Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 settembre 2025, n. 25921
Nel caso di un dipendente infortunato, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento dei danni solo se dimostra che la prestazione del collaboratore era insostituibile o difficilmente sostituibile. L’analisi del tribunale e della corte d’appello conferma che il risarcimento limitato al danno emergente comprende le retribuzioni e i contributi obbligatori versati durante l’assenza, mentre ulteriori pretese richiedono la prova dell’impossibilità di sostituire il lavoratore. La decisione ribadisce il principio secondo cui l’onere probatorio in materia di danni da assenza grava sull’attore.
La vicenda
L’Autonoleggio cita a giudizio l’assicurazione, proprietario e conducente del veicolo responsabile del tamponamento. Dal 2012 aveva alle proprie dipendenze un operaio specializzato, quarto livello, assunto a tempo indeterminato che, alla guida del suo motoveicolo, era stato tamponato dal veicolo che lo seguiva, a sua volta tamponato dall’autoveicolo (chiamato difatti a giudizio).
Per effetto del tamponamento l’operaio era rimasto gravemente infortunato e si era assentato dal lavoro sino 10 maggio 2017. L’autonoleggio, in qualità di datore di lavoro, aveva corrisposto al dipendente le relative prestazioni retributive, provvigionali e previdenziali, ma si era trovata priva di un’unità lavorativa la cui alta specializzazione aveva reso di fatto impossibile provvedere alla sostituzione del dipendente.
A causa dell’assenza del dipendente, l’attrice era stata costretta a contrarre la propria produttività rinunciando a svariate commesse con conseguente danno di Euro 167.000,00 e chiede che i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento del danno emergente (costi sostenuti per Euro 17.014,24) e del lucro cessante (Euro 167.527).
I giudizi di merito
Il Tribunale di Biella rigetta le domande in quanto il dipendente infortunato sarebbe stato agevolmente sostituibile mediante diversa organizzazione interna, o temporanea assunzione di un esterno, ragione per cui, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, l’attrice avrebbe potuto evitare il danno. Il Tribunale, inoltre, dò atto che l’assicurazione del veicolo tamponante aveva già corrisposto in favore di parte attrice la somma di Euro 17.021,81 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il dipendente durante il periodo di malattia conseguente al sinistro. Secondo il Tribunale non era dimostrata l’impossibilità di sostituzione del collaboratore mancando una chiara allegazione e prova: 1) del danno in punto an e quantum, 2) dei seri tentativi di sostituzione del dipendente; 3) del nesso di causalità, con conseguente assorbimento di qualsivoglia altra questione sul punto. La Corte di appello conferma la decisione di primo grado.
L’intervento della Cassazione
Sulla sostituzione del dipendente, l’autonoleggio sostiene che non era suo onere fornire la prova della eccezione svolta da parte convenuta in ordine alla ordinaria diligenza nella gestione del danno (ricerca di personale sostitutivo). L’attrice aveva già fornito prova dei due elementi costitutivi, alternativamente richiesti in ordine all’ulteriore pregiudizio reclamato (oltre all’esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori).
La censura non coglie nel segno, non sussiste alcuna errata inversione dell’onere della prova, ma la corretta applicazione della regola secondo la quale la dimostrazione dei fatti principali della pretesa è a carico dell’attore.
Al riguardo i Giudici di appello hanno correttamente osservato che l’infungibilità e/o la non agevole sostituibilità della prestazione lavorativa rappresenta un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, ragion per cui il relativo onere probatorio continua a gravare sull’attore ex art. 2043 c.c. e non sul convenuto ex art. 1227, 2 comma, c.c..
La sentenza a Sezioni Unite del 12 novembre 1988
Come è noto, con la sentenza a Sezioni Unite del 12 novembre 1988 n. 6132, è stato stabilito che: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)”.
Il datore di lavoro, tuttavia, potrà richiedere unicamente il risarcimento dei danni immediati e diretti con specifico riferimento agli eventuali oneri contributivi e retributivi che sarà tenuto comunque a versare. In assenza di prestazione lavorativa, quindi, potrà esigere dalla Compagnia assicuratrice la quota di retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la Tredicesima, la Quattordicesima, la Gratifica Natalizia, il Premio di Produzione, il TFR etc.) nonché le ferie non godute e comunque maturate in tale periodo. Inoltre, il datore ha diritto al risarcimento dei danni direttamente cagionatigli dalla privazione delle energie lavorative del dipendente rimasto leso a causa di un errore costituente fatto illecito, posto che l’assenza del lavoratore priva l’imprenditore delle forze che quel prestatore, in quel certo periodo, sarebbe stato vincolato a prestare esclusivamente in favore dell’azienda alla quale è legato dal rapporto di lavoro.
La prova dell’insostituibilità del lavoratore
Nel nostro caso, i pregiudizi sono stati causati dal responsabile del sinistro, da cui è scaturita la malattia del dipendente che gli ha impedito di svolgere la sua attività; oltre ciò il datore di lavoro danneggiato può allegare la “insostituibilità” del lavoratore, sulla base della particolare specializzazione dello stesso e dell’assetto organizzativo dell’impresa, tale da non prevedere una duplicazione di competenze anche specialistiche, salva e impregiudicata la allegazione del nesso causale.
I Giudici di appello hanno ritenuto che “dalle prove per testi assunte nei gradi di merito, nonché dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, non risulta raggiunta la prova da parte dell’odierno ricorrente della infungibilità e/o non agevole sostituibilità della prestazione lavorativa svolta dal Sig. C”.
Per le indicate ragioni il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
