Tribunale Asti – sentenza 6 agosto 2026, n. 393
Il Tribunale di Asti riconosce 68.534,52 euro a ciascun genitore per la lesione del rapporto parentale conseguente alle gravi menomazioni del figlio
La grave disabilità del figlio, quando sia stata aggravata da una condotta sanitaria colposa durante il parto, può tradursi in un danno autonomo anche per i genitori. Non si tratta del semplice riflesso del danno biologico subito dal minore, ma della lesione diretta del rapporto familiare e della radicale trasformazione della vita quotidiana.
È il principio applicato dal Tribunale di Asti con la sentenza n. 393 del 6 agosto 2026, che ha riconosciuto a ciascun genitore 68.534,52 euro, già rivalutati alla data della decisione, oltre agli interessi. La responsabilità della struttura e il nesso causale con le condizioni del figlio erano già stati accertati da una precedente sentenza passata in giudicato.
Il caso
Il figlio dei ricorrenti era nato con una grave compromissione cognitiva e funzionale. Nel precedente giudizio il Tribunale aveva accertato che i sanitari non avevano fatto ricorso tempestivamente al parto cesareo nonostante i segnali di sofferenza fetale e la patologia funicolare.
L’ipossia perinatale aveva aggravato una sindrome genetica preesistente. Il quadro clinico era caratterizzato da grave ritardo psicomotorio e cognitivo, epilessia, incapacità di esprimersi verbalmente, incontinenza e necessità di assistenza quotidiana.
L’invalidità complessiva era stata stimata nel 90 per cento. La quota riconducibile alla condotta sanitaria era stata fissata nel 30 per cento, mentre il restante 70 per cento era stato riferito alla patologia genetica.
Nel nuovo giudizio i genitori non agivano in rappresentanza del figlio, ma chiedevano il risarcimento del proprio danno. La madre aveva dovuto abbandonare il lavoro per dedicarsi all’assistenza; entrambi avevano ridotto in modo significativo la vita sociale e relazionale e assunto direttamente le attività quotidiane di cura.
Il Tribunale ha riconosciuto il danno parentale, ma ha respinto la domanda relativa alle spese di viaggio per difetto di prova del collegamento tra i singoli esborsi e le esigenze assistenziali del figlio.
Prescrizione, il termine è decennale
La struttura aveva eccepito la prescrizione, sostenendo che i genitori agissero a titolo extracontrattuale e che il termine quinquennale decorresse dalla data del parto.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione. Il ricovero della gestante e l’assistenza al parto rientrano nel contratto di spedalità, che produce effetti protettivi anche nei confronti del nascituro e del padre. L’inesatta esecuzione della prestazione può quindi ledere direttamente anche la posizione giuridica dei familiari coinvolti nel percorso della nascita.
La responsabilità della struttura è stata perciò qualificata come contrattuale, con applicazione del termine ordinario decennale. La prescrizione non decorre necessariamente dal giorno del parto, ma dal momento in cui le lesioni e la loro riconducibilità alla condotta sanitaria diventano conoscibili con l’ordinaria diligenza.
La domanda di mediazione presentata nel 2016 aveva inoltre interrotto il termine. Il principio sugli effetti protettivi del contratto di spedalità nei confronti del padre e del nascituro è stato affermato dalla Cassazione in materia di prestazioni sanitarie relative alla gravidanza e al parto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16817 del 26 giugno 2018).
La soluzione riguarda lo specifico ambito della procreazione. Al di fuori di questo contesto, la domanda proposta iure proprio dai congiunti del paziente è normalmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale.
Il giudicato accerta la responsabilità, ma non il danno dei genitori
La precedente sentenza aveva già stabilito la malpractice, il nesso tra l’ipossia e il peggioramento delle condizioni del figlio, l’entità complessiva delle lesioni e la quota di incidenza della condotta sanitaria.
Quel giudicato, tuttavia, non comprendeva il danno proprio dei genitori. Nel primo giudizio essi avevano agito quali rappresentanti del figlio; la nuova domanda riguardava invece la compromissione della loro relazione familiare e le conseguenze sulla loro vita quotidiana.
Il danno del minore e quello dei genitori hanno dunque titolari, oggetto e criteri di prova distinti, pur derivando dal medesimo fatto lesivo.
Il danno parentale non è automatico
Il Tribunale ha ribadito che il danno da lesione del rapporto parentale non discende automaticamente dalla sola esistenza del rapporto di parentela. Deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici.
Nel caso concreto, il ragionamento presuntivo ha valorizzato la stretta relazione genitore-figlio, la gravità e l’irreversibilità delle menomazioni, la necessità di assistenza continuativa e l’assenza di concrete prospettive di miglioramento.
La prova ha riguardato due profili distinti. Da un lato, la sofferenza morale dei genitori, desunta dalla gravità della condizione del figlio e dalla compromissione irreversibile delle sue capacità. Dall’altro, il danno dinamico-relazionale, ricostruito attraverso le ricadute sulla vita concreta: circa sette ore di assistenza quotidiana, la mancanza di un supporto esterno stabile e la rinuncia della madre all’attività lavorativa.
