Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 4 giugno 2026, n. 20673
La Suprema Corte annulla ai fini civili l’assoluzione del medico di guardia, bacchettando la Corte d’Appello per mancanza di “motivazione rafforzata”. Confermata, invece, l’assoluzione dell’ostetrica: allertato il medico delle anomalie e del parto complicato, la posizione di garanzia si trasferisce su quest’ultimo.
Dove finiscono le responsabilità dell’ostetrica e dove iniziano quelle del medico di guardia in caso di complicanze durante il travaglio? E quali sono gli oneri motivazionali del giudice di appello che intenda ribaltare una sentenza di condanna di primo grado?
A queste fondamentali domande risponde la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con una recente e articolata sentenza, intervenendo su un tragico caso di malpractice medica culminato con il decesso di un neonato per grave asfissia perinatale.
La vicenda clinica e l’iter processuale
Il dramma si consuma presso un nosocomio siciliano. Una paziente, ricoverata per diabete gestazionale, entra in travaglio. Durante la notte, il tracciato cardiotocografico (CTG) registra una prima decelerazione del battito fetale. A quel punto, il monitoraggio viene interrotto per circa mezz’ora per trasferire la partoriente in sala parto e sottoporla a visita. Solo al ripristino del tracciato, con colpevole ritardo, i sanitari si accorgono dell’assenza di battito, procedendo a un taglio cesareo d’urgenza. Il neonato, estratto con grave encefalopatia ipossico-ischemica, decede pochi giorni dopo.
In primo grado, il Tribunale condanna sia il ginecologo di guardia del reparto (dott. De.) sia l’ostetrica (V.M.). Il primo per non aver vigilato sulla paziente a lui affidata e per il ritardo nell’estrazione del feto; la seconda per aver acconsentito a staccare il monitoraggio senza opporsi alla decisione del medico.
La Corte d’Appello, tuttavia, ribalta il verdetto e assolve entrambi: l’ostetrica per aver tempestivamente avvisato il medico (seppur individuato in un’altra dottoressa di turno al Pronto Soccorso ostetrico, la dott.ssa F.), trasferendo a quest’ultima la responsabilità delle scelte terapeutiche; il ginecologo di reparto perché, a dire della Corte, ignaro dell’emergenza gestita in autonomia dalla collega del Pronto Soccorso.
I genitori del neonato ricorrono in Cassazione ai soli fini civili (risarcimento del danno), articolando anche un terzo motivo sulla formula assolutoria adottata per l’ostetrica (“perché il fatto non sussiste” anziché “perché il fatto non costituisce reato”).
La decisione della Cassazione: la posizione del Ginecologo
La Suprema Corte accoglie il ricorso delle parti civili nei confronti del ginecologo, annullando la sentenza con rinvio al giudice civile competente per grado di appello.
Il cuore della censura mossa dalla Cassazione ai giudici di merito riguarda la violazione dell’obbligo di “motivazione rafforzata”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dalle Sezioni Unite Troise), il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una condanna deve offrire una confutazione puntuale, logica e stringente degli argomenti spesi dal primo giudice.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello — secondo quanto denunciato dalle stesse parti civili nel ricorso — ha fondato l’assoluzione del dott. De. su “vere e proprie congetture”, e la Cassazione ha condiviso questa lettura: il giudice di merito ha dedotto che il medico non fosse stato avvisato basandosi solo sul fatto che la prima a intervenire fu la dottoressa del Pronto Soccorso, ignorando però dati documentali decisivi che il Tribunale aveva valorizzato (ad esempio, la prescrizione di un farmaco antispastico da parte dello stesso dott. De. esattamente all’ora in cui si registrava l’anomalia).
La Cassazione rileva che la Corte territoriale si è basata su “un percorso ricostruttivo alternativo privo di adeguata giustificazione e non idoneamente confutativo delle conclusioni diverse assunte”, sovrapponendo “il proprio soggettivo personale convincimento a quello del giudice di primo grado”.
Soprattutto, la Cassazione ribadisce un principio cardine in tema di posizione di garanzia: il medico di guardia del reparto, che prende in carico la paziente al momento del ricovero, mantiene non solo un obbligo di protezione, ma anche stringenti obblighi di controllo e vigilanza sull’operato delle altre figure sanitarie. Non può considerarsi esonerato da responsabilità per il solo fatto che un altro medico sia intervenuto de facto nella gestione dell’emergenza, in assenza di prova certa di una giustificata impossibilità di intervenire.
Salva l’Ostetrica: il limite delle competenze
Esito diametralmente opposto per l’ostetrica, la cui assoluzione viene confermata in via definitiva.
La Cassazione sposa in pieno il ragionamento della Corte d’Appello: l’ostetrica ha agito nel rispetto delle proprie competenze. Ha monitorato diligentemente la fase fisiologica del parto e, al primissimo segnale di anomalia (la decelerazione del battito fetale, sintomo di potenziale patologia), ha immediatamente allertato il medico.
In quel preciso momento, statuiscono gli Ermellini, la posizione di garanzia si è spostata in capo al medico. La scelta clinica successiva (interrompere il tracciato per trasferire la paziente e visitarla) è un atto medico discrezionale su cui l’ostetrica non ha alcuna competenza tecnica per interferire o sindacare, né sussiste alcun obbligo per la stessa di “mettere a verbale” un formale dissenso rispetto alle decisioni del ginecologo. La subordinazione delle scelte terapeutiche esclude, in questo caso, qualsiasi profilo di colpa (negligenza o imperizia) a carico della professionista sanitaria.
Conclusioni
La pronuncia riafferma la fondamentale distinzione dei ruoli all’interno dell’équipe della sala parto. Se da un lato il passaggio dalla fisiologia alla patologia segna il limite dell’autonomia dell’ostetrica (trasferendo l’onere decisionale al medico), dall’altro lato non ammette “vuoti” di tutela per il paziente: il medico titolare del reparto di degenza non può dirsi esonerato dai suoi obblighi di protezione e supervisione senza che vi sia una prova rigorosa del passaggio di consegne o di una sua incolpevole impossibilità di intervenire.
Avv. Sabrina Caporale
