Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 marzo 2026, n. 6499
In caso di cartella clinica incompleta, l’assenza di annotazioni sulle manovre salvifiche può far ricadere l’incertezza probatoria sul medico. Anche senza prove certe di errore tecnico, la mancata documentazione consente di ritenere più probabile una negligenza nella gestione dell’intervento.
Il caso: dall’anestesia allo stato vegetativo
La vicenda trae origine da un intervento di artroscopia alla spalla degenerato in un arresto cardiorespiratorio durante le manovre anestesiologiche. La paziente, allora sessantottenne, riportò un gravissimo danno neurologico da ipossia cerebrale, precipitando in uno stato vegetativo permanente.
In sede di merito, la responsabilità era stata ascritta all’anestesista sulla base di una consulenza tecnica che, pur rilevando l’astratta possibilità di un evento incolpevole (il riflesso vagale di Bezold-Jarisch), aveva individuato come causa “più probabile” un errore nell’inoculazione del farmaco (bupivacaina) o un’omessa vigilanza sui segni prodromici della crisi.
La cartella clinica come strumento di prova
Il punto focale dell’ordinanza depositata il 18 marzo 2026, riguarda il valore della cartella clinica incompleta. La ricorrente sosteneva che, a fronte di cause alternative equiprobabili, la lacuna documentale non potesse supplire alla mancanza di prova del nesso causale.
La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, confermando un orientamento rigoroso: la negligente tenuta della cartella clinica non è un dato formale neutro. Se l’omessa annotazione di dati che il medico aveva l’obbligo di rilevare impedisce l’accertamento di fattori alternativi, lo stato di incertezza probatoria ricade sul sanitario. Nel caso di specie, il diario anestesiologico non riportava l’esecuzione della tecnica dei “piccoli boli” né le manovre di aspirazione volte a evitare l’immissione accidentale del farmaco in sede intratecale. Tale opacità ha “consumato” la prova della diligenza, rendendo l’ipotesi dell’errore tecnico la più probabile.
La responsabilità della struttura: il ritorno all’art. 1228 c.c.
Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda il riparto di responsabilità tra medico e casa di cura. La Corte d’Appello aveva esonerato la struttura sanitaria, ritenendo che il danno derivasse da un errore puramente tecnico del professionista e non da deficit organizzativi.
La Cassazione ha cassato la sentenza su questo punto, riaffermando che la struttura risponde sempre del fatto dei propri ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c. La responsabilità della clinica è una responsabilità contrattuale diretta per l’assunzione del rischio: non basta dimostrare la correttezza delle dotazioni farmacologiche per andare esenti da colpa, poiché l’inadempimento del medico si riflette automaticamente sull’ente che si avvale della sua opera.
Danno parentale e stato vegetativo
Infine, la Corte ha affrontato il tema della liquidazione del danno ai congiunti. È stato confermato che lo stato vegetativo della vittima primaria è equiparabile, sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale, alla perdita definitiva del rapporto (morte). La sopravvivenza biologica in assenza di coscienza svuota la relazione di ogni contenuto, giustificando l’applicazione delle tabelle milanesi per la perdita del legame parentale, pur con gli opportuni correttivi equitativi.
La decisione della Cassazione lancia un monito chiaro: la cartella clinica non è solo un atto amministrativo, ma il presidio della prova della diligenza. Il medico che omette di documentare analiticamente i passaggi cruciali di una procedura ad alto rischio si espone al rischio del “fatto ignoto”, che la giurisprudenza civile tende ormai stabilmente a porre a carico del debitore della prestazione sanitaria.
Avv. Sabrina Caporale
