Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16821
Pneumotorace dopo un esame di routine, ma nessun risarcimento se il nesso causale resta soltanto ipotetico. La Terza Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso di un paziente che lamentava di aver subito uno pneumotorace a seguito di un esame elettromiografico eseguito presso il Policlinico Universitario di Foggia. La pronuncia è di particolare interesse sistematico perché, pur ravvisando un error iuris nella motivazione della Corte d’Appello di Bari, ne conferma il dispositivo mediante la correzione della motivazione ex art. 384, co. 4, c.p.c. — strumento ancora poco frequentato nei giudizi di legittimità — e ribadisce con nettezza i confini dell’onere probatorio gravante sul paziente in materia di responsabilità sanitaria.
Il caso: uno pneumotorace dopo un esame di routine
Il ricorrente aveva subito uno pneumotorace durante o subito dopo l’esecuzione di un esame elettromiografico al braccio sinistro, compiuto dal convenuto T.A. presso la struttura universitaria foggiana. Il successivo aggravamento aveva richiesto un intervento di chirurgia toracica (toracotomia) a seguito di un’emorragia da lesione dell’arteria intercostale, verosimilmente provocata dalle manovre di drenaggio. Chiamati in giudizio sia il medico esecutore dell’elettromiografia sia la struttura ospedaliera, entrambi i gradi di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria: il Tribunale prima, la Corte d’Appello di Bari poi, in ragione della mancata prova del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, nonché della configurabilità dello pneumotorace come complicanza maggiore inevitabile.
I cinque motivi e le risposte della Corte
La vicenda processuale si articola su cinque motivi, che toccano quasi tutti i nodi della responsabilità sanitaria contrattuale.
- Primo motivo (allegazione insufficiente e onere probatorio): il paziente lamentava che la corte d’appello avesse preteso un livello di specificazione nell’atto introduttivo superiore a quello richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, e che — trattandosi di condotta commissiva e non omissiva — non fosse necessario allegare la condotta alternativa corretta. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per irrilevanza: qualunque esito avesse avuto questa censura, il rigetto riposava autonomamente sull’assenza di prova del nesso causale e sull’attestata impossibilità di adempiere per causa non imputabile al sanitario.
- Secondo motivo (erronea distribuzione dell’onere della prova): il ricorrente sosteneva che la corte d’appello avesse sovrapposto il piano della causalità materiale con quello dell’imputazione colposa, imponendogli di provare non solo il nesso causale ma anche la violazione delle leges artis. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, sottolineando come il giudice d’appello avesse correttamente richiamato la teoria del doppio ciclo causale — elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28991/2019) — e si fosse limitato ad affermare la mancata dimostrazione del nesso causale materiale tra l’intervento e il danno. Il principio ribadito è netto: il paziente deve provare il nesso tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso; solo allora si sposta sul debitore l’onere di dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile.
- Terzo motivo (omessa valutazione delle prove): la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla domanda è stata respinta come inammissibile, trattandosi in realtà non già di omessa decisione ma di una critica alla valutazione delle prove, non ammissibile in sede di legittimità.
- Quarto motivo (motivazione illogica – doppio ciclo causale): il ricorrente lamentava una contraddizione interna nella sentenza d’appello, che avrebbe da un lato accolto la teoria del doppio ciclo causale e dall’altro imposto la prova della colpa tecnica. La Cassazione ha respinto il motivo: la corte territoriale non aveva affatto richiesto la prova della colpa, ma solo quella del nesso causale materiale, e l’addebito di illogicità non era fondato.
- Quinto motivo (condotta commissiva e giudizio controfattuale): questo motivo è il più tecnicamente interessante. Il ricorrente contestava che la corte d’appello avesse applicato il criterio controfattuale — tipico delle condotte omissive — a una fattispecie di condotta commissiva (la puntura degli aghi elettromiografici), richiedendo al CTU di indicare quale diversa condotta il medico avrebbe dovuto tenere. La Cassazione ha riconosciuto l’error iuris: quando il danno deriva da un’azione positiva del medico, il nesso causale si accerta attraverso il criterio condizionale temperato dalla causalità adeguata, non mediante il giudizio controfattuale sull’omissione. Tuttavia, l’errore non ha influito sull’esito del giudizio, poiché la corte territoriale aveva comunque correttamente accertato sia la mancanza di prova del nesso causale materiale sia la riconducibilità dello pneumotorace a una complicanza inevitabile, causa non imputabile al sanitario ex art. 1218 c.c. La Cassazione ha perciò proceduto alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, co. 4, c.p.c., confermando il rigetto.
Il nodo sistematico: “complicanza” nel diritto e nella medicina
La pronuncia offre lo spunto per ribadire una distinzione essenziale tra il linguaggio medico e quello giuridico in materia di complicanze. Nella letteratura scientifica, la complicanza indica un evento insorto nell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile. Sul piano giuridico, invece, tale concetto è di per sé “neutro”: rileva solo in quanto permetta di qualificare l’evento come prevedibile ed evitabile (e quindi imputabile a colpa) oppure come non evitabile (e quindi causa non imputabile ex art. 1218 c.c.). Come ricordato anche da Cass. n. 28985/2019 — espressamente citata dalla Corte d’Appello di Bari — la mera classificazione clinica come “complicanza” non è sufficiente a escludere la responsabilità del sanitario, il quale deve comunque dimostrare concretamente l’inevitabilità dell’evento.
Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi probatori acquisiti — incluse le note critiche del consulente di parte, secondo cui le bolle enfisematose preesistenti nel polmone sinistro del paziente (di cui il medico non poteva essere a conoscenza) potevano aver causato spontaneamente lo pneumotorace — avevano ragionevolmente consentito di ritenere integrata la prova della causa non imputabile, rendendo così superflua la stessa questione della prova del nesso causale da parte del paziente.
Il rilievo pratico: la CTU “possibilistica” non basta
Un passaggio della motivazione merita particolare attenzione per chi opera nel contenzioso sanitario. La Cassazione ha confermato che il giudizio probabilistico espresso dal CTU in termini meramente “possibilistici” (“potrebbe essere”, “è presupponibile”, “possibilmente imputabile”) non integra la soglia del “più probabile che non” richiesta per l’accertamento della causalità civile. La regola della preponderanza dell’evidenza esige che il giudice, sulla base di tutti gli elementi disponibili, possa affermare che quella condotta ha verosimilmente causato quel danno: l’ipotesi compatibile, senza esclusione di cause alternative, resta nel campo del “possibile”, non del “probabile”. Un monito rivolto tanto ai CTU — chiamati a esprimere valutazioni nette e scientificamente fondate — quanto ai difensori dei pazienti, che devono costruire la propria strategia probatoria con rigore già in sede di nomina e conferimento dell’incarico peritale.
Avv. Sabrina Caporale
