autonomia-nella-deambulazione

Supervisione e autonomia nella deambulazione ai fini della legge 18/1980 art. 1

C’è ancora bisogno di dire che la vigilanza equivale all’assistenza attiva?

Evidentemente si, o almeno cosi pare pensare la Cassazione che si è trovata, quasi a fine 2025 a dover ribadire – in tema di spettanza di indennità di accompagnamento – un concetto che appariva ormai tanto consolidato quanto semplice.

Con l’ordinanza 28212 dello scorso 23 ottobre la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha confermato il seguente principio di diritto: la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulare) non potesse essere compiuta in autonomia e risulta altresì che tale attività non fosse episodica ma continuativa.

La vicenda

La vicenda in commento nasce da una impugnazione per violazione di legge, di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 445 bis. cpc n. 6, impugnazione portata avanti per la retrodatazione del beneficio riconosciuto ad istante successivamente mancato.

Dalla motivazione a supporto del rinvio si comprende come il sottostante giudizio di merito fosse stato fortemente carente in quanto basato su una valutazione medico legale che prendeva le mosse da presupposti errati.

Tale erroneità si rinviene nella confusione – sottolineata dai giudici di legittimità – tra i criteri notoriamente alternativi di concessione della indennità di accompagnamento.

Anche a fronte di una sostanziale autonomia secondo l’indice di Barthel non è automatico che si sia in presenza di una conservazione della funzione deambulatoria tale da consentire una deambulazione autonoma e sicura.

Si ribadisce – con poche parole – anche sintetiche trattandosi di un provvedimento di legittimità l’alternatività dei requisiti sanitari che consentono il riconoscimento della indennità di accompagnamento l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita da un lato e, dall’altro, l’impossibilità di deambulare senza il supporto di un accompagnatore.

Un principio granitico confermato da decenni di precedenti nella giurisprudenza di settore.

Ora, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo 1 L. n. 18/1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento – ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza – il Giudice deve procedere ad una effettiva, e concreta, valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, verifica che nel caso di specie è mancata.

Ed è proprio sulla mancata verifica – da parte del Tribunale per il tramite dell’ausiliare nominato della sostanziale identità delle diagnosi rese a distanza di circa un anno anteriormente al decesso dell’originario istante – che l’ordinanza trova la chiave di volta per smontare il ragionamento del Tribunale territoriale che aveva negato la retrodatazione del beneficio riconosciuto.

Il riconoscimento della deambulazione con supervisione

Il riconoscimento della deambulazione con supervisione come atto sostanzialmente non autonomo costituisce un vero e proprio cambio di rotta ed una novità nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi due lustri.

Le ultime decisioni avevano infatti ripetutamente negato il beneficio ex art. 1 legge 18/80 in fattispecie nelle quali risultava conservata una capacità deambulatoria sia pure con ausili e supporti, ma certamente tale da non essere esente da un rischio di caduta molto elevato, rispetto alla deambulazione fisiologica, pur senza arrivare alla sua completa mancanza.

Ci troviamo di fronte alla sostanziale conferma di validità di principi di diritto ormai risalenti per i quali la situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assunte per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto,

È stato inoltre chiarito che non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all’indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l’intera giornata potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell’accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive.

Ci troviamo di fronte ad un tipico caso di deambulazione assistita in termini di supervisione di sicurezza laddove, la persona presente deve controllare che il paziente si muova in adeguate condizioni di sicurezza.

Ad esempio, può verificare che indossi calzature consone (chiuse e dotate di lacci), che vi sia sufficiente spazio libero da ostacoli (in caso contrario, rimuoverli) o che non sia un ambiente troppo buio e pericoloso.

Ma vigilare è davvero rimanere passivi? Riteniamo di no, se è vero che la vigilanza nella deambulazione (per i pazienti anziani ma non solo) si basa su una valutazione complessiva della loro autonomia, sull’uso di ausili adeguati (come deambulatori o bastoni) e sull’adeguamento dell’ambiente domestico per prevenire le cadute, tutte questioni che nella fattispecie concreta non sono state verificate o la cui valutazione non è stata considerata in modo adeguato.

Considerato inoltre che la caduta può essere considerata come la conseguenza di una complessa interazione di numerosi fattori di rischio, estremamente connessi tra loro, in generale a genesi multifattoriale

Il problema delle cadute negli anziani non è semplicemente legato all’elevata incidenza, ma al fatto che all’incidenza si associa la facilità che la caduta abbia come conseguenza un trauma o una lesione.

Inoltre le cadute hanno un alto impatto disabilitante autonomo generalmente conosciuto come sindrome ansiosa post-caduta, che porta l’individuo a ridurre il movimento, gli spostamenti e le attività quotidiane, magari svolte in modo eccessivamente cauto, proprio per paura di cadere.

Ciò contribuisce a ridurre l’autostima e la forza muscolare, favorendo una deambulazione anormale e, a lungo andare, un ulteriore aumento del rischio di caduta e di isolamento sociale.

Per logica e per diritto quindi se una persona non può essere lasciata sola perché rischia di provocare danni a se o ad altri per l’elevata possibilità di incorrere in cadute, anche se di fatto deambula autonomamente, si configura diritto ad indennità di accompagnamento, anche a fronte di una assistenza prevalentemente passiva.

Pur nella consapevolezza della non vigenza del precedente vincolante in Italia si apre forse, una opportunità di tutela con un’ottica parzialmente diversa da quella ultimamente applicata e certamente con un maggiore grado di inclusività, rispetto tanto alla società che al servizio giustizia.


Avv. Silvia Assennato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati