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Responsabilità sanitaria, medici senza colpa ma la struttura risponde per carenze organizzative


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26056

La Cassazione censura la decisione che aveva escluso la responsabilità dell’ASL sulla sola base dell’assenza di colpa dei medici. Necessario verificare il fatto proprio dell’ente e il nesso con il danno

La struttura sanitaria può rispondere non soltanto per le condotte colpose dei medici e del personale di cui si avvale, ma anche per un proprio inadempimento organizzativo. L’assenza di colpa dei singoli sanitari non consente quindi di escludere automaticamente la responsabilità dell’ente: il giudice deve verificare se una carenza della struttura abbia contribuito causalmente al danno subito dal paziente.

È il principio affermato dalla Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 26056 del 1° ottobre 2026, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, disponendo un nuovo esame della domanda risarcitoria nei confronti dell’ASL Roma 5.

Il caso della meningite tubercolare

La vicenda riguarda una bambina ricoverata presso un ospedale laziale per un malessere generale. La minore era stata trattata per un’infezione con antibiotici e tachipirina, ma era affetta da meningite tubercolare. Dopo il trasferimento presso un’altra struttura sanitaria della Capitale, la bambina era entrata in uno stato vegetativo permanente.

I genitori, agendo anche quali rappresentanti della figlia, e la sorella avevano convenuto in giudizio i medici della struttura e l’ASL romana, sostenendo che il ritardo nella diagnosi fosse stato determinato anche dalla mancata valorizzazione di un’informazione riferita al momento del ricovero: il padre della bambina era affetto da tubercolosi.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’informazione non era stata trasmessa ai medici curanti né riportata nella cartella clinica. La consulenza tecnica avrebbe evidenziato che tale omissione aveva impedito ai sanitari di disporre di un quadro clinico completo e di orientare tempestivamente gli accertamenti verso la patologia tubercolare.

Il Tribunale di Tivoli aveva accolto la domanda, riducendo l’importo del risarcimento rispetto a quello richiesto. La Corte d’Appello di Roma aveva invece riformato integralmente la decisione e rigettato la domanda risarcitoria.

L’errore della Corte d’Appello

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ASL non potesse essere chiamata a rispondere in assenza di una colpa accertata dei medici. La consulenza tecnica aveva infatti rilevato che la meningite tubercolare può manifestarsi con sintomi aspecifici e che i sanitari avevano eseguito le indagini ritenute possibili sulla base delle informazioni disponibili.

Per la Cassazione, questo ragionamento non esauriva però l’esame della responsabilità della struttura. Il contratto con il paziente è stipulato con l’ente sanitario, che assume obblighi propri e non risponde soltanto delle condotte dei professionisti che operano al suo interno.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto quindi valutare anche il fatto storico, discusso dalle parti e risultante dalla consulenza tecnica, relativo alla mancata registrazione e trasmissione dell’informazione sull’infezione tubercolare del padre.

Responsabilità per fatto degli ausiliari e responsabilità per fatto proprio

La Cassazione distingue due possibili piani di responsabilità della struttura sanitaria.

Il primo riguarda il fatto degli ausiliari: la struttura può essere chiamata a rispondere delle condotte colpose dei medici e del personale sanitario operanti nell’organizzazione.

Il secondo riguarda il fatto proprio della struttura: l’ente può rispondere per una propria condotta colposa, quale una disorganizzazione, un difetto nella circolazione delle informazioni o un’inadeguatezza dei protocolli e delle procedure, quando tale condotta abbia avuto incidenza causale sul danno.

La responsabilità organizzativa non è quindi automatica e non deriva dal solo fatto che i medici siano stati ritenuti non colpevoli. Occorre accertare una specifica carenza imputabile all’ente e verificare se essa abbia contribuito al ritardo diagnostico e all’evento dannoso.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità dell’ASL senza esaminare autonomamente questo profilo. Per tale ragione, la Cassazione ha ritenuto violato l’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’inadempimento, salvo che provi l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il rinvio per un nuovo esame

La Cassazione non ha riconosciuto direttamente il risarcimento ai familiari e non ha accertato in via definitiva la responsabilità dell’ASL. Ha stabilito che la domanda deve essere nuovamente esaminata, verificando anche l’eventuale responsabilità dell’ente per fatto proprio.

Il terzo motivo del ricorso principale, relativo ad altri profili della responsabilità e dell’onere della prova, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Le spese dei medici chiamati in causa

L’ordinanza esamina anche il ricorso incidentale proposto da uno dei medici, con riferimento alla domanda formulata dall’ASL nei confronti dei sanitari e al regime delle spese.

L’ASL aveva chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dai familiari e, in via subordinata, la condanna dei medici in solido con la stessa azienda, previo accertamento della loro responsabilità.

La Corte d’Appello aveva compensato le spese tra l’ASL e i medici, ritenendo che nei confronti di questi ultimi fossero state proposte soltanto domande subordinate.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il medico contestava la novità della domanda subordinata, osservando che l’accertamento della sua estraneità alla responsabilità era ormai definitivo. Ha invece accolto i motivi relativi alle spese.

La domanda subordinata aveva infatti costretto i medici a costituirsi in appello e a sostenere i costi della difesa. La sua natura subordinata non era quindi sufficiente, nel caso concreto, a giustificare la compensazione delle spese. La decisione sul punto è stata ritenuta lesiva del principio della soccombenza e la questione dovrà essere nuovamente regolata nel giudizio di rinvio, secondo i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. art. 91 c.p.c. art. 92 c.p.c.

Il principio operativo

La decisione può essere così sintetizzata: la struttura sanitaria non risponde soltanto per il fatto colposo dei propri ausiliari, ma può essere chiamata a rispondere anche per una propria carenza organizzativa. L’assenza di colpa dei medici non esaurisce quindi l’accertamento richiesto al giudice.

Quando sia allegata e discussa una disfunzione dell’organizzazione — come la mancata registrazione o trasmissione di un’informazione clinica rilevante — il giudice deve esaminarne la concreta imputabilità alla struttura e il rapporto causale con il danno. Solo all’esito di tale verifica potrà stabilire se sussista una responsabilità risarcitoria dell’ente.

Avv. Sabrina Caporale

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