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Trasfusioni di sangue infetto, il Giudice può discostarsi dalla CTU solo con motivazione adeguata

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22388

In materia di trasfusioni di sangue infetto, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il Giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma può discostarsene solo con una motivazione adeguata, completa e coerente, che chiarisca le ragioni per cui le risultanze peritali non sono state accolte e dimostri la correttezza del percorso logico-scientifico seguito nella decisione.
Interessante disamina del criterio di evidenza del probabile e del nesso causale con pronunzia della S.C. di tre importanti principi di diritto.

Il caso

I familiari della vittima si rivolgono al Tribunale di Brescia per ottenere la condanna del Ministero della Salute, a seguito del decesso avvenuto a causa dell’aggravamento dell’epatite post-trasfusionale contratta dal paziente a causa di emotrasfusioni avvenute nel 1984 e nel 1985 durante un ricovero presso gli Spedali Civili di Brescia.

La CTU medico-legale concludeva nel senso che la vittima aveva contratto l’epatite C in seguito alle trasfusioni eseguite presso gli Spedali Civili di Brescia, verosimilmente, nell’anno 1984, e che non erano evidenziabili altri fattori causali che potessero spiegare l’insorgenza della predetta patologia. Affermava, inoltre, che l’infezione da HCV si era successivamente evoluta prima in cirrosi epatica e poi in carcinoma epatocellulare, concause della morte.

Il Tribunale di Brescia, rigetta l’eccezione di prescrizione, condanna il Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale, previa compensazione con l’assegno erogato una tantum ai sensi della Legge n. 210/1992.

Con sentenza n. 1093/2023, la Corte di Brescia accoglie il gravame del Ministero e rigetta le domande risarcitorie per insussistenza del nesso causale tra patologia e decesso.

L’intervento della Cassazione

Secondo i congiunti della vittima, la Corte lombarda avrebbe erroneamente applicato il principio del più probabile che non, in quanto: a) non ha attribuito preponderanza, quali concause del decesso, a enunciati scientifici che hanno ricevuto conferma probatoria sulla base delle prove disponibili; b) ha escluso l’efficacia concausale di una patologia documentalmente indicata come causa iniziale ed intermedia del decesso; c) ha escluso l’efficacia concausale del carcinoma epatico sulla base di proprie valutazioni, smentite dalla documentazione medica in atti. Lamentano inoltre erroneo utilizzo dei poteri di peritus peritorum, dal momento che, al fine di discostarsi dalle conclusioni della C.T.U., è stata svolta una valutazione fondata su elementi dedotti dalla scienza privata, sull’esame di documenti medici agli atti effettuato secondo personali criteri di giudizio.

Le censure sono fondate.

Nel nostro ordinamento vige in astratto il principio judex peritus peritorum, in virtu’ del quale e’ consentito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l’unico onere del Giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice

Detto in altre parole, le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice, il quale, tuttavia, può legittimamente disattenderle solo attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, mediante l’indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU.

Quindi, come visto, in caso di discostamento dalle conclusioni peritali, il Giudice di merito è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, perchè deve dare conto, accuratamente, delle ragioni della sua scelta in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che sia ancorato alle risultanze processuali ed evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico.

Detto, anzi ribadito, ciò, dalla decisione di secondo grado risulta: a) che la Corte di Brescia ha dapprima riportato le risultanze della CTU espletata in primo grado, secondo cui la contrazione dell’infezione, ed il conseguente carcinoma epatico, è da ritenersi concausa della morte, in quanto la prognosi dell’epatocarcinoma cellulare è invariabilmente infausta … la prognosi comunque nel breve termine sarebbe stata negativa; b) che successivamente è tuttavia così pervenuta a motivare: …… si reputa che tra le varie patologie di cui il paziente era affetto è più probabile che non che la causa della sua morte sia da ascriversi non al linfoma di Hodgkin, che risultava dalle cartelle cliniche in remissione sin dal 1992, e non al carcinoma epatico che era stato trattato con chemioembolizzazione, ma, piuttosto, alle plurime patologie (diabetemellito tipo 2, insufficienza renale) concomitanti con quella cardiaca – mai risolta nonostante l’intervento di sostituzione valvolare mitralica ed aortica, avvenuto nel 2005 -, patologia quest’ultima (originata dalla terapia radiante e chemioterapia, in conseguenza del Linfoma di Hodgkin) che, nell’aprile 2007, due mesi prima del decesso, aveva determinato un ricovero presso gli Spedali Civili di Brescia con diagnosi principale alla dimissione di scompenso cardiaco congestizio e che nel giugno 2007 fu individuata quale causa finale della morte: causa intermedia: valvolopatia severa post attinica; causa finale: insufficienza cardiorespiratoria in incomprensibile insufficienza renale.

