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Parto operativo e paralisi cerebrale, la prova del nesso causale passa dalla CTU

Cassazione III Civile ordinanza n. 18458 del 7 gennaio 2026

Nel rapporto tra parto operativo e paralisi cerebrale, l’accertamento del nesso causale richiede una rigorosa valutazione tecnico-scientifica.
La pronuncia n. 18458/2026 della Suprema Corte interviene su un caso drammatico di paralisi cerebrale infantile, fornendo chiarimenti essenziali su come il nesso di causalità debba essere indagato quando la documentazione clinica è parziale o contestata.

Il caso: parto operativo e paralisi cerebrale

I genitori di un minore nato con invalidità al 100% citavano un’Azienda Sanitaria umbra, lamentando l’omessa esecuzione di un parto cesareo tempestivo e l’uso improprio della ventosa ostetrica. Il ricorso in Cassazione si fondava, tra i vari motivi, sulla mancata ammissione della prova testimoniale che mirava a dimostrare che i tentativi di estrazione fossero stati sette e non tre (come riportato in cartella), prolungando lo stato asfittico.

La prevalenza della CTU sulla prova orale

La Corte ha confermato la legittimità della scelta dei giudici di merito di decidere sulla base della sola CTU, rigettando le istanze istruttorie orali. Il principio espresso: Se la Consulenza Tecnica, integrata da supplementi peritali, ricostruisce il quadro clinico in modo esaustivo e logico, la prova testimoniale può essere ritenuta “irrilevante e superflua”. Per la Cassazione, i capitoli di prova non erano “dirimenti” poiché, anche se fosse stato provato un numero maggiore di applicazioni della ventosa, i tempi complessivi di estrazione (entro i 30 minuti) rientravano comunque nelle leges artis internazionali (linee guida NICE).

Cartella clinica, fede privilegiata e querela di falso

Un passaggio critico riguarda la natura della cartella clinica. I ricorrenti contestavano correzioni a penna sugli orari dei tracciati cardiotocografici. La Corte ha ribadito un pilastro del diritto probatorio: le attestazioni relative alle attività svolte (orari, farmaci somministrati, manovre eseguite) hanno natura di atto pubblico e fanno fede privilegiata; per contestarne la veridicità non bastano le testimonianze: è necessaria la querela di falso; le valutazioni diagnostiche e le opinioni annotate in cartella non godono invece di tale fede privilegiata e possono essere liberamente valutate dal tecnico.

Il “Danno evidenziale” ha dei limiti

La sentenza affronta il tema della cartella clinica incompleta (mancanza del partogramma). La Corte chiarisce che l’incompletezza della documentazione non genera automaticamente una responsabilità; di contro essa opera come “danno evidenziale” solo se l’omissione rende impossibile l’accertamento del nesso eziologico e il medico ha posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno. Nel caso specifico, essendo stato provato che i medici agirono entro i tempi massimi di estrazione previsti dalla letteratura scientifica, la condotta non è stata ritenuta nemmeno “astrattamente idonea”.

Consenso informato e parto naturale

Interessante la riflessione sul consenso: la Corte ha confermato che il parto per vie naturali è il motivo stesso per cui la gestante si ricovera. Pertanto, in assenza di indicazioni cliniche elettive (l’età della gestante o la fecondazione assistita non lo sono di per sé), il medico può legittimamente rifiutare la richiesta di cesareo programmato, senza che ciò costituisca lesione del diritto al consenso informato.

Conclusioni per la pratica peritale

Questa ordinanza rafforza la centralità della letteratura scientifica internazionale come parametro di valutazione della diligenza. Per il consulente tecnico (CTU o CTP), il messaggio è chiaro: la ricostruzione del nesso causale deve basarsi su dati obiettivi e tempi di intervento; le discrepanze documentali vanno affrontate con rigore logico. Se un dato non è contestato tramite querela di falso, esso rimane la base inamovibile del ragionamento peritale; l’incompletezza della cartella clinica non è, dunque, una “scorciatoia” verso il risarcimento se non è accompagnata dalla prova di una condotta potenzialmente dannosa.

Avv. Sabrina Caporale

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