Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10584
Nelle controversie di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione gravante sul paziente non può estendersi alla preventiva individuazione di ogni specifico errore tecnico commesso dai sanitari. Il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria solo perché la CTU individua un profilo di colpa non specificato dall’attore, purché la condotta rientri nella prestazione sanitaria complessivamente contestata.
Con l’ordinanza depositata il 21 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a delineare i confini dell’onere di allegazione nelle cause di medical malpractice. Il principio espresso dai giudici di legittimità è netto: nelle controversie caratterizzate da un alto tasso di tecnicismo, non si può esigere dal paziente una puntuale individuazione ex ante di ogni specifico errore medico, poiché tale conoscenza appartiene spesso esclusivamente agli esperti del settore.
Il caso
La vicenda trae origine da una serie di sei interventi chirurgici subiti da un paziente presso un Policlinico universitario tra il 2002 e il 2003. Gli eredi del paziente, deceduto nelle more del giudizio, lamentavano danni derivanti sia dal difetto di consenso informato, sia dall’imperizia nell’esecuzione dei trattamenti.
Mentre il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le pretese, la Cassazione ha ribaltato la decisione di secondo grado con riferimento a un punto cruciale: un intervento di ricanalizzazione colon-rettale eseguito nell’ottobre 2002. Nonostante la CTU avesse evidenziato gravi criticità tecniche e l’inopportunità di quell’operazione, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda sostenendo che gli attori non avessero mai allegato specifici profili di responsabilità proprio per quell’intervento.
L’onere di allegazione “flessibile”
La Suprema Corte ha censurato questo approccio, definendolo un errore di diritto. Secondo gli Ermellini, l’onere di allegazione del danneggiato deve essere commisurato alla sua concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda.
È sufficiente che l’attore alleghi il danno subito; assuma che tale patologia sia causalmente correlata alla complessiva prestazione sanitaria ricevuta.
Non è dunque necessaria l’enucleazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della responsabilità medica, conoscibili solo dai periti. Una volta che l’attore ha contestato l’intero ciclo di cure (nel caso di specie, tutti e sei gli interventi descritti nell’atto introduttivo), il giudice ha il dovere di accertare la responsabilità dei sanitari anche se il profilo di colpa concreto emerge solo grazie alla CTU.
Consenso informato e nesso causale
L’ordinanza ribadisce inoltre un consolidato orientamento sul consenso informato. Se viene leso il diritto alla salute (e non solo quello all’autodeterminazione), il risarcimento spetta solo se il paziente prova che, qualora fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito questa prova (il cosiddetto “dissenso presunto”), portando al rigetto di questo specifico motivo di ricorso.
Conclusioni
La decisione ha il pregio di evitare che il processo civile diventi una trappola procedurale per il cittadino. Se il paziente contesta la “mancata guarigione” o il “peggioramento” derivante da un’operazione, il giudice non può trincerarsi dietro la mancata indicazione di una specifica regola tecnica violata se questa emerge chiaramente dall’indagine peritale.
La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che dovrà ora riesaminare il merito della vicenda tenendo conto delle criticità emerse sulla condotta dei medici nel quarto intervento chirurgico.
Avv. Sabrina Caporale
