Tribunale Benevento, sez. II, 19/06/2024, n.1205
La paziente chiama in giudizio le Aziende Ospedaliere di Benevento e Napoli, al fine di vedere accertare e dichiarare la responsabilità di queste ultime nella causazione del danno differenziale da lesione del diritto alla salute, in occasione del ricovero del 25/04/2010 presso il nosocomio beneventano e del successivo trasferimento presso quello napoletano, al netto della rendita INAIL percepita dalla stessa per le medesime causali, a decorrere dall’11/11/2011), oltre al danno da lesione del consenso informato.
La donna, a seguito di una caduta, riportava una frattura esposta alla gamba sinistra, che , a suo dire, veniva malamente trattata dai sanitari sia dell’Ospedale di Benevento che dell’Ospedale di Napoli, atteso che la ferita si infettava numerose volte, con conseguente peggioramento del quadro clinico, e che solo a seguito dei ripetuti ricoveri presso un centro specialistico di Cortina d’Ampezzo, veniva certificata in data 14/12/2012 la stabilizzazione del processo settico.
Tuttavia, la paziente riportava postumi invalidanti, in ragione dell’accorciamento di un arto rispetto all’altro di 4 cm e della conseguente necessità di deambulare su una sedia a rotelle, non riuscendo ad utilizzare le stampelle, se non per brevissimo tempo.
Il Tribunale dispone CTU medico-legale le cui conclusioni escludono profili di responsabilità a carico di entrambe le Aziende Ospedaliere convenute.
L’ attrice formula mirate contestazioni alla C.T.U., chiedendone il rinnovo totale, ma il Giudice assegnava ai CC.TT.UU. un termine per chiarire se, alla luce delle risultanze della cartella clinica dell’Ospedale di Benevento “potesse evincersi con sufficiente precisione la presenza di una fenestratura sull’apparecchio gessato applicato all’esito dell’intervento chirurgico del 25/04/2010, nonché l’efficienza eziologica di un’eventuale tardiva fenestratura del gesso sul processo infettivo.”
Trattenuta la causa in decisione, il Giudice la rimette sul ruolo istruttorio, disponendo il rinnovo della C.T.U. mediante professionisti esterni (come richiesto dall’attrice), attesa l’inattendibilità degli esiti della Consulenza espletata.
Espletata la seconda CTU la domanda viene considerata fondata.
Orbene, in merito alla posizione dell’ospedale di Benevento il Collegio peritale ravvisa profili di responsabilità professionale – essenzialmente – nella scelta (fortemente censurata) di applicare un apparecchio gessato su una frattura esposta, all’esito dell’intervento di pulizia chirurgica del focolaio di frattura (ritenuto, invece, di per sé corretto) e posizionamento dei fili di Kirschner. Tale scelta viene descritta come “inspiegabile, a fronte della letteratura scientifica coeva, la quale in materia di damage control del trattamento delle fratture esposte indicava, quale trattamento più adeguato, l’utilizzo di un fissatore esterno”.
Solo tardivamente, evidenziano i CTU, (e precisamente in data 24/05/2010), “il personale sanitario del nosocomio beneventano eseguiva un secondo intervento di ulteriore pulizia della ferita, con contestuale applicazione di un fissatore esterno, in ragione dell’insufficiente stabilizzazione della frattura”. La tardività di tale secondo intervento veniva dai CC.TT.UU. motivata, in ragione del fatto che il confezionamento di un tutore gessato – andando a coprire irrimediabilmente la lesione tegumentaria, nonostante la riscontrata presenza di agenti contaminanti, quali terriccio e schegge metalliche – avesse consentito l’accumulo di un pabulum di germi, così dando inizio al processo settico all’origine del danno biologico lamentato dall’attrice.
Dalla cartella clinica relativa al primo ricovero del 13/12/2010 presso il centro specializzato di Cortina D’ampezzo, al quale i CC.TT.UU. attribuiscono il merito di aver approntato (contrariamente alle Aziende Ospedaliere convenute) emerge che veniva approntato il trattamento sanitario maggiormente adeguato e conforme alle leges artis, grazie al quale si stabilizzavano – sebbene all’esito di un lungo decorso – le condizioni della paziente. In particolare, dal diario clinico e dalla relazione di dimissione si evince chiaramente che in occasione dell’intervento chirurgico del 22/12/2010, consistito nell’applicazione di uno spaziatore antibiotato temporaneo, venne confezionato un apparecchio gessato, sul quale fu eseguita una fenestratura in data 24/12/2010 (anche qui, dunque, due giorni dopo l’intervento), pur a fronte di un’infezione in atto: nella sezione “diagnosi e patologie” della cartella clinica in questione, infatti, si legge: “infezione non specificata delle ossa, tibia e perone…infezione da proteus (mirabilis) (morganii) in condizioni morbose“.
Dal tampone effettuato sulla ferita in data 30/04/2010 presso l’Ospedale di Benevento emergeva “la positività per Citrobacter Koseri” che, notoriamente, oltre ad essere un normale componente della flora intestinale, può trovarsi ubiquitariamente nell’ambiente, rendendo ciò plausibile tanto la contaminazione in occasione del trauma (essendo anche stato riscontrato terriccio durante l’intervento chirurgico) quanto la contaminazione in ambito nosocomiale, evenienza -quest’ultima – aleggiata dalla caratteristica di resistenza all’ampicillina” (CTU depositata il 10.7.2023). Dunque, i CC.TT.UU. non escludevano la contaminazione in occasione del trauma con riferimento all’esame colturale del 30/04/2010, mentre con riferimento a quello eseguito in data 11/05/2010 osservavano: “un ulteriore esame colturale risultò positivo per Stenotrophomonas maltophila (trattasi di batterio gram-negativo presente nell’ambiente e considerato un patogeno nosocomiale in quanto colonizza prevalentemente superfici umide – ad esempio, apparecchi ospedalieri, cateteri, tubi di ventilazione meccanica, cateteri venosi centrale, con successiva formazione di un biofilm -). Il relativo antibiogramma confermò ancora la natura nosocomiale evidenziando una resistenza alle cefalosporine con iniziale resistenza alla levofloxavina: tale aspetto fu confermato poi da un altro esame colturale, sempre positivo per Stenotrophomonas maltophila, in data 14Maggio” (CTU depositata il 10.7.2023).
Ergo, l’infezione è stata trattata adeguatamente dai sanitari di Benevento, i quali – sulla base della consulenza infettivologica disposta – sottoposero prontamente la paziente, già in trattamento tramite ossigenoterapia iperbarica, a terapia antibiotica mirata alla luce degli antibiogrammi eseguiti, nonché a “VAC”, acronimo di Vacuum Assisted Closure, trattamento locale a pressione negativa. Tali trattamenti “condussero alla negativizzazione dei successivi esami colturali nelle date de 18, 20, 24 e 25 Maggio“.
Tale stato di “sterilità della lesione” permase sino alle dimissioni della paziente in data 27/05/2010, la quale fu immediatamente trasferita presso il reparto di chirurgia plastica del dell’ospedale di Napoli.
Quindi, non vi sono profili di responsabilità sanitaria ascrivibili all’ospedale beneventano ove veniva correttamente diagnosticata e trattata l’osteomielite all’origine della pseudoartrosi successivamente riscontrata nella paziente, tanto che se ne disponeva il trasferimento presso il reparto di chirurgia plastica dell’Ospedale di Napoli, all’evidente scopo di ricostruire i tessuti cutanei lesionati, sul presupposto che il processo settico fosse stato già efficacemente trattato: tanto trova conferma sia negli ultimi esami colturali effettuati sino alle dimissioni, sia negli ulteriori esami colturali del 28/05/2010 e 01/06/2010, effettuati nell’imminenza del trasferimento, risultati entrambi negativi.
Passando, ora, ad esaminare la posizione dell’Ospedale di Napoli presso la quale la paziente rimase ricoverata dal 27/05/2010 al 08/12/2010, i CC.TT.UU. hanno censurato la condotta “attendistica”, concretizzantesi negli interventi di chirurgia plastica effettuati nelle giornate del 08/09/2010 e 29/09/2010 e nel mancato espletamento della (pur richiesta) consulenza infettivologica.
In data 06/06/2010 fu eseguito il primo intervento di chirurgia plastica, mirato a favorire il processo di guarigione della cute lesionata. Dopodiché, “Le successive quotidiane medicazioni evidenziarono una ferita “in ordine” fino al giorno 16.6.10 allorquando per la presenza di una secrezione fu effettuato un tampone per esame colturale che risultò positivo per Candida albicans e Staphilococcus aureus oxacillino resistente, riferibile quindi a natura nosocomiale”.
A fronte del perdurare dell’infezione ormai da diversi mesi, inadeguate sono state le scelte terapeutiche del personale sanitario, che -quanto meno da tale momento – avrebbe dovuto procedere (secondo il parere dei CTU) “ ad un’ampia bonifica del focolaio fino a giungere in tessuto osseo sano e vascolarizzato, per poi procedere ad una valida stabilizzazione meccanica, nonché all’applicazione temporanea di uno spaziatore antibiotato e alla successiva rimozione ed osteosintesi definitiva, interventi – questi ultimi – poi correttamente eseguiti dai sanitari dell’Istituto di Cortina.
Nonostante l’esame colturale del 19/10/2010 avesse evidenziato ancora la positività per stafilococco aureo oxacillino resistente, invece, non fu mai eseguita la consulenza infettivologica e, solo in occasione della consulenza ortopedica del 04/11/2010 (a più di cinque mesi dal trasferimento presso il nosocomio napoletano), fu consigliato il ricovero presso il centro specializzato in infettivologia di Cortina d’Ampezzo.
Accertato, quindi l’An debeatur nei confronti dell’azienda ospedaliera napoletana, in punto di quantum i CTU hanno riconosciuto postumi invalidanti nella misura del 30%, quantificando il danno differenziale di origine iatrogena nella misura del 18%, di cui solo il 4% a carico della convenuta.
Pertanto viene liquidato un danno da invalidità temporanea pari al 20% di quello sopra considerato, oltre ad un danno differenziale da invalidità permanente pari al 4%, maggiorato del 25% in ragione del danno morale soggettivo patito.
Per il danno biologico da invalidità permanente, la somma risarcita viene determinata tenendo conto dei postumi invalidanti riportati dall’attrice, nella misura complessiva del 30%, ai quali viene detratta la somma corrispondente al 26% di invalidità permanente, così residuando un grado di invalidità di origine iatrogena pari al 4%.
Dal danno da invalidità permanente viene defalcata la rendita INAIL percepita dalla danneggiata a decorrere dall’11/11/2011, con riferimento esclusivo alla quota destinata ad indennizzare il danno biologico.
Avv. Emanuela Foligno
