Una recente sentenza vittoriosa che ho ottenuto a favore del medico dentista dal Tribunale di Busto Arsizio (n. 501/2025) offre spunti preziosi .
Al centro della vicenda: un trattamento di implantologia dentale e protesizzazione che ha portato a un contenzioso, ma si è concluso con il rigetto integrale delle pretese della paziente.
Il caso clinico e le contestazioni
Tra il 2008 e il 2013, una paziente si è affidata a un medico odontoiatra per una riabilitazione implantoprotesica dell’arcata superiore. Dopo l’intervento, ha lamentato:
- Chiusura inadeguata della corona protesica su dente 12;
- Inserimento di un numero eccessivo di impianti nel quadrante 2;
- Lunghezza anomala delle corone su impianti 23, 24, 25 e 26.
La paziente ha chiesto circa €50.000 per la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ha rigettato integralmente le domande attoree. I punti salienti della motivazione sono:
- Nessun danno biologico è derivato dall’operato del medico, né temporaneo né permanente.
- L’inserimento di un impianto in più, sebbene non perfettamente conforme alle linee guida, è stato considerato una scelta prudenziale e non fonte di danno.
- La lunghezza delle corone avrebbe potuto essere ridotta tramite una procedura di rigenerazione ossea, tuttavia questa tecnica è stata giudicata complessa, rischiosa e onerosa, non imponibile come obbligo in ambito ambulatoriale.
- Il presunto “danno futuro” (eventuale necessità di rifacimento protesico) è stato considerato ipotetico e discrezionale, non collegabile direttamente alla condotta del medico.
Il quadro giuridico di riferimento
Il Tribunale ha richiamato principi consolidati:
- In materia di responsabilità sanitaria contrattuale, spetta al paziente provare il contratto (o contatto sociale), l’inadempimento qualificato, il danno e il nesso causale.
- Non ogni scostamento dalle linee guida implica responsabilità: è necessaria la prova che tale condotta abbia concretamente provocato un danno.
- In difetto di danno accertato, il risarcimento non può essere riconosciuto.
Avv. Angela Di Pisa
(Foro Milano)
Sergio Lafisca
Mi pare che manchi qualcosa sul consenso informato.
Dimenticanza del giudice, del paziente o dell’avvocato?
Avv. Angela Di Pisa
Il consenso informato non è stato censurato dall’avvocato di controparte…..