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Mancata CTU non giustifica ricorso in Cassazione sull’imputabilità

Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 2 dicembre 2025, n. 38917

La mancata CTU non costituisce di per sé motivo valido per proporre ricorso in Cassazione in relazione all’imputabilità di un soggetto. Nel caso in esame, l’imputato contestava la propria capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, chiedendo un nuovo accertamento peritale. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che le perizie già eseguite fossero sufficienti a valutare le condizioni psichiche dell’imputato e a confermare la decisione dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile.

La vicenda

I Giudici siciliani condannano l’imputato per i reati di minaccia, lesioni e tentata estorsione e l’imputato ricorre in Cassazione dolendosi di:

  • omessa motivazione in relazione alla richiesta di accertamento peritale in ordine alla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio;
  • mancata assoluzione dell’imputato per mancanza di imputabilità per vizio totale di mente, ex artt. 85 e 88 cp.;
  • mancata riqualificazione della tentata estorsione nel reato di tentata truffa aggravata ed omessa definizione del processo con la messa alla prova, ex art. 168-bis cod. pen e 464-bis cpp.

L’intervento della Cassazione

Il ricorso è inammissibile perché riguarda le condizioni psichiche dell’imputato all’attualità ed al momento del fatto, (in ipotesi difensiva) così alterate da non consentire la cosciente partecipazione al processo o, in subordine, la coscienza e volontà delle condotte ascrittegli, come già proposte in secondo grado.

La Corte di appello, in maniera del tutto logica e congrua, ha dato conto di tutte le fonti tecniche – i vari consulenti intervenuti nei diversi processi in cui l’imputato si trovava coinvolto – versate in giudizio sul tema, leggendole in comparazione cronologica ed in relazione alla specificità delle condotte incriminate, giungendo a conclusioni in linea con quelle assunte dal primo Giudice.

Ci si trova pertanto, di fronte ad una c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che con riferimento al tema della capacità dell’imputato di intendere e di volere al momento del fatto, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la riproduzione dello stesso come motivo di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata.

La mancata CTU

Riguardo alla omessa motivazione sulla richiesta di accertamento peritale sulla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio, la questione non è stata formulata con l’atto di appello, ma introdotta nel giudizio solo in sede di discussione. Tale doglianza, oltreché fondata, comunque, è del tutto generica perché collegata ad una “perplessità” espressa da uno dei Periti che nei vari procedimenti a carico dell’imputato si erano occupati delle sue condizioni di salute mentale.

Dal contesto della motivazione della sentenza impugnata si evince che la perizia, a fronte di una serie inequivoca di elementi di responsabilità, sia stata ritenuta del tutto superflua. La Corte non solo ha ritenuto di convalidare la perizia già espletata nel corso del processo – che non aveva sollevato alcun dubbio sulle capacità partecipative dell’imputato, soggetto valutato da tutti gli esperti come incapace a controllarsi (caratteristica comportamentale neutra ed irrilevante, ai fini della partecipazione al giudizio), ma dotato di normali facoltà di comprensione, senza fenomeni di dispercezione, con ideazioni coerenti e capacità di esame della realtà adeguato al contesto. La Corte ha inoltre avvallato le conclusioni del Perito C. che, pur in differente giudizio, aveva valutato l’imputato in grado di partecipare coscientemente al giudizio (oltre che socialmente pericolo e dotato di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata).

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art.606 co.1 lett. d) cpp, non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del Giudice.

In conclusione, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione e, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine.

Avv. Emanuela Foligno

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