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Operaio folgorato, niente abnormità: confermata la responsabilità del datore

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 26 novembre 2025, n. 38293

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un operaio folgorato durante lavori elettrici in cantiere, escludendo che la mancata utilizzazione dei guanti di protezione integri un comportamento abnorme. Secondo i giudici, il datore non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie né impedito l’accesso all’area pericolosa, rendendo prevedibile il rischio e mantenendo integro il nesso causale con l’evento lesivo.

I fatti

L’infortunio risale al 08/08/2017 presso un cantiere edile i cui lavori erano stati concessi in appalto, per la parte elettrica, alla ditta PL e, da parte di questa, ceduti in sub-appalto alla ditta IN allo scopo di effettuare operazioni di collegamento elettrico di una cella frigorifera nuova (contrassegnata con il N. 3) con l’impianto del supermercato in ristrutturazione. Nel porgere al collega, che insieme a lui stava effettuando tali attività, la matassa di cavo proveniente dall’impianto, la vittima la afferrava con le mani nella sua parte terminale, che non essendo isolata, lo attingeva con una forte scarica elettrica, provocandogli multa concedendo i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.., confermandola nel resto. I Giudici bolognese condannano il datore di lavoro per avere cagionato per colpa lesioni gravi al dipendente, consistite in “ustioni dermide intermedio-profonde delle prime tre dita della mano sinistra e del secondo dito della mano destra” dalle quali derivava una malattia nel corpo di durata notevolmente superiore a quaranta giorni”.

La colpa dell’imputato sarebbe, pertanto, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in nesso di causa con l’infortunio in quanto ne avevano determinato l’accadimento

I Giudici bolognesi condannano il datore di lavoro per avere cagionato per colpa lesioni gravi al dipendente, in Appello riducevano la pena ad euro 300,00 di multa concedendo i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.., confermandola nel resto.

L’intervento della Cassazione

In sintesi, viene dedotto che il comportamento dell’infortunato, il quale aveva impugnato il cavo elettrico senza indossare i guanti di sicurezza e con due mani, abbia integrato un comportamento “abnorme”, caratterizzato da grave negligenza ed assoluta imprevedibilità, idoneo, quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, ad escludere la Responsabilità del datore di lavoro.

Le critiche sono inammissibili. La Corte di Appello di Bologna ha ribadito l’attendibilità ai fini della ricostruzione dell’infortunio, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, escludendo che lo stesso avesse modificato la propria versione in dibattimento in ordine ai controlli effettuati sul cavo di alimentazione al fine di verificare se fosse in tensione prima di toccarlo, laddove si era semplicemente limitato a fornire specificazioni sulle modalità di tale controllo (effettuato con la “penna” o il “tester”).

La Corte di appello ha anche analiticamente evidenziato l’esito del sopralluogo sul luogo dell’infortunio effettuato dal tecnico dell’AUSL nel novembre 2017 che aveva rilevato la presenza, nel quadro elettrico generale, di tanti interruttori e di targhe identificatrici multiple di contenuto contraddittorio che non ne consentivano nell’immediatezza di individuarne la funzione, oltre che l’assenza di misure adeguate ad impedire l’accesso a soggetti non autorizzati (il quadro generale presentava due ante, una delle quali priva di vetro). Questi fatti, secondo la Corte di appello hanno consentito di ritenere accertata la responsabilità datoriale, che non aveva adottato le misure di sicurezza previste.

È evidente, allora, che le critiche svolte si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, peraltro senza contestare la ricostruzione in fatto.

Il comportamento del lavoratore non è ritenuto abnorme

Viene all’uopo ricordato che, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.

A questo proposito, la giurisprudenza recente ha sottolineato che “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”

Nel caso in esame, non avendo impedito in alcun modo l’accesso da parte di soggetti non autorizzati all’area dove era sito il quadro elettrico generale e non avendo fornito il quadro elettrico delle necessarie indicazioni e dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro, ha omesso di adottare le cautele necessarie a evitare che qualcuno potesse inavvertitamente attivare la corrente, così esponendo i lavoratori presenti in cantiere, come di fatto avvenuto, a rischi di natura elettrica derivanti da eventuali contatti diretti con cavi, prese e parti di impianto.

Questo significa che nell’affermare la penale Responsabilità dell’imputato, le sentenze di primo e secondo grado hanno fornito una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

Ragionando in tal senso, è corretta la ritenuta insussistenza della condotta negligente del lavoratore, poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, nella condotta del Cr. non si possono riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) alla prosecuzione del ciclo lavorativo.

Avv. Emanuela Foligno

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