Le motivazioni della Corte di Appello sono decrittive

Orbene, le argomentazioni svolte dalla Corte bresciana sono del tutto descrittive. Vengono infatti svolte sul rilievo della mera esistenza di condizioni cliniche del paziente e della loro mera sequenza, o cronologia temporale, mediante affermazioni generiche ed assertive, al punto da risultare non intellegibili ed inferiori al cd. minimo costituzionale della motivazione.

Il risultato è una motivazione solo apparente, dato che non tiene conto della circostanza che la C.T.U, in ambito di malpractice sanitaria, è percipiente e dunque non può essere disattesa in modo generico e assertivo. Risulta pertanto del tutto inadeguato il passaggio motivazionale con cui la Corte di merito esclude rilevanza, quale concausa dell’exitus, al carcinoma epatico conseguente alla trasfusione di sangue infetto.

Il Giudice di merito deve risolvere, attraverso corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione; la riscontrata carenza sotto tale profilo si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Pare rilevante evidenziare sul punto che, nel discostarsi dalle risultanze peritali con lo svolgimento di argomentazioni puramente descrittive ed assertive, la Corte di merito è anche incorsa nella non corretta applicazione del principio di causalità.

Osservazioni

La verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso, deve, come noto, compiersi sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato attraverso gli elementi disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).

Il principio è stato, nel corso degli anni, puntualizzato e raffinato (ad esempio Cass., 21 luglio 2011, n. 15991; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3390) nel senso della necessità di una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità.

L’ineludibile esigenza di ancorare l’accertamento del nesso causale alla concretezza della vicenda storica comporta una traslazione della regola sostanziale in quella processuale ed impone di calare il giudizio sull’accertamento del nesso causale all’interno del processo, così da verificare, secondo il prudente apprezzamento rimesso al Giudice del merito la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all’esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili.

Da qui sorge il criterio della c.d. evidenza del probabile nell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale, che, dunque, non si risolve nella preponderanza dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”), tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili.

In tale ottica, conferma di tale impostazione si rinviene dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (in particolare sentenza del 21 giugno 2017 (C-621/15), in tema di interpretazione dell’art. 4 della direttiva 85/374 in materia di responsabilità da prodotto difettoso, in controversia riguardante un’azione risarcitoria contro il produttore di un vaccino per il danno derivante da un asserito difetto di quest’ultimo), la quale ha ritenuto che la prova del nesso causale possa anche derivare da quella indiziaria, fornita dall’attore, pur in assenza di “certezze” scientifiche (in termini positivi o negativi), ma potendosi fondare “su un complesso di indizi la cui gravità, precisione e concordanza… consentono” al giudice “di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione” – ossia la sussistenza dell’anzidetta connessione – “corrisponda alla realtà”.

Analogamente, la Corte EDU, nella sentenza 27 marzo 2025.

In conclusione, il ricorso viene integralmente accolto.

I principi di diritto

La Corte del rinvio dovrà attenersi ai sottoelencati principi di diritto:

1.In tema di accertamento della responsabilità e del nesso causale tra emotrasfusioni di sangue infetto e decesso, qualora il giudice intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è tenuto a fornire una motivazione adeguata e non meramente apparente che spieghi in modo esauriente le ragioni del mancato recepimento.

2. Nel caso di concause del decesso, il semplice riferimento alla presenza di una patologia concomitante, quale possibile causa alternativa, non è idoneo a giustificare l’esclusione del nesso eziologico con l’infezione contratta, dovendo invece il giudice motivare specificamente sulla preponderanza dell’una o dell’altra causa secondo il criterio del “più probabile che non”.

3. La motivazione della sentenza deve consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per discostarsi dalle conclusioni peritali, non potendo limitarsi a mere affermazioni apodittiche o generiche che non permettano di comprendere le ragioni del convincimento. Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude di per sé il rapporto di causalità tra l’evento lesivo principale e il decesso, dovendo essere valutata la loro effettiva incidenza causale attraverso un’analisi specifica e motivata.

Redazione

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