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Paziente si strappa il catetere e muore, non è gesto imprevibile: rimane la colpa medica


Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 6 luglio 2026, n. 25382

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’interruzione del nesso eziologico ex art. 41, co. 2, c.p.: se il medico omette di rimuovere il catetere venoso in un paziente anziano e in stato di agitazione, il gesto autolesivo non costituisce un gesto imprevedibile ed eccezionale idoneo a escludere la colpa.

Il caso in esame

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte (sentenza n. 25328 depositata il 6 luglio 2026) è tornata a pronunciarsi sui delicati confini della causalità omissiva in ambito medico-sanitario e, in particolare, sull’efficacia interruttiva del comportamento della vittima.

La vicenda trae origine dal decesso di un anziano paziente, morto per shock emorragico presso la propria abitazione quattro giorni dopo le dimissioni ospedaliere. La causa del decesso era riconducibile alla rimozione traumatica, da parte dello stesso paziente, di un catetere venoso centrale (CVC) che il medico specialista aveva deciso di non rimuovere al momento delle dimissioni.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato il medico per omicidio colposo, rilevando che il paziente (sottoposto a terapia antiaggregante) aveva manifestato durante il ricovero evidenti turbe cognitive e stati di agitazione psicomotoria, tanto da essersi già strappato volontariamente il catetere vescicale.

La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato la pronuncia assolvendo il sanitario con la formula “perché il fatto non sussiste”. Secondo i giudici di secondo grado, il comportamento del paziente costituiva un fattore causale autonomo ed esclusivo ex art. 41, comma 2, c.p., avendo generato un “rischio eccentrico” rispetto a quello previsto dalle linee guida, le quali raccomandano la rimozione del CVC principalmente per evitare il rischio di infezioni nosocomiali.

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione ricorrendo in Cassazione.

Il principio di diritto: prevedibilità e rischio eccentrico

La Suprema Corte ha accolto il ricorso delle parti civili, annullando la sentenza d’appello ai soli effetti civili (essendo l’assoluzione penale divenuta irrevocabile) e rinviando al giudice civile competente.

Gli Ermellini hanno censurato il ragionamento della Corte d’Appello, fornendo un’importante chiave di lettura sulle cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso di causalità nei reati colposi omissivi impropri.

Il percorso logico-giuridico della Cassazione si fonda su tre pilastri:

Il giudizio controfattuale: è pacifico che, se il medico avesse rimosso il catetere al momento delle dimissioni (condotta doverosa omessa), l’evento letale per dissanguamento non si sarebbe verificato.

I limiti dell’art. 41, comma 2, c.p.: sffinché una causa sopravvenuta escluda il rapporto di causalità, deve trattarsi di un evento del tutto anomalo, eccezionale e collocato al di fuori della normale prevedibilità. Deve, in sostanza, innescare un processo causale completamente autonomo, introducendo un rischio nuovo rispetto a quello che il garante era chiamato a governare.

L’inesistenza del “rischio eccentrico” nel caso di specie: la Cassazione reputa errata e limitante la visione della Corte d’Appello, secondo cui le linee guida tutelerebbero solo dal rischio infettivo. Lasciare un dispositivo endovenoso in un paziente anziano, in terapia antiaggregante, con segni di decadimento cognitivo e pregressi episodi di agitazione (sedati farmacologicamente durante il ricovero), rende il rischio di sanguinamento per rimozione accidentale o volontaria altamente prevedibile.

La condotta autolesiva del paziente

Un passaggio cruciale della sentenza riguarda la valutazione della volontarietà del gesto della vittima. La giurisprudenza riconosce che la libera e consapevole auto-esposizione al pericolo da parte della persona offesa (pienamente capace di intendere e di volere) può interrompere il nesso causale, esonerando il garante.

Tuttavia, precisa la Suprema Corte, non si versa in questa ipotesi quando la condotta della vittima è alterata da deficit cognitivi noti al medico. Nel caso in esame, il gesto del paziente non può configurarsi come una libera scelta autodeterminata capace di recidere la catena causale. Al contrario, tale comportamento rileva come mera occasione dell’evento o concausa innescata proprio dall’inadempimento del medico.

La rimozione del presidio medico costituiva l’esatto comportamento cautelare che il “gestore del rischio” (il medico dimettente) avrebbe dovuto adottare proprio per neutralizzare l’incapacità del paziente di autotutelarsi una volta uscito dall’ambiente protetto dell’ospedale.

Conclusioni

La sentenza ribadisce un onere di diligenza rafforzato per i sanitari all’atto della dimissione: la valutazione sui dispositivi medici da mantenere in situ non può limitarsi all’astratta utilità clinica futura (es. eventuali nuove dialisi), ma deve obbligatoriamente soppesare le condizioni neurologiche, psichiatriche e il contesto di assistenza domiciliare del paziente, governando tutti i rischi (infettivi ed emorragici) connessi alla presenza del presidio fuori dalle mura nosocomiali.

Avv. Sabrina Caporale

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