Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 marzo 2026, n. 7577
Nel processo civile per malpractice medica, la collegialità qualificata della CTU non è un mero formalismo: costituisce un requisito imprescindibile per la validità della sentenza. La mancata osservanza di questa norma, prevista dall’art. 15 della Legge Gelli-Bianco, può determinare la nullità della decisione e imporre l’espletamento di un nuovo accertamento tecnico collegiale.
Con l’ordinanza depositata il 29 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a blindare il rigore istruttorio nei giudizi di malpractice medica, sancendo un principio di diritto destinato a segnare il confine tra prove atipiche e accertamento tecnico necessario. Secondo gli Ermellini, il requisito della collegialità qualificata della consulenza tecnica, imposto dall’art. 15 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), non è una mera indicazione metodologica, ma una norma processuale inderogabile la cui violazione determina la nullità della sentenza.
Il caso: il valore della perizia penale nel giudizio civile
La vicenda trae origine dal ricorso dei familiari di un paziente deceduto a seguito di una presunta diagnosi tardiva di patologia tumorale e successive complicanze infettive. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano avevano rigettato le istanze risarcitorie, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze di una perizia espletata dai consulenti del Pubblico Ministero in un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione.
I giudici di merito avevano negato l’espletamento di una nuova CTU in sede civile, ritenendo che la perizia penale — pur essendo una “prova atipica” — fosse sufficiente a escludere la colpa dei sanitari.
L’art. 15 Legge Gelli-Bianco: una norma a presidio del sistema
La Cassazione ribalta tale impostazione, evidenziando come l’entrata in vigore della riforma del 2017 abbia introdotto un mutamento di paradigma. L’art. 15, comma 1, prescrive che l’autorità giudiziaria affidi l’espletamento della consulenza a un collegio composto da un medico specializzato in medicina legale; uno o più specialisti nella disciplina specifica oggetto del procedimento.
Il legislatore ha inteso garantire una collegialità qualificata della CTU per superare quella che la Corte definisce l’irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori svolti in difformità da tali requisiti.
Il contrasto con le prove atipiche
Il punto nodale della decisione risiede nel rapporto tra il principio del libero convincimento del giudice e il rigore della CTU medica. Sebbene nel processo civile sia ammesso l’ingresso di prove raccolte in altri giudizi, queste non possono eludere il nucleo essenziale del contraddittorio e della specificità tecnica richiesta dalla legge sanitaria.
La Corte sottolinea due criticità insuperabili nell’utilizzo della perizia del PM come unica fonte di prova:
- La finalità divergente: gli scopi dell’indagine penale (volti spesso all’accertamento della colpa grave o della rilevanza penale della condotta) non coincidono con quelli del giudizio civile, dove la responsabilità della struttura sanitaria risponde a criteri contrattuali e copre anche la colpa lieve.
- Il deficit di contraddittorio: una consulenza formata in una fase di indagini preliminari, senza la piena partecipazione delle parti civili interessate al risarcimento, non può surrogare l’accertamento tecnico disposto ad hoc dal giudice civile.
La nullità rilevabile d’ufficio
L’ordinanza conclude che la mancata osservanza della collegialità qualificata costituisce una violazione di legge così grave da configurare la nullità della sentenza. Tale vizio, riguardando una norma processuale non derogabile, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La parola torna ora alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà disporre una nuova CTU collegiale, rispettando rigorosamente i criteri di specializzazione prescritti dalla Legge Gelli-Bianco per accertare se, nel caso di specie, vi sia stata effettivamente una condotta censurabile sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria.
Avv. Sabrina Caporale