La Cassazione ha riconosciuto che il danno dei congiunti della persona macrolesa può essere accertato per presunzioni, purché la liquidazione sia fondata su elementi verificabili e sulle concrete conseguenze della lesione (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13540 del 17 maggio 2023).
Una lesione diretta della vita familiare
La sentenza utilizza con cautela la nozione di danno riflesso. Il pregiudizio dei genitori non consiste nel fatto di “subire” il danno biologico del figlio, ma nella lesione diretta della propria sfera personale.
La condizione del minore ha infatti alterato il rapporto affettivo, l’organizzazione familiare, le abitudini di vita e le scelte professionali dei genitori. Il fatto illecito ha quindi una natura plurioffensiva: colpisce la salute del figlio e, contemporaneamente, il rapporto parentale dei familiari.
Non è necessaria la prova di una patologia psichica autonoma. Il danno parentale tutela la sofferenza e la modificazione della vita relazionale derivanti dalla lesione del rapporto familiare.
La sindrome genetica limita il risarcimento
La presenza della sindrome genetica non ha escluso la responsabilità della struttura, già accertata nel precedente giudizio. Ha però inciso sulla delimitazione del danno risarcibile.
In base al principio delle conseguenze immediate e dirette, la struttura non può essere chiamata a rispondere anche delle conseguenze che si sarebbero comunque prodotte per effetto della patologia preesistente, indipendentemente dall’ipossia perinatale.
Il Tribunale non ha applicato automaticamente il 30 per cento al danno parentale come se si trattasse di una semplice operazione aritmetica. Ha utilizzato quella percentuale come criterio per circoscrivere la parte del pregiudizio causalmente riconducibile alla malpractice.
La liquidazione ha quindi riguardato lo sconvolgimento familiare imputabile all’aggravamento provocato dai sanitari, non quello che sarebbe comunque derivato dalla sola sindrome genetica. Il giudice ha inoltre rilevato che i genitori non avevano dimostrato un ulteriore aggravamento della propria sofferenza rispetto a quello già riconducibile alla quota di invalidità imputata alla condotta sanitaria.
Le Tabelle di Roma per il danno dei genitori
Per la liquidazione il Tribunale ha utilizzato le Tabelle del Tribunale di Roma, che prevedono criteri specifici per il danno dei congiunti della persona gravemente lesa.
La scelta è stata ritenuta più adeguata rispetto a un sistema costruito principalmente sul danno da perdita definitiva del rapporto parentale, perché il figlio era ancora in vita e il pregiudizio derivava dalla sua macrolesione e dalla necessità di assistenza continuativa.
La liquidazione ha considerato il grado di parentela, l’età del figlio e dei genitori, la gravità delle lesioni, il numero dei familiari coinvolti nell’assistenza, l’assenza di un supporto esterno stabile e la rinuncia lavorativa della madre.
Le Tabelle hanno costituito un parametro di uniformità, ma non hanno sostituito la valutazione individualizzata. Il risultato è stato dapprima quantificato in 51.183,36 euro per ciascun genitore e poi rivalutato fino a 68.534,52 euro alla data della sentenza.
Le spese di viaggio non sono provate
Il Tribunale ha invece respinto la domanda relativa alle spese di trasporto e di sosta sostenute dai genitori per raggiungere strutture sanitarie e centri di cura.
La documentazione prodotta, composta da titoli di viaggio e ricevute di pedaggio, non consentiva di collegare con sufficiente certezza ogni singolo esborso alle esigenze di cura del figlio.
La prova presuntiva può sostenere il riconoscimento del danno non patrimoniale, ma il danno patrimoniale richiede la dimostrazione della spesa, del suo importo e del rapporto causale con l’illecito. La sola ricevuta non dimostra necessariamente né lo scopo sanitario del viaggio né la sua riferibilità alla vittima.
La decisione
Il Tribunale di Asti ha riconosciuto a ciascun genitore 68.534,52 euro per la lesione del rapporto parentale, oltre agli interessi dalla pronuncia al saldo.
La sentenza conferma che la malpractice al parto può generare una pluralità di pregiudizi autonomi: il danno alla salute del figlio e quello direttamente subito dai genitori per la compromissione della relazione familiare e della propria vita quotidiana.
Il riconoscimento non è però automatico. Occorre dimostrare le concrete conseguenze della lesione, distinguere la quota di danno imputabile ai sanitari da quella dovuta alla patologia preesistente e scegliere un criterio di liquidazione coerente con una macrolesione, non con la perdita definitiva del congiunto.
Nel caso esaminato, il risarcimento è stato costruito su tre elementi: il giudicato sulla responsabilità sanitaria, la prova presuntiva e concreta dello sconvolgimento familiare e la delimitazione del pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari.
Avv. Sabrina Caporale
