lavoro aggiuntivo, ossia la pulitura della vasca, fosse stato l’idraulico.
Gli Ermellini, innanzitutto, passano al vaglio la dinamica degli eventi come ricostruiti nei due gradi di merito.
Il Tribunale ha ritenuto che né l’apertura del tombino, né la discesa all’interno della vasca al fine di recuperare il tombino, accidentalmente precipitato al suo interno, fossero operazioni abnormi.
L’apertura del tombino non poteva essere considerata evenienza imprevedibile, così come la necessità della pulitura della vasca, in considerazione delle pessime condizioni di manutenzione dell’impianto e del tempo trascorso dall’ultimo intervento.
Ad ogni modo, entrambe le circostanze sono prive di decisività poiché il ragionamento probatorio si è incentrato sul fatto che né l’apertura del tombino, né l’ingresso nella vasca (per recuperare il tombino e/o per la pulizia), fossero sviluppi imprevedibili del lavoro di disostruzione commissionato alla ditta RE.
Il ragionamento dei due Giudici di merito si è fondato sulle dichiarazioni rese e sulla prova scientifica riguardante i reflui non trattati che, a causa della disattivazione di cinque vasche dell’impianto di depurazione, stagnavano nelle vasche tra loro comunicanti e defluivano, per sedimentazione grossolana e tracimazione, nella vasca ove si è verificato l’infortunio mortale dei due operai. In tale vasca i reflui erano stagnanti in misura molto superiore a quella delle altre vasche proprio a causa dell’otturazione del tubo di scarico che l’impresa RE avrebbe dovuto disostruire. La vasca, appena svuotata dalle proboscidi del camion dell’impresa RE, si era nuovamente riempita per tracimazione in quanto il ciclo produttivo, non interrotto, continuava a mandare reflui.
Il ragionamento che ha condotto entrambi i Giudici di merito ad attribuire all’imputato la causa della presenza di gas nocivi, non è frutto di alcun travisamento, come vorrebbe fare credere la tesi difensiva dell’imputato.
Secondo la tesi dell’imputato, l’operazione di aspirazione del contenuto della vasca messa in atto dall’impresa RE avrebbe provocato la risalita di gas tossici dalla rete fognaria alla predetta vasca. Tale tesi non è stata ritenuta convincente in quanto non esclude l’afflusso, in base al medesimo processo causale, anche di gas tossici provenienti dai reflui contenuti nelle vasche bypassate.
La motivazione con la quale i Giudici di appello, come il primo Giudice, hanno spiegato perché fosse da privilegiare la ricostruzione del processo causale che ha ricondotto allo stato di abbandono del depuratore la presenza di gas nella vasca, non risulta affetta da vizi.
Infine, il ragionamento del processo causale che è stato ritenuto all’origine delle emissioni di gas letali è stato ulteriormente censurato dall’imputato sotto il profilo dell’assenza di causalità della colpa.
Secondo la tesi dell’imputato egli non poteva rispondere delle conseguenze letali di un comportamento abnorme delle vittime del quale non era informato. L’apertura della vasca del depuratore, da cui si è originato a monte il processo causale che dalla caduta del tombino ha condotto le vittime a calarsi nella vasca, era evenienza abnorme, eccentrica, del tutto estranea all’area di rischio della quale l’imputato potesse considerarsi garante.
Tuttavia, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha fornito congrua e corretta motivazione esponendo che né l’apertura del tombino, né l’ingresso nella vasca, vuoi per recuperare il tombino vuoi per pulirla, fossero sviluppi imprevedibili del lavoro di disostruzione commissionato.
Sul punto la S.C. rammenta che la condotta dell’infortunato non elide il nesso di causa tra l’azione o l’omissione dell’agente e l’evento sul mero dato probatorio che il soggetto passivo abbia posto in essere un’azione non necessaria per l’espletamento del compito affidatogli.
È ormai pacifico che la condotta del lavoratore è da ritenersi abnorme, e dunque idonea a escludere il nesso di causalità, quando attiva un rischio esorbitante.
Avv. Emanuela Foligno